• Relazione 624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A Doc. XXII, nn. 30 e 37-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2591 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 E 2591-A DOC. XXII, NN. 30 E 37-A

Relazione Orale

Relatore Mauro Maria Marino

TESTO PROPOSTO DALLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 1° marzo 2017

PER I
DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (n. 624)

d’iniziativa dei senatori MARTELLI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CIOFFI, CRIMI, DE PIETRO, FATTORI, FUCKSIA, GAMBARO, GIROTTO, LUCIDI, MARTON, MOLINARI, MORRA, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO e BOTTICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato
del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (n. 895)

d’iniziativa dei senatori MUSSINI, MARTELLI, CASALETTO, DE PIETRO, BLUNDO, CAPPELLETTI, SERRA, MANGILI, MONTEVECCHI, CATALFO, ORELLANA e MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena (n. 1020)

d’iniziativa dei senatori DE PIN, DE PETRIS, GAMBARO, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI, CERVELLINI, BAROZZINO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato (n. 2160)

d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, CASALETTO e GAMBARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2015

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -- Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano (n. 2163)

d’iniziativa dei senatori Paolo ROMANI, BERNINI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS, GASPARRI, MANDELLI, PELINO, ARACRI, PICCINELLI, ALICATA, SCIASCIA, RAZZI, MALAN, GIBIINO, GIRO, SCILIPOTI ISGRÒ, SERAFINI, ZUFFADA, MARIN, SIBILIA, DE SIANO, CARRARO, FAZZONE, FASANO, BERTACCO, IURLARO, MESSINA, AMIDEI, CALIENDO, GALIMBERTI, PICCOLI, SCOMA, BOCCA, CARDIELLO, MATTEOLI, Mariarosaria ROSSI, RIZZOTTI, MINZOLINI, VILLARI, CENTINAIO, CALDEROLI, ARRIGONI, STEFANI, VOLPI, DIVINA, COMAROLI, CANDIANI, COMPAGNA, AUGELLO e Giovanni MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2015

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall’entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -- Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa (n. 2175)

d’iniziativa dei senatori BONFRISCO, BRUNI, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO e ZIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2015

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori (n. 2178)

d’iniziativa dei senatori MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DE BIASI, DEL BARBA, DI GIORGI, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, FATTORINI, Elena FERRARA, GINETTI, GRANAIOLA, IDEM, LEPRI, MATTESINI, MIRABELLI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SUSTA, TOMASELLI, VALDINOSI, VALENTINI e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2015

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -- Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa (n. 2187)

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA e MINEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario
e sull’esercizio dell’attività di vigilanza (n. 2196)

d’iniziativa dei senatori GIROTTO, BOTTICI, CASTALDI, CRIMI, COTTI, GAETTI, SCIBONA, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MORRA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, FATTORI, PETROCELLI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, DONNO, LUCIDI, MORONESE, PUGLIA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia (n. 2197)

d’iniziativa dei senatori LUCIDI, BOTTICI, MORONESE, BULGARELLI, MORRA, LEZZI, BERTOROTTA e CATALFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (n. 2202)

d’iniziativa dei senatori TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d’Italia (n. 2547)

d’iniziativa dei senatori DE PIN, CASALETTO, DIVINA, DE PIETRO e DAVICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca (n. 2591)

d’iniziativa dei senatori MOLINARI, BENCINI, Maurizio ROMANI, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, VACCIANO e DE PIETRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2016

NONCHÉ PER LE
PROPOSTE DI INCHIESTA
PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori (Doc. XXII, n. 30)

d’iniziativa dei senatori BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, BONDI, COMPAGNONE, CONTI, D’ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, REPETTI, RUVOLO, SCAVONE e VERDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob (Doc. XXII, n. 37)

d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, GIROTTO e ENDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 2017


delle quali la Commissione propone l'assorbimento nel testo proposto per i disegni di legge nn. 624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Bisinella)

sul testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591 e sui relativi emendamenti

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

28 febbraio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Albertini)

sul testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591 e sui relativi emendamenti

