• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/01204    premesso che:     con il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni in materia fiscale...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01204presentato daSIBILIA Carlotesto diMartedì 28 febbraio 2017, seduta n. 750

   La VI Commissione,
   premesso che:
    con il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è stata prevista la possibilità di definire in via agevolata i carichi di ruolo affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016;
    tra i debiti definibili, rientrano anche i debiti di natura previdenziale;
    quanto alla definizione di debiti di natura previdenziale, le prime applicazioni della norma registrano un grave limite applicativo: l'adesione alla rottamazione dei ruoli, infatti, blocca il rilascio alle imprese del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell'INPS e dell'INAIL, con tutte le pregiudizievoli conseguenze in tema di partecipazione agli appalti pubblici;
    la normativa predisposta per la definizione agevolata non disciplina tale fattispecie che pertanto non è ricompresa tra le condizioni di rilascio del DURC, previste dal decreto-legge n. 34 del 2014, nonché dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015. In sostanza, l'impresa non risulterà regolare ai fini del rilascio del DURC fino a quando non provvederà al pagamento in un'unica soluzione o della prima rata del piano di rateazione richiesto (che il concessionario comunicherà al contribuente, come previsto dalla legge, solo entro il termine ultimo del 31 maggio 2017). Fino a tale momento, dunque, l'impresa che ha deciso di aderire alla definizione agevolata non è messa nella condizione di provvedere al pagamento e pertanto non potrà considerarsi regolare ai fini del rilascio del DURC;
    tale condizione non si verifica invece per le imprese che al momento della presentazione dell'istanza di definizione hanno già un piano di rateazione in corso. Si rammenta infatti che l'INPS, con proprio messaggio n. 21027 del 20 dicembre 2013, ha fornito importanti chiarimenti in tema di rilascio del DURC precisando che, anche nei casi di dilazione dei debiti presso l'agente della riscossione, il DURC deve essere rilasciato con esito regolare, tranne che non si accerti il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive;
    è evidente dunque il disallineamento normativo tra la disciplina prevista per la definizione agevolata e la normativa sulla regolarità dei pagamenti ai fini del DURC, che rischia di pesare gravemente sulle imprese, con danni economici irrimediabili in conseguenza della perdita di valide opportunità di lavoro;
    la questione è stata già sottoposta all'attenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come emerso nel corso della recente riunione del tavolo tecnico – partecipato da Equitalia e dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma – nel quale il concessionario ha evidenziato che la decisione in ordine al rilascio o meno del DURC resta di esclusiva competenza degli uffici dell'INPS e che in attesa di una soluzione applicativa, il DURC sarà irregolare fino al pagamento della prima o unica rata della definizione agevolate ed in assenza di una dilazione già in corso;
    sarebbe auspicabile un immediato intervento normativo risolutivo della questione;
    in generale, poi, sulla definizione agevolata andrebbero potenziati gli strumenti informativi circa le modalità di presentazione dell'istanza di definizione nonché in merito alla procedura, i termini e le modalità di pagamento, al fine di agevolare il più possibile la scelta dei contribuenti. Sono molteplici, infatti, le incertezze applicative che stanno emergendo nel corso delle riunioni tecniche richieste dalle associazioni e gli enti di rappresentanza delle diverse categorie di soggetti interessati proprio al fine di far chiarezza sulla portata applicativa delle disposizioni,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative, anche normative, volte a prevedere che in presenza di esposizioni debitorie per le quali il contribuente abbia richiesto l'accesso alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, si proceda al rilascio del DURC in via provvisoria, in attesa della definizione dell'istanza di adesione alla procedura agevolata e con revoca del provvedimento in caso di mancato pagamento della prima o unica rata prevista dal piano di dilazione, uniformandosi a quanto già previsto nei casi di ammissione alla rateazione ordinaria;
   ad assumere ogni iniziativa, anche normativa, volta a rafforzare gli strumenti informativi in merito alle modalità di accesso alla procedura di definizione agevolata e agli effetti connessi alla presentazione dell'istanza, al fine di agevolare la valutazione da parte dei contribuenti circa l'adesione alla procedura e rimuovere le incertezze applicative emerse in questi primi mesi di vigenza delle disposizioni.
(7-01204) «Sibilia, Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Fico».