• C. 4323 EPUB Proposta di legge presentata il 23 febbraio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4323 Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4323


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato QUARANTA
Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
Presentata il 23 febbraio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La discussione sulla legge elettorale negli ultimi tempi è spesso stata caricata di significati che vanno ben oltre la tecnica con la quale il legislatore ricerca soluzioni volte a tradurre nel modo più efficace i voti dei cittadini in seggi, nel tentativo di contemperare i princìpi di rappresentanza e di governabilità. Attraverso le leggi elettorali si è preteso di «salvare» la democrazia in crisi, quando le ragioni sono invece da ricercare in un contesto ben più ampio di cambiamenti epocali legati alla globalizzazione, alla cessione di sovranità alle istituzioni sovranazionali, alla difficoltà dello Stato-nazione, fino all'insufficienza delle forme di rappresentanza politica ed all'inattuata norma prevista dall'articolo 49 della Costituzione.
      D'altra parte le leggi elettorali sono state usate, come nel caso del cd. Italicum, come grimaldello per modificare profondamente il sistema istituzionale, collegando la legge elettorale ad una riforma della Costituzione tanto profonda quanto poco gradita agli elettori.
      L'Italia ha visto così negli ultimi anni il succedersi di molte formule elettorali (ben dodici negli ultimi centocinquantanni come ricorda Sabino Cassese in «La democrazia e i suoi limiti»), di cui l'ultima, imposta dal Governo con un voto di fiducia, è stata dichiarata incostituzionale prima ancora di essere sperimentata. Se a queste considerazioni si aggiunge la debolezza politica di un Parlamento eletto con una legge giudicata incostituzionale dalla Consulta (sentenza n. 1 del 2014) e che ha prodotto un'altra legge incostituzionale (il cosiddetto Italicum), si dovrebbe comprendere come occorra avvicinarsi con grande prudenza e serietà a un nuovo tentativo di scrivere una legge elettorale. Il punto di partenza di qualsiasi ragionamento, poi, non può che tenere in debito conto l'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e la necessità di ridare forte dignità al tema della rappresentanza politica, troppo sacrificata sull'altare della governabilità, fino al mantra del «sapere la sera del voto chi ha vinto», peraltro incompatibile con impianti solidamente di carattere parlamentare.
      Per tutte queste ragioni si dovrebbe fare della debolezza attuale dei soggetti della politica un'opportunità, ragionando su un impianto di legge destinato a durare negli anni e svincolato da convenienze di parte contingenti, che spesso sono tali per lo spazio di una breve stagione.
      Di seguito riporterò dunque, nei punti fondamentali, le disposizioni della presente proposta di legge che con realismo cerca di partire non da un modello astratto, ma dalla sentenza e dalle motivazioni del recente pronunciamento della Corte costituzionale, provando tra l'altro a restituire compiutamente all'elettore la scelta del suo rappresentante:

          1) ripartizione proporzionale dei seggi in sede nazionale e regionale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;

          2) possibilità di conseguire un premio di maggioranza solo se in entrambe le Camere si raggiunga il 40 per cento dei consensi;

          3) accesso al premio legato alla soglia del 40 per cento con liste o coalizioni di liste fra loro collegate;

          4) per il Senato attribuzione del premio di maggioranza a livello nazionale e sua ripartizione a livello regionale;

          5) sbarramento per l'accesso alla rappresentanza parlamentare dentro e fuori le coalizioni fissato al 3 per cento in entrambe le Camere;

          6) territorio nazionale diviso in collegi uninominali che determinano una scelta chiara dell'elettorato circa il proprio rappresentante sul modello delle elezioni provinciali;

          7) elezione dei candidati sulla base delle graduatorie circoscrizionali (le 26 previste dal cosiddetto Mattarellum);

          8) collegi disegnati in tempi congrui da una commissione di esperti nominata dai Presidenti della Camera e del Senato.