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato per i disegni di legge, premesso che:

il testo unificato adottato dalla Commissione finanze disciplina l'istituzione e la durata della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, la sua composizione e le sue competenze - le quali contemplano la verifica degli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano, la gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o dissesto e destinatari di risorse pubbliche, l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, nonché l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare del settore -, l'attività di indagine, la richiesta di atti e documenti, l'obbligo del segreto e l'organizzazione interna;

considerato che:

nell'ambito delle attività d'indagine che la Commissione d'inchiesta è abilitata a svolgere secondo quanto previsto dall'articolo 4 del testo unificato, il comma 2 prevede che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale;

tale previsione disponendo in materia di audizione a testimonianza un rinvio ad un nutrito ed eterogeneo novero di previsioni sanzionatorie contenute nel codice penale (articoli: 366, sul rifiuto di uffici legalmente dovuti; 367, su simulazione di reato; 368, sul reato di calunnia; 369, sul reato di autocalunnia; 370, su simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione; 371, su falso giuramento della parte; 371-bis, su false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale; 371-ter, su false dichiarazioni al difensore; 372, su falsa testimonianza; 373, su falsa perizia o interpretazione; 374, su frode processuale; 374-bis, su false dichiarazioni attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale; 375, su frode in processo penale e depistaggio; 376, su ritrattazione; 377, su intralcio alla giustizia; 377-bis, su induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; 378, su favoreggiamento personale, 379, su favoreggiamento reale; 379-bis, su rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale; 380, su patrocinio o consulenza infedele; 381, su altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico; 382, su millantato credito del patrocinatore; 383, su interdizione dai pubblici uffici; 383-bis, su circostanze aggravanti per il caso di condanna; 384, su casi di non punibilità; 384-bis, su punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero), molte delle quali peraltro non attengono specificamente all'istituto della testimonianza, determina il rischio di incertezze applicative sull'ambito entro il quale deve essere svolta la suddetta attività d'indagine. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle previsioni di cui agli articoli 371-bis e 372 del codice penale cui si rinvia che, pur riguardando entrambe fattispecie di falsa testimonianza, si caratterizzano per i diversi destinatari (pubblico ministero o procuratore generale della Corte penale internazione nel primo caso; autorità giudiziaria nel secondo), con conseguente incertezza su quale delle suddette previsioni occorrerebbe applicare nell'ipotesi di falsa testimonianza dinanzi alla istituenda Commissione d'inchiesta;

ravvisato altresì che:

l'estensione così ampia e generalizzata delle previsioni codicistiche applicabili alle audizioni a testimonianza non trova nemmeno giustificazione rispetto alla natura delle Commissioni d'inchiesta che, come è stato esattamente chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, non è organo giurisdizionale né in senso oggettivo né in senso soggettivo in quanto «compito delle Commissioni parlamentari d'inchiesta non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere; esse non tendono a produrre, né le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica (com'è invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso. L'attività d'inchiesta rientra [...] nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere, muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale. E, ove nel corso delle indagini vengano a conoscenza di fatti che possano costituire reato, le Commissioni sono tenute a farne rapporto all'autorità giudiziaria» (Corte costituzionale, sent. n. 231 del 1975. In senso analogo, cfr. ex plurimis, sent. n. 241 del 2007);

anche da un riscontro della prassi applicativa delle ultime due legislature emerge che la dizione più frequentemente utilizzata nelle analoghe previsioni contenute nelle leggi istitutive di Commissioni d'inchiesta appare opportunamente orientata, per le ragioni sopra riferite, a restringere il rinvio alle sole previsioni codicistiche che più specificamente si attagliano alla testimonianza, ovverosia all'articolo 366 del codice penale, - che punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuno degli uffici legalmente dovuti ivi prescritto, ivi compresa la deposizione di testimonianza, si rifiuti di dare le proprie generalità ovvero di prestare la testimonianza richiesta - ed all'articolo 372 del codice penale, che punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato (cfr., exempli gratia, legge 19 luglio 2013, n. 87, e legge 4 agosto 2008, n. 132, sull'istituzione rispettivamente nella XVII e XVI legislatura di una Commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; legge 30 maggio 2014, n. 82, sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro);

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo con il seguente rilievo:

sostituire l'articolo 4, comma 2, del testo unificato, con il seguente «Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale».

La Commissione esprime altresì, per quanto di competenza, parere non ostativo rispetto a tutti gli emendamenti.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547, 2591 e sui relativi emendamenti

(Estensore: Tonini)

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Fravezzi)

su ulteriori emendamenti

28 febbraio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.

3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di verificare:

a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;

b) la gestione degli istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali istituti la Commissione verifica:

1) le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;

2) i criteri di remunerazione dei manager e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie;

4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

5) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

6) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;

c) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

d) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

DISEGNO DI LEGGE N. 624

D’iniziativa dei senatori Martelli ed altri

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per accertare le cause e le responsabilità relative al dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena di seguito denominato «MPS».

