• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07074 DI BIAGIO - Ai Ministri della difesa, dell'interno e della salute - Premesso che: l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dispone che il corpo militare...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07074 presentata da ALDO DI BIAGIO
martedì 28 febbraio 2017, seduta n.771

DI BIAGIO - Ai Ministri della difesa, dell'interno e della salute - Premesso che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dispone che il corpo militare volontario sia costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza;

considerando che non viene fatta esplicita menzione del personale deputato all'assistenza spirituale, emergerebbe il silenzio del suddetto provvedimento in merito alla gestione dei cosiddetti cappellani militari della Croce rossa italiana;

vale la pena ricordare che l'art. 11 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dispone che "La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, (...) non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici" e "L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità";

si ritiene opportuno segnalare che la figura dei sacerdoti preposti all'assistenza spirituale, con il loro supporto ai militari nell'ambito delle strutture del corpo militare della Croce rossa italiana, ha avuto un valore simbolico particolarmente elevato nel corso dei 150 anni di attività della Croce rossa, in particolare in occasione dei due conflitti mondiali del 1900 e in aree di crisi anche estere teatro di conflitti: in questi scenari, la vicinanza spirituale alla popolazione e il supporto delle drammatiche procedure di recupero dei dispersi e di liberazione dei prigionieri hanno rappresentato la conferma della sussistenza di un tessuto umano, religioso ed operativo, che si è mantenuto vivo e forte tra la chiesa cattolica, la Croce rossa e la popolazione civile;

l'attuale configurazione normativa disciplinante l'evoluzione della CRI, depennando letteralmente la figura dei cappellani militari o qualsivoglia profilo di supporto spirituale, compromette a giudizio dell'interrogante quanto costituitosi nel corso degli anni, infierendo sulla mission stessa della Croce rossa italiana, andando, tra le altre cose, a violare il portato del suddetto articolo 11 del concordato del 1984;

l'attuazione della smilitarizzazione del corpo militare della Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, non dovrebbe intendersi come legittimazione alla mancata rinnovata configurazione del ruolo di un profilo per l'assistenza spirituale considerando che, alla luce della nuova normativa, sussiste un ruolo unico di volontari ed operatori a cui manca, allo stato attuale, un riferimento spirituale, che è reiteratamente richiesto dagli stessi e la cui presenza si rende necessaria anche in ragione della continuità che cappellani, o figure assimilabili, dovrebbero garantire a iniziative di sostegno o supporto agli operatori stessi e alle loro famiglie così come avviate negli anni,

si chiede di sapere se si intenda valutare l'opportunità di annoverare la configurazione di profili deputati all'assistenza spirituale al personale militare della Croce rossa italiana in servizio e in congedo senza oneri aggiuntivi per lo Stato, nell'ambito del ruolo unico, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

(4-07074)