• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00259-B/024    premesso che:     il percorso della giurisprudenza di legittimità avviato nel 2008 culmina con la sentenza della Cassazione, III sezione, 7 giugno 2011, n. 12408, che –...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00259-B/024presentato daCOLLETTI Andreatesto diMartedì 28 febbraio 2017, seduta n. 750

   La Camera,
   premesso che:
    il percorso della giurisprudenza di legittimità avviato nel 2008 culmina con la sentenza della Cassazione, III sezione, 7 giugno 2011, n. 12408, che – ribadendo il criterio della omnicomprensività del danno non patrimoniale risarcibile – ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette «tabelle di Milano», adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte (va ricordato che il Tribunale di Roma non ha condiviso l'orientamento espresso dalla Suprema Corte ed adotta proprie tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, diverse da quelle di Milano);
    le Tabelle di Milano sono le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2008, hanno previsto una liquidazione congiunta:
    del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale;
    e del danno non patrimoniale in termini di dolore, sofferenza soggettiva;
    si tratta della liquidazione congiunta dei danni liquidati a titolo di danno biologico (standard e personalizzato per particolari condizioni soggettive) e di danno morale;
    le tabelle di Milano – da ultimo rivalutate secondo gli indici ISTAT, nel marzo 2013, – incrociando fasce di età del danneggiato e punti di invalidità, individuano i valori monetari medi di tale liquidazione onnicomprensiva (valore cosiddetto «punto») nonché percentuali di aumento «personalizzate», laddove il caso presenti specifiche, provate peculiarità. Solo in casi eccezionali, si prevede una valutazione del giudice in deroga ai valori minimi e massimi;
    analoghe tabelle quantificano il danno non patrimoniale conseguente a lesione non permanente; anche in tal caso si tratta di liquidazione congiunta di danno biologico e danno morale;
    le lesioni «micropermanenti» (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di altra natura che comportano un'invalidità permanente tra uno e nove punti percentuali (superata i quali si ricade nell'ambito delle «macropermanenti»), determinando il diritto al risarcimento del danno biologico, ovvero della «lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito» (articolo 139, comma 2, decreto legislativo n. 209/2005);
    in tema di sinistri stradali, la norma di riferimento è l'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo. n. 209/2005) che ha introdotto un meccanismo di liquidazione del risarcimento, palesemente incostituzionale nonostante la vergognosa sentenza della Corte costituzionale evidentemente molto interessata ai guadagni delle compagnie di assicurazione piuttosto che ai risarcimenti per le vittime della strada, basato su una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con quelli del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle attività produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat. Pur essendo concepiti, come sancito expressis verbis dalla disposizione, per i sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i parametri di liquidazione stabiliti dall'articolo 139 Cda in tema di micropermanenti trovano applicazione anche al di fuori dell'infortunistica stradale;
    in materia di responsabilità medica, ad esempio, la cosiddetta riforma Balduzzi (legge n. 189/2012) all'articolo 3, comma 3, ha esteso l'applicazione delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del Cda anche al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria; previsione in realtà raramente applicata nelle corte di merito poiché molto iniqua nonché a rischio incostituzionalità poiché prevista in una legge di conversione di un decreto-legge;
    in merito all'estensione del meccanismo risarcitorio previsto dal codice delle assicurazioni private alle altre materie, la giurisprudenza, tuttavia, è sempre stata divisa, con pronunce oscillanti tra l'applicazione analogica di tale disciplina (Tribunale di Modena 10.5.2011) e l'utilizzo della stessa come criterio di equità, sino alle impostazioni secondo le quali i parametri di risarcimento non possono trovare applicazione al di fuori dell'ambito assicurativo (App. Milano n. 397/2011), giacché insufficienti ai fini della personalizzazione nella quantificazione del risarcimento, tenendo conto del caso concreto e dell'entità del danno (Cassazione n. 15029/2008), ritenendo, viceversa, idonei per i postumi di lieve entità non connessi ai sinistri stradali i criteri di liquidazione ordinari adottati dai tribunali (Cassazione n. 12408/2011);
    al comma 4 dell'articolo 7, si disciplinano le modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privato, e dell'esercente la professione sanitaria prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005). Il riferimento è alle tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico il cui aggiornamento è disposto annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo economico;
    secondo quanto previsto dalle Tabelle in relazione alle cosiddette «invalidità micropermanenti», le liquidità monetarie previste dagli articoli 139 e 139 del codice delle assicurazioni private sono molto inferiori alla liquidazione monetaria prevista dalle liquidazioni della tabella di Milano;
    ad esempio un danneggiato di 45 anni con una percentuale di invalidità pari al 9 per cento, in base alle Tabelle di Milano potrebbe aspirare ad un risarcimento pari a massimo euro 25.500 mentre a norma delle tabelle di cui al Codice delle Assicurazioni private il risarcimento potrebbe raggiungere la somma di soli euro 18.000, ovvero con una diminuzione del risarcimento di circa il 37 per cento;
    considerato che la liquidazione temporanea e parziale dell'invalidità temporanea e parziale prevista dalle tabelle di detto codice è pari alla metà di quella prevista dalla cosiddetta tabella di Milano,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento utile ed efficace allo scopo di innovare le tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private aumentando la liquidazione monetaria relativa al risarcimento dell'invalidità totale e parziale nonché per danno biologico relativamente alle cosiddette «micropermanenti» in modo da parificare detta liquidazione monetaria a quanto previsto dalle cosiddette Tabelle di Milano e Roma.
9/259-B/24. Colletti, Baldelli.