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

a) verificare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché le responsabilità di ordine politico e amminsitrativo;

b) accertare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte di MPS, che degli organi di vigilanza e controllo;

c) verificare la correttezza dell'attività della Fondazione MPS e della Banca MPS dal 1999 in poi in relazione al dettato del proprio statuto;

d) analizzare approfonditamente le operazioni di acquisizione di: Banca popolare antoniana veneta, di seguito denominata «Antonveneta», Banca del Salento e Banca 121, valutando la corrispondenza tra il costo delle acquisizioni e il valore effettivo degli istituti acquisiti nonché la correttezza della valutazione delle situazioni patrimoniali di Antonveneta e Banca del Salento, anche alla luce di parallele valutazioni esperite da parte di altri istituti di credito interessati alle acquisizioni in oggetto;

e) confrontare lo stato patrimoniale dichiarato con l'effettiva consistenza dello stesso, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

f) verificare la congruità tra eventuali bonus ed assegnazioni di stock options in relazione alla profittabilità per MPS dell'operato del consiglio di amministrazione;

g) verificare le criticità connesse alle operazioni finanziarie in strumenti derivati compiute da MPS, valutando per ciascuna l'esito in termini di plusvalenza o minusvalenza, nonché l'attività sottostante da cui dipende ciascun derivato;

f) esaminare la correttezza dell'operato di MPS e della fondazione rispetto alla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, in materia del cosiddetto «scudo fiscale», nonché l’utilizzo di società estere domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati o con limitazioni alla possibilità di identificare le persone che ne detengono la proprietà o il controllo;

i) verificare le responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzione che l'ordinamento prevede ed al coinvolgimento, anche indiretto, dei soggetti di cui alla lettera a) nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) accertare la relazione tra le variazioni di rating da parte delle agenzie specializzate e la parallela attivazione di procedure di controllo e vigilanza;

m) indagare sugli atti correlati alla costituzione della fondazione bancaria, alla privatizzazione della banca, alla cessione delle quote azionarie, alla adeguatezza del piano di ristrutturazione e della situazione patrimoniale della Banca MPS;

n) verificare il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonché l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse ed indicando altresì le misure più adeguate ad evitare il ripetersi di fenomeni quali quelli oggetto di indagine, con particolare riferimento alla prevenzione dell’uso di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, ostacolare la vigilanza e diffondere nel mercato notizie false, individuando strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria e il controllo pubblico.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato ed un senatore, e da due segretari, un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, viene proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce al Senato i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

8. I verbali della Commissione, nonché gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione, nel rispetto del regime di segretezza degli atti, sono pubblici salvo diversa decisione della Commissione.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 2, copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, copia di atti e documenti della CONSOB e delle società di revisione, nonché la documentazione relativa alle operazioni del cosiddetto «scudo fiscale», garantendo il mantenimento del regime di segretezza. La Commissione può altresì acquisire copia della documentazione relativa alle operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, ove attinenti ai fatti che sono oggetto di inchiesta.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite massimo annuo di 50.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE N. 895

D’iniziativa dei senatori Mussini ed altri

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.a. di seguito denominata «Commissione», per accertare le cause e le eventuali responsabilità relativamente alla gestione economico-finanziaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., di seguito denominato «Banco», e le relative società affiliate: Banco Desio Lazio S.p.A., Credito Privato Commerciale SA e Brianfid Lux SA.

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

a) accertare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, ivi compresa la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nonché la correttezza e la tempestività della comunicazione ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte del Banco, che degli organi di vigilanza e controllo;

b) analizzare approfonditamente le operazioni finanziarie compiute dal Banco nonché le operazioni di acquisizione di Credito Privato Commerciale SA al fine di valutarne la responsabilità;

c) verificare le responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzione che l'ordinamento prevede ed al coinvolgimento, anche indiretto, dei soggetti di cui alla lettera a) nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti e atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

d) audire gli organi di controllo competenti, nazionali e internazionali, ivi compresi quelli dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari della Svizzera e della Commissione di sorveglianza del settore finanziario del Lussemburgo con riferimento alle indagini sulle aziende controllate dal gruppo Banco Desio.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, su proposta dell'ufficio di presidenza, membri esterni al Parlamento.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato ed un senatore, e da due segretari, un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, viene proclamato eletto il più anziano di età.

6. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

7. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce al Parlamento i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente.