      L'articolo 1 prevede modifiche alle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      L'articolo 2 prevede modifiche alle disposizioni per l'elezione del Senato della Repubblica stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
      L'articolo 3, infine, riguarda la determinazione dei collegi nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera e di ciascuna regione per l'elezione del Senato.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale nella circoscrizione Estero, nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale a loro volta divise in 617 collegi elettorali. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio da esprimere su un'apposita scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato nel collegio, accompagnati da un contrassegno di lista ed eventualmente anche da un contrassegno di coalizione ai sensi dell'articolo 14. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da un contrassegno di lista ed eventualmente anche da un contrassegno di coalizione, deve essere uguale. Un voto valido per la scelta del candidato rappresenta un voto da attribuire alla lista circoscrizionale e alla coalizione. Fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale in entrambe le Camere.

          2. Il territorio nazionale, con l'esclusione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è diviso in 26 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei deputati spettanti a ciascuna circoscrizione, per un numero complessivo pari a 617, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

          3. In ogni circoscrizione elettorale del territorio nazionale sono costituiti i collegi, escluso il collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per un numero complessivo pari a 617»;

          b) l'articolo 3 è abrogato;

          c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

          «Art. 4. — 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

          2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnati da un contrassegno di lista ed eventualmente anche da un contrassegno di coalizione ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Il voto per l'elezione del candidato nel collegio rappresenta anche un voto per la lista con il medesimo contrassegno e per l'eventuale coalizione con il contrassegno affiancato al contrassegno di lista. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato deve essere uguale»;

          d) il quinto comma dell'articolo 11 è abrogato;

          e) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

          «Art. 14. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati e le coalizioni che intendono presentare candidature nei collegi di cui all'articolo 1 debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il

quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato o della coalizione.

          2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

          3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

          4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

          5. Non è ammessa la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

          6. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi»;

          f) l'articolo 14-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

          2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

          3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

          4. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi»;

          g) l'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 18-bis. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

          2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei

rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

          3. La presentazione delle candidature nei collegi è fatta per candidati contraddistinti da un contrassegno di lista eventualmente affiancato da un contrassegno di coalizione.

          4. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle liste dei candidati nei collegi di una circoscrizione elettorale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista dei candidati nei collegi contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

          h) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

          «Art. 19. – 1. A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può:

              a) essere presentato in più di tre collegi;

              b) essere presentato in collegi con contrassegni diversi;

              c) accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

          i) il primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

      «Le liste dei candidati nei collegi della medesima lista devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del

capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta ogni giorno, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20»;

          l) al secondo comma dell'articolo 21, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «liste dei candidati nei collegi»;

          m) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

          «Art. 22. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

              1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

              2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

              3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a tali condizioni;

              4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

              5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, un documento equipollente o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

              6) cancella i nomi dei candidati compresi in un'altra lista già presentata nella circoscrizione;

              7) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche verificando che nelle liste dei candidati per i collegi sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 18-bis, comma 4. In caso contrario, l'ufficio centrale circoscrizionale annulla le candidature nei collegi per la lista inadempiente fino al ristabilimento delle proporzioni di cui al citato articolo 18-bis, comma 4. Tale annullamento si effettua estraendo a sorte le candidature da ritirare.

          2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

          3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito»;

          n) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

          «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste e le coalizioni regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

          2. Sulle schede accanto al nominativo di ogni candidato sono riprodotti il contrassegno della lista collegata ed eventualmente, sotto di esso e su un'unica colonna, il contrassegno della coalizione. L'ordine dei candidati in ogni singolo collegio è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24»;

          o) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

          «Art. 48. – 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa

esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio.

          2. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio o della circoscrizione, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in un'altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.

          3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale e sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale»;

          p) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

          «Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o dalla scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

          2. L'elettore deve recarsi a uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, deve votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio, un segno sul nome e cognome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene.

          3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

          4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopraindicata.

          5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata»;

          q) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

          «Art. 59. – 1. Il voto per l'elezione del candidato nel collegio rappresenta anche un voto per la lista collegata con lo stesso contrassegno e per l'eventuale coalizione collegata al candidato con il suo contrassegno di coalizione»;

          r) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 59-bis.-1. Ogni modo di espressione del voto difforme dalle disposizioni dell'articolo 58, comma 2, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»;

          s) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

          «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

          2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

          3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia

stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo spogliato il voto.

