• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00259-B/026    premesso che:     l'articolo 8 del testo in esame prevede un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00259-B/026presentato daBUSINAROLO Francescatesto diMartedì 28 febbraio 2017, seduta n. 750

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del testo in esame prevede un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria;
    viene disposta l'applicazione dell'istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile (ricorso che è, di regola, facoltativo) ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Sono previsti meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stato esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. La mancata partecipazione delle parti (comprese le assicurazioni) al procedimento di consulenza tecnica preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione;
    al comma 2 viene consentita la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione – ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010. Inoltre sono contemplate modifiche al comma 4 relativamente al procedimento di consulenza tecnica preventiva, da effettuarsi secondo il disposto dell'articolo 15, con obbligo per le parti, oltre che di partecipazione, anche di formulare l'offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza;
    quale sia la natura giuridica della «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite» introdotta nel nostro ordinamento dalla novella del 2005, che ha previsto l'articolo 696-bis c.p.c., è questione tuttora dibattuta. Tuttavia, anche coloro che la ritengono un procedimento di istruzione preventiva, attribuendole pure una funzione cautelare a differenza di altri, convengono nel riconoscere un'importanza «primaria» alla «funzione deflattiva e conciliativa di questo istituto»;
    il fine perseguito è indubbiamente quello di prevenire l'insorgenza della lite giudiziale mediante l'anticipazione di un atto istruttorio tipico, qual è il parere dell'ausiliario tecnico del giudice, perché il suo esperimento consenta alle parti litiganti di formulare una prognosi sul «probabile esito della causa di merito», dissuadendole dall'instaurarla;
    la conciliazione di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, in realtà all'atto pratico, ha funzionato poco a causa dell'erronea strutturazione di detta fase cautelare-conciliativa,

impegna il Governo

a procedere con apposito atto normativo alla modifica dell'articolo 696-bis allo scopo di prevedere che a seguito del deposito della perizia definitiva da parte del consulente tecnico d'ufficio il Giudice possa esaminare, dietro istanza di una parte, il contenuto della consulenza tecnica e, per l'effetto, concedere la possibilità a quest'ultimo di proporre una conciliazione tra le parti ai sensi dell'articolo 185-bis del codice di procedura civile.
9/259-B/26. Businarolo, Colletti.