8. I componenti della Commissione che dissentano possono presentare una o più relazioni di minoranza.

9. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

10. I resoconti della Commissione, nonché gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 4 sono pubblicati salvo decisione contraria della Commissione.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione deve acquisire eventuali atti relativi ad indagini svolte, sulla stessa materia, da altre autorità, comprese eventuali indagini parlamentari.

3. La Commissione può acquisire copia di tutte le ispezioni effettuate sia dalla Banca d’Italia che dalla Consob sul Banco e le sue società affiliate. La Commissione acquisisce, garantendo il mantenimento del regime di segretezza, copia dei fascicoli relativi a tutte le operazioni riconducibili alle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1020

D’iniziativa dei senatori De Pin ed altri

Art. 1.

(Istituzione e poteri della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) verificare il ruolo svolto dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell'ambito delle operazioni che hanno provocato la crisi finanziaria dell'istituto bancario;

b) verificare se ai componenti della Fondazione Monte dei Paschi di Siena sono ascrivibili responsabilità nella creazione delle perdite della banca medesima;

c) verificare se l'attività posta in essere dal 1995 da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena rientrasse nelle proprie finalità statutarie;

d) accertare e valutare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, formulando le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la reciproca ed effettiva indipendenza tra sfera politica ed attività bancaria;

e) accertare e valutare l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie;

f) verificare l'attuazione, da parte della CONSOB e della Banca d'Italia, degli obblighi di vigilanza previsti dalla normativa vigente;

g) verificare e valutare tutte le attività di dismissione e di riorganizzazione operativa poste in essere al fine di fronteggiare le perdite finanziarie ed accertare l'esistenza di eventuali utili maturati dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena in ragione delle predette attività;

h) accertare e valutare la correttezza e la convenienza economica del procedimento di acquisizione della Banca Antonveneta e la sussistenza di responsabilità ascrivibili alla Banca, o alla Fondazione Monte dei Paschi o agli organi deputati alla vigilanza ed al controllo;

i) verificare e valutare la correttezza del ricorso a prodotti finanziari cosiddetti «derivati»;

l) accertare i reali effetti del ricorso a strumenti derivati sull'assetto finanziario dell'istituto bancario;

m) verificare la correttezza e la tempestività delle informazioni fornite ai correntisti, agli azionisti ed ai sottoscrittori di obbligazioni da parte della banca Monte dei Paschi di Siena e degli organi di vigilanza e controllo;

n) riferire al Parlamento semestralmente ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, all'esito dei lavori della Commissione;

o) accertare e valutare la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari, formulando le proposte di carattere legislativo più idonee a regolare un processo di trasformazione della banca Monte dei Paschi di Siena in istituto di credito pubblico con funzioni preminenti di intervento nella vendita dei titoli di Stato.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti che attengono alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, né provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori mediante uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui all’articolo 6, comma 1.

Art. 2.

(Composizione e presidenza
della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari; è comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti della Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati. I componenti della Commissione non possono comunque trovarsi in posizione di conflitto di interessi rispetto alla materia oggetto dell'indagine.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica o il Presidente della Camera dei deputati possono chiedere ai gruppi di appartenenza dei componenti della Commissione di provvedere alla sostituzione del parlamentare oggetto di procedimenti giudiziari nel caso in cui l’eventualità di cui al comma 1 si verificasse successivamente all'insediamento della Commissione.

3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di Presidenza.

5. L'ufficio di Presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessun candidato riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza dinanzi alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto professionale e bancario, si applicano le norme vigenti in materia. Per i fatti rientranti nei compiti della Commissione non può, in nessun caso, essere opposto il segreto di Stato o il segreto d'ufficio.

3. Il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato è sempre opponibile.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità di cui alla presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di carattere istruttorio. Il decreto ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione alle esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di violazione del segreto di cui al comma 1 si applica l'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per informazione o per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta di cui sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. La Commissione può riunirsi in seduta segreta ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

2. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, degli organi a ciò deputati e dei Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personali, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra di loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2013 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I presidenti dei due rami del Parlamento, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

5. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2160

D’iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per svolgere accertamenti sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato, di seguito denominata «Commissione».

2. L'istituzione della Commissione di cui al comma 1 è volta anche a prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali tese a prevenire il fenomeno dell'incapacità gestionale, qualora entri in vigore il meccanismo per l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente creditizio.

Art. 2.