          4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

          5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

          6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

          t) al numero 2) del primo comma dell'articolo 71, le parole: «e dei voti di preferenza» sono soppresse;

          u) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

          «Art. 77. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              1) determina la cifra elettorale lorda circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

              2) determina la cifra elettorale lorda circoscrizionale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali lorde delle liste che compongono la coalizione stessa;

              3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali lorde circoscrizionali di tutte le liste;

              4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi. Tale cifra è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun

candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio;

              5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato con la maggior età;

              6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale lorda circoscrizionale di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione, di cui al numero 3) del presente comma.

          2. L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base dei dati nazionali di cui all'articolo 83, determina altresì la cifra elettorale utile per l'attribuzione dei seggi per ogni lista di candidati. Tale cifra è determinata dividendo il numero dei voti validi ottenuto da ciascuna lista per il totale dei voti validi espressi nel collegio, con l'esclusione dei voti validi espressi per le liste che non hanno raggiunto i quorum di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), e moltiplicando tale quoziente per cento»;

          v) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

          «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              1) determina la cifra elettorale complessiva di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni, inclusa la circoscrizione Estero, e nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

              2) individua la lista o la coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

              3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano complessivo almeno il 3 per cento dei voti validi espressi

ovvero le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

              4) determina la cifra elettorale nazionale di ogni lista relativa ai voti conseguiti nel territorio nazionale;

              5) procede al riparto dei seggi attribuiti a livello nazionale a ogni lista di cui al numero 3), salvo che per le minoranze linguistiche di cui allo stesso numero, in base alla cifra nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre nazionali di ciascuna lista per il numero di seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

              6) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi e verifica se essa abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi anche nell'elezione del Senato della Repubblica;

              7) verifica quindi se tale lista o coalizione abbia conseguito almeno 340 seggi;

              8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta

ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 5).

          2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e almeno il 40 per cento dei voti validi espressi in entrambe le Camere è ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito dal comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione.

          3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista o coalizione con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

          4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi tenendo conto delle verifiche di cui al comma 1, numeri 7) e 8), e al comma 2.

          5. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e nel collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste, ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, ai fini del conseguimento della

percentuale di cui al comma 1, numero 6). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

          6. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

          7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

          z) l'articolo 83-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, procede a una prima attribuzione provvisoria dei seggi.

          2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio centrale circoscrizionale divide il totale dei voti validi circoscrizionali delle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), per il numero di seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

          3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, concluse le operazioni di cui al comma 2, individua per ciascuna lista i candidati eletti nei collegi nell'ordine risultante dalla cifra individuale riportata nel collegio.

          4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale

della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

          aa) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

          «Art. 84. – 1. A ogni lista di candidati che abbia superato il limite minimo di voti validi di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), viene garantito il numero nazionale complessivo di seggi attribuiti con il calcolo di cui al citato articolo 83, comma 1, numero 5), o di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

          2. L'Ufficio centrale nazionale attribuisce i seggi eventualmente mancanti a ogni singola lista togliendo i seggi alle liste alle quali fossero stati attribuiti in eccesso e corrispondenti per tali liste ai resti minori conseguiti nelle circoscrizioni per l'attribuzione dei seggi con il procedimento di cui all'articolo 83-bis, comma 2. In tali circoscrizioni vengono sottratti i seggi attribuiti in eccesso agli elenchi collegati a tali liste»;

          bb) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

          «Art. 85. – 1. Al candidato che risulta eletto in più di un collegio viene automaticamente attribuito il seggio collegato alla cifra elettorale individuale più alta»;

          cc) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

          «Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto della medesima lista che abbia ottenuto il maggior quoziente individuale.

          2. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio del collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede a elezioni suppletive.

          3. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili»;

          dd) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

          2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi.

          3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi.