1. La Commissione effettua gli accertamenti di cui all’articolo 1, comma 1, con particolare riguardo:

a) al reale ammontare delle risorse economiche, gravanti sui bilanci del settore pubblico allargato, destinate nello scorso ventennio alla finalità di ripianare i costi dei fallimenti, delle altre procedure concorsuali o comunque di vicende di patologia finanziaria che abbiano gravemente alterato l'affidabilità sul mercato di taluni istituti creditizi e assicurativi;

b) all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui il consolidato divieto di partecipazioni azionarie delle banche nelle imprese e viceversa sia stato abbandonato, verificando in che termini ciò abbia influito sulla redazione della nuova disciplina contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) alla verifica degli effetti negativi, prodotti dall’abrogazione del divieto di cui alla lettera b), sulla competitività, stabilità ed affidabilità del sistema finanziario italiano e, laddove dimostrato, alla ricerca delle complicità, della cointeressenze e dei conflitti di interesse che possono aver portato i responsabili delle pubbliche amministrazioni interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, a non assumere le decisioni necessarie alla difesa dell'interesse nazionale in un settore strategico;

d) alla prevenzione dell'eventuale conflitto di interessi tra le funzioni della Banca d'Italia, quale Autorità di risoluzione nazionale designata, e l'apparato azionario che ne esprime la struttura di governo e ne influenza le linee di indirizzo gestionale.

2. Al fine di impedire il ripetersi del fenomeno di cattiva gestione delle banche e delle assicurazioni, la Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte in ordine:

a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo e al ripristino del divieto di partecipazioni azionarie delle banche nelle imprese e viceversa;

b) alla modalità operativa con cui, nel nuovo sistema derivante dal recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, si dovrebbe fronteggiare un'evenienza come quella occorsa in passato al Monte dei paschi di Siena, prevedendo:

1) il potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili delle istituzioni creditizie;

2) l’introduzione del principio in base al quale prima di ogni misura a carico dei depositanti, laddove siano emerse responsabilità e negligenze, siano determinate le modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico degli amministratori dell'ente creditizio.

3. La Commissione approfondisce altresì, nel rispetto delle relative competenze, l'attività degli organi amministrativi e giudiziari, dei Ministeri e delle forze di polizia.

4. La Commissione non può emettere giudizi sull'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli magistrati. Qualora, nel corso dell'inchiesta emergano elementi rilevanti a fini disciplinari, può riferirli e segnalarli all'organo competente per il seguito di competenza.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano ricoperto un ruolo nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell’inchiesta.

3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella della sua costituzione.

Art. 5.

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le disposizioni vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti sulle materie oggetto dell’inchiesta. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze di segreto istruttorio.

4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. La Commissione può richiedere, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari svolte in Italia sulle materie oggetto dell’inchiesta.

8. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

9. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di pubblici dipendenti e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 6.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno dei Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 8.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione presenta alle Camere una relazione sull’attività svolta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2163

D’iniziativa dei senatori Paolo Romani ed altri

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio -- Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) accertare la regolarità dello svolgimento dei compiti di vigilanza da parte della Banca d'Italia sul sistema bancario italiano e, in particolare, sull'andamento della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -- Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa;

b) accertare l'espletamento dei compiti di vigilanza da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e la regolarità degli stessi, sulla emissione di azioni e di obbligazioni, ed in particolar modo verificare se le eventuali emissioni di tali titoli delle quattro banche di cui alla lettera a) siano avvenute nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti;

c) accertare, in particolare, se corrispondano al vero le notizie riportate dalla stampa nazionale secondo le quali, nel caso della Banca delle Marche Spa, la CONSOB abbia autorizzato un aumento di capitale per 180 milioni di euro, reperito sul mercato azionario, malgrado la Banca stessa avesse precedentemente ricevuto una lettera della Banca d'Italia in cui si rilevava lo «scadimento della qualità del portafoglio» e la «rilevante esposizione ai rischi creditizi finanziari» di Banca delle Marche Spa; se corrisponda al vero che la Banca delle Marche Spa abbia nascosto ai propri clienti tale lettera al momento della vendita delle azioni e se corrisponda al vero che, malgrado tale lettera, la Banca d’Italia non si sia sentita in dovere di intervenire su questo aumento di capitale;

d) accertare le responsabilità e gli eventuali elementi di dolo nel comportamento dei consigli di amministrazione, dei direttori generali e dei revisori dei conti delle banche di cui alla lettera a);

e) accertare eventuali responsabilità delle società di certificazione che hanno attestato la regolarità dei bilanci delle banche di cui alla lettera a);

f) verificare se le procedure di azzeramento delle azioni e delle obbligazioni, volte ad agevolare l'implementazione dei programmi di risoluzione, nonché della costituzione della «bad bank», adottate dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di risoluzione nazionale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, abbiano rappresentato l'unica scelta percorribile per la soluzione della crisi;

g) verificare se la svalutazione dei crediti delle banche di cui alla lettera a), di 7 miliardi di euro complessivi, risponda a criteri oggettivi e a reali valori di mercato;

h) verificare se la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, abbia adottato le procedure di risoluzione avendo riguardo alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché alla tutela dei fondi e delle altre attività della clientela;

i) verificare se corrispondano a verità le affermazioni di questi giorni fatte dal Commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali, Jonathan Hill, che le banche italiane abbiano venduto ai risparmiatori prodotti inadeguati e, ove risultassero vere tali affermazioni, quale sia stato il ruolo svolto dagli istituti di vigilanza preposti;

l) verificare le ragioni del differente metro di giudizio che avrebbero applicato i funzionari dell’Unione europea, respingendo il primo piano di salvataggio italiano, che non prevedeva aiuti statali, e approvando invece salvataggi effettuati con fondi pubblici in diversi Paesi d'Europa, come Germania, Cipro, Irlanda, Spagna, l'ultimo dei quali si è verificato nell'ottobre scorso, in soccorso della HSH Nordbank di Amburgo;

m) verificare lo stato dei titoli cosiddetti ad «alto rischio» dell'intero sistema bancario italiano;

n) verificare se al momento sussistano situazioni di rischio nel sistema bancario italiano, palesi o potenziali, che possano risolversi in fallimenti o comunque in danni per gli investitori italiani, anche ai sensi del primo comma dell'articolo 47 della Costituzione.

2. La Commissione riferisce annualmente, con relazioni specifiche, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2175

D’iniziativa dei senatori Bonfrisco ed altri

Art. 1.

(Istituzione, durata e funzioni
della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall’entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -- Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione effettua gli accertamenti di cui al comma 1 con particolare riguardo ai seguenti profili:

a) ripercussioni sul sistema bancario italiano delle disposizioni del predetto decreto-legge, nonché dei commi da 842 a 854 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ruolo svolto dal sistema bancario italiano, dopo la sua privatizzazione, nell’accompagnare lo sviluppo del Paese;

c) adeguatezza della normativa in materia di risparmio e della conseguente azione dei pubblici poteri, nel garantire la tutela di depositanti ed investitori;

d) effettivo utilizzo dei dati forniti dal sistema della centrale rischi da parte degli istituti bancari in ordine alle operazioni creditizie;

e) meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;

f) condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

g) rispetto dei princìpi di trasparenza delle operazioni, dei servizi, dei prodotti e degli strumenti di natura bancaria e finanziaria, compresi libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;

h) attuali forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio ed alla loro affidabilità e solidità volte a definire indici che esprimano, sinteticamente, la sana e prudente gestione degli istituti stessi;

i) effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e l'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;

l) sulla base delle risultanze di cui alla lettera i), accertamento della situazione attualizzata dei not performing loan (NPL), cosiddetti «crediti deteriorati», presenti nei bilanci dei soggetti citati e come questi verranno gestiti;

m) funzionalità delle garanzie che, in base alle risultanze emerse dalle lettere i) e l), potranno garantire i meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie attraverso lo strumento del bail-in;

n) rischi inerenti le garanzie pubbliche di ultima istanza concesse dallo Stato o da un organismo come la Cassa depositi e prestiti a tutela dei depositi sino a 100 mila euro, e valutazione che ciò non prefiguri un fattore incentivante di moral hazard da parte dei cessionari dei crediti deteriorati;

o) opportunità di azionare veicoli giuridicamente autonomi a cui verrebbero conferiti i NPL e valutazione sulle modalità di remunerazione degli istituti bancari cedenti nonché sulle conseguenze di rischio per lo Stato o l'organismo, come la Cassa depositi e prestiti, che dovesse assicurare la propria garanzia;

p) reali effetti del ricorso a strumenti derivati sull'assetto finanziario degli istituti bancari e più in generale dei soggetti pubblici e privati che ad essi hanno fatto ricorso;

q) esistenza e opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie;

r) ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti «credit default swap», che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;

s) partecipazione volontaria dell'Italia alle banche di sviluppo internazionali effettuando una ricognizione anche in termini di risorse stanziate nel tempo e verificando eventuali interazioni tra queste e gli istituti bancari nazionali o altri operatori del mondo finanziario;

t) esame dell'operato delle agenzie di rating, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di rating di meccanismi di insider trading attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di rating, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

3) l'eventuale promozione, a livello di Unione europea, di percorsi alternativi come, a titolo di esempio, la costituzione di un'agenzia unica europea con capitali pubblici bilanciati che affianchi le valutazioni delle agenzie di rating e ne certifichi, in tal modo, la veridicità;

4) eventuali responsabilità in capo ai dirigenti delle agenzie di rating, anche allo scopo di suggerire al legislatore i provvedimenti da adottare per tutelare gli organismi soggetti a declassamenti ingiustificati.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione, almeno tre mesi prima della fine della legislatura e comunque entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta alle Camere la relazione finale sulle indagini svolte. Tale relazione, nonché ogni eventuale altra relazione e deliberazione della Commissione non possono avere ad oggetto scelte di politica estera del Governo.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, nelle materie oggetto dell’inchiesta, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori
della Commissione)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2178

D’iniziativa dei senatori Marcucci ed altri

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione. Il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) valutare il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione di prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali;

b) verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi bancarie;

c) verificare, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, ai fini di cui alla lettera b), con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità dei poteri di intervento, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi;

d) verificare, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'attività degli organi di gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, con particolare riguardo all'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

DISEGNO DI LEGGE N. 2187

D’iniziativa dei senatori De Petris ed altri

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -- Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) verificare se, come ed in quale misura si sia svolta l'attività di vigilanza nei confronti delle medesime banche da parte delle autorità istituzionali preposte al controllo dell'attività bancaria nell'intero periodo 2005-2015, anche con particolare riferimento al tipo di rapporti intercorsi tra le stesse autorità e gli enti sottoposti a commissariamento o quando questi ultimi abbiano usufruito di intervento pubblico, al fine di accertare il grado di adeguatezza della loro azione di controllo rispetto a situazioni di dissesto protrattesi nel tempo;

b) verificare l'efficacia della legislazione vigente al fine di prevenire il ripetersi di ulteriori situazioni di dissesto bancario e di tutelare il risparmio;

c) verificare le modalità con le quali le medesime banche abbiano provveduto al proprio autofinanziamento, con particolare riferimento alla emissione ed al collocamento al pubblico di titoli azionari ed obbligazionari;

d) verificare prassi e procedure di gestione del credito da parte delle suddette banche al fine di comprendere come si sia potuto generare un livello di prestiti non performanti, non-performing loans, tale da condurle al dissesto;

e) verificare le modalità di selezione ed i criteri di nomina degli amministratori delle suddette banche e la loro eventuale responsabilità nei confronti dei risparmiatori riguardo alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari e tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Lavori della Commissione)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

3. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, i componenti della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al presente comma è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 6.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2196

D’iniziativa dei senatori Girotto ed altri

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull’esercizio dell’attività di vigilanza, di seguito denominata «Commissione». La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. La Commissione riferisce alle Camere sulle risultanze dell'inchiesta al termine dei suoi lavori e procede alla trasmissione alle Camere di una relazione sullo stato dei lavori entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano ricoperto un ruolo in procedimenti giudiziari connessi a fatti oggetto dell'inchiesta, nonché che abbiano ricoperto incarichi di amministrazione negli istituti di intermediazione creditizia e finanaziaria oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’Ufficio di presidenza.

4. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione accerta:

a) la struttura del sistema dell’intermediazione creditizia e finanziaria, con particolare riguardo agli elementi, sia attuali che trascorsi, della situazione patrimoniale, della consistenza delle poste attive e passive, dell'ammontare delle sofferenze, dei crediti incagliati e dei requisiti di capitale, anche con riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, cosiddetti CRR/CRD – Capital Requirements Regulation and Capital Requirements Directive, nonché con particolare riguardo alle variazioni patrimoniali intervenute negli ultimi quindici anni;

b) la struttura di governance, sia attuale che degli ultimi quindici anni di attività, degli istituti di intermediazione creditizia e finanziaria, con particolare riguardo al rispetto dei criteri di trasparenza, indipendenza e autonomia degli organi di governo dei medesimi istituti e con particolare riferimento ad eventuali conflitti di interesse;

c) il profilo di rischio degli intermediari creditizi e finanziari, evidenziando analogie e discrepanze rispetto alla media internazionale di mercato con particolare riguardo all'area euro e ai Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

d) il rispetto della legislazione vigente in Italia, nell'Unione europea e nei principali Paesi OCSE, evidenziando le principali incoerenze e carenze degli organi preposti dalla legislazione vigente alla vigilanza e al controllo sul settore creditizio;