          4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. Il numero complessivo di seggi spettante alla regione è determinato ai sensi del comma 1»;

          b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

          «Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati e le coalizioni che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;.

          c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

          «Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nelle singole regioni deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

          2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 12, comma 1. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio

in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

          3. La presentazione delle candidature nei collegi è fatta per gruppi di candidati contraddistinti da un unico contrassegno di lista, eventualmente affiancato da un contrassegno di coalizione.

          4. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle liste dei candidati nei collegi nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista dei candidati nei collegi contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

          d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

          «Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio, un segno sul nome e cognome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene. Tale voto è valido anche per la lista e l'eventuale coalizione collegate al candidato»;

          e) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

          «Art.16.– 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              a) per ciascun collegio determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

              b) per ciascun gruppo di candidati nella circoscrizione determina l'elenco dei candidati di tale gruppo che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale nel rispettivo collegio;

              c) determina il totale dei voti validi di ciascun collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutti i candidati;

              d) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio dei candidati contraddistinti con il medesimo contrassegno del gruppo in ciascun collegio della circoscrizione;

              e) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste dei candidati contraddistinti con il medesimo contrassegno di coalizione;

              f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutti i gruppi di candidati;

              g) per ciascun collegio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

              h) determina la graduatoria circoscrizionale decrescente della cifra elettorale individuale dei candidati di ciascun gruppo di candidati. In tale graduatoria i candidati di cui alla lettera b), nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, precedono gli altri candidati del medesimo gruppo. A parità di cifre individuali, precede il candidato del collegio che ha la maggiore cifra elettorale di collegio;

              i) individua i gruppi di candidati che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi;

              l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati di cui alla lettera d), la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di cui alla lettera e), il totale dei

voti validi della regione di cui alla lettera f) e l'elenco dei gruppi di cui alla lettera i)»;

          f) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

          «Art. 17 – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno;

              b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste dei candidati contraddistinti con il medesimo contrassegno di coalizione;

              c) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi della lettera a);

              d) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera a) o b), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per entrambe le Camere. Nelle determinazioni di cui alle lettere a), b) e c), nella cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dei candidati nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno del gruppo o di coalizione; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre regioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;

              e) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi

ai gruppi di candidati individuati in ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i). A tal fine divide il totale regionale della cifra elettorale dei gruppi di candidati per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascun gruppo di candidati. Tale totale è dato per ciascun gruppo di candidati dalla somma dei seggi a esso assegnati in ciascuna regione;

              f) verifica quindi se il gruppo di candidati o la coalizione di cui alla lettera d) abbia conseguito da tale assegnazione provvisoria un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dal gruppo di candidati o dalla coalizione con la maggiore cifra elettorale nazionale che abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale comprende il seggio assegnato nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e i seggi assegnati nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol quando il candidato proclamato eletto è contraddistinto dal medesimo contrassegno del gruppo di candidati o della coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;

              g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera e) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'ufficio

elettorale regionale assegna i seggi ai gruppi di candidati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i), in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e procede ai sensi dell'articolo 17-bis alla proclamazione degli eletti;

              h) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito negativo, assegna al gruppo di candidati o alla coalizione di cui alla lettera d) il numero aggiuntivo di seggi affinché, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera e), al gruppo di candidati o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera f);

              i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine, per ciascuna regione, divide la cifra elettorale regionale del gruppo di candidati o della coalizione di cui alla lettera d) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali del medesimo gruppo o coalizione, determinato per le regioni nelle quali procede all'attribuzione dei seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce provvisoriamente in ciascuna regione alla lista o alla coalizione di cui alla lettera d) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Da tale determinazione esclude le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Se in una o più regioni il gruppo di candidati o la coalizione di cui alla lettera d) non è presente, l'Ufficio esclude tali regioni dal calcolo. Sono parimenti escluse dal calcolo per la ripartizione dei seggi aggiuntivi le regioni nelle quali la cifra elettorale regionale