e) l'efficacia e l'appropriatezza della vigilanza sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo previsti, nonché alla nomina degli organi di vigilanza in relazione a situazioni di possibili conflitti d'interesse;

f) i sistemi di promozione, sollecitazione e vendita alla platea dei risparmiatori dei prodotti finanziari, con particolare riguardo alle politiche di incentivazione da parte degli emittenti e alla corretta applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, cosiddetta direttiva MIFID-Market in Financial Instruments Directive;

g) l'esistenza di eventuali legami e rapporti tra banche e politica, con particolare riferimento all'esistenza di rapporti tra crediti deteriorati e finanziamento ai partiti, ovvero all'ammontare di crediti concessi alle aziende che hanno finanziato i partiti politici.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. La Commissione può richiedere documenti attinenti alle finalità della presente legge direttamente agli istituti di intermediazione creditizia e finanziaria, nonché agli organi di vigilanza degli enti creditizi sia nazionali che sovranazionali.

5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti di ciascuna Camera, di intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2197

D’iniziativa dei senatori Lucidi ed altri

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le modalità di verifica e controllo esercitate nel corso degli ultimi quindici anni dalla Banca d'Italia sui menzionati istituti di credito.

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

a) verificare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza e al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché le responsabilità di ordine politico e amministrativo;

b) accertare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte degli istituti di credito di cui al comma 1 che dalla Banca d'Italia;

c) verificare la correttezza dell'attività della Spoleto Credito e Servizi - Società cooperativa con riferimento alla partecipazione azionaria nella Banca popolare di Spoleto Spa;

d) analizzare approfonditamente le operazioni di acquisizione della Banca popolare di Spoleto Spa, anche alla luce di parallele valutazioni esperite da parte di altri istituti di credito interessati alle acquisizioni in oggetto;

e) verificare le responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzione che l'ordinamento prevede e al coinvolgimento, anche indiretto, dei soggetti di cui alla lettera a) nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare dissesto finanziario, nonché alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

f) accertare la relazione tra le variazioni di rating da parte delle agenzie specializzate e la parallela attivazione di procedure di controllo e vigilanza;

g) indagare sugli atti correlati alla costituzione della fondazione bancaria, alla privatizzazione della Banca popolare di Spoleto Spa, alla cessione delle quote azionarie, alla adeguatezza del piano di ristrutturazione e della situazione patrimoniale della banca medesima;

h) verificare il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonché l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate ad evitare il ripetersi di casi quali quelli oggetto di indagine, con particolare riferimento alla prevenzione dall'utilizzo di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, ostacolare la vigilanza e diffondere nel mercato notizie false, individuando infine strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria e il controllo pubblico.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, rispettivamente un deputato ed un senatore, e da due segretari, rispettivamente un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, viene proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

6. La Commissione, ogni tre mesi e al termine dei lavori, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce alle Camere i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 1, ivi comprese copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, nonché copia di atti e documenti della CONSOB e delle società di revisione, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all’oggetto dell’inchiesta. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 6 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui a comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE N. 2202

D’iniziativa dei senatori Tosato ed altri

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) verificare la gestione finanziaria della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -- Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, interessate dalla procedura di risoluzione, con riferimento alle attività di speculazione finanziaria ad alto rischio, intese come attività di investimento fondate sull'utilizzazione di un elevato grado di leva finanziaria, da parte dei soggetti bancari e finanziari, e all'emissione di titoli rischiosi che abbiano esposto il patrimonio degli istituti al pericolo di insolvenza, con la conseguente necessità di avviare il processo di risoluzione;

b) accertare altresì le attività svolte dalle banche di cui alla lettera a) con riferimento a qualsiasi tipologia di speculazione finanziaria che sia stata suscettibile di condizionare l'andamento del loro bilancio fino al raggiungimento della situazione patrimoniale che ha reso necessario avviare il processo di risoluzione;

c) accertare eventuali responsabilità dei dirigenti delle banche di cui alla lettera a) in relazione alla scelta di indirizzare gli investimenti finanziari su titoli rischiosi e poco sicuri;

d) accertare se, ed eventualmente in quale misura, pratiche di speculazione finanziaria siano in uso presso altri istituti bancari e quali possano essere, anche in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, le conseguenze del loro esercizio sulla stabilità del sistema bancario italiano;

e) verificare l'andamento complessivo dell'intero sistema bancario nazionale e l'adeguatezza della