del gruppo di candidati o della coalizione di cui alla lettera d) è inferiore al valore di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i). Prima di procedere all'attribuzione definitiva dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se tale verifica è positiva, l'Ufficio procede alle comunicazioni di cui al comma 2. Se il risultato della somma è di una o più unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni di cui al quarto periodo, arrotondati all'unità intera superiore. Procede quindi in successione secondo l'ordine decrescente delle parti decimali sino a quando il numero di seggi aggiuntivi attribuiti provvisoriamente non risulti uguale a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione alla quale è assegnato il maggior numero di seggi. Se due o più regioni presentano ancora il medesimo risultato, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore relativo alla regione nella quale il gruppo di candidati o la coalizione di cui alla lettera f) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore;

              l) in caso di coalizione ripartisce i seggi aggiuntivi calcolati con i criteri di cui alla lettera i) tra le liste che compongono la coalizione in proporzione alle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista, tenendo conto in ciascuna regione delle cifre elettorali

individuali più alte delle liste medesime.

          2. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi ai gruppi di candidati nella rispettiva regione, determinata ai sensi del comma 1, lettera g) o lettera i).

          3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

          m) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 17-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 17, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale e, successivamente, alla proclamazione degli eletti. A tale fine compie le seguenti operazioni:

              a) se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato i seggi ai gruppi di candidati nella regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g), procede alla proclamazione degli eletti;

              b) se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera i), i seggi al gruppo di candidati o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra gli altri gruppi di candidati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale al gruppo di candidati o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale che abbia conseguito

almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per entrambe le Camere. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali dei gruppi di candidati ai quali attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

          2. L'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e).

          3. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti per ciascun gruppo di candidati, sino a concorrenza del numero di seggi cui il gruppo ha diritto, i candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h)»;

          n) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

          «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto della medesima lista che abbia ottenuto il maggior quoziente individuale».

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi nell'ambito di ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e di ciascuna regione per l'elezione del Senato della Repubblica).

      1. Il Governo è delegato ad adottare due decreti legislativi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, rispettivamente:

          a) per la determinazione dei 617 collegi, escluso il collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, distribuiti nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni previste dalla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

              1) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nel presente numero, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

              2) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale

media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal numero 1), per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100;

              3) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

          b) per la determinazione dei 309 collegi distribuiti nell'ambito di ciascuna regione, per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

              1) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

              2) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

              3) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tale caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

              4) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza

e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente lettera; a tale fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. Nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

              5) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

              6) compatibilmente con il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente lettera, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122.

      2. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
      3. Le indicazioni della commissione di cui al comma 2 sono inviate ai consigli regionali e ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, che entro dieci giorni dall'invio esprimono i rispettivi pareri. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati dei pareri espressi dai consigli regionali e dai consigli delle

province autonome di Trento e di Bolzano, prima della loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; laddove gli schemi si discostino dalle proposte della commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla trasmissione del rispettivo schema, scaduto il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora i decreti legislativi non fossero conformi al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione dei decreti, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
      4. All'inizio di ogni legislatura, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione di cui al comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

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Allegato 1
(Articolo 1, comma 1, lettera dd))

«Tabella A
(Articolo 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

      1. Piemonte 1 (comprendente la città metropolitana di Torino)

      2. Piemonte 2 (comprendente le altre province della regione)

      3. Lombardia 1 (comprendente la città metropolitana di Milano e la provincia di Monza e Brianza)

      4. Lombardia 2 (comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese e Lecco)

      5. Lombardia 3 (comprendente le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)

      6. Trentino-Alto Adige

      7. Veneto 1 (comprendente le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo)

      8. Veneto 2 (comprendente la città metropolitana di Venezia e le province di Treviso e Belluno)

      9. Friuli Venezia Giulia

      10. Liguria

      11. Emilia-Romagna

      12. Toscana

      13. Umbria

      14. Marche

      15. Lazio 1 (comprendente la città metropolitana di Roma)

      16. Lazio 2 (comprendente le altre province della regione)

      17. Abruzzo

      18. Molise

      19. Campania 1 (comprendente la città metropolitana di Napoli)

      20. Campania 2 (comprendente le altre province della regione)

      21. Puglia

      22. Basilicata

      23. Calabria

      24. Sicilia 1 (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)

      25. Sicilia 2 (comprendente le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa)

      26. Sardegna

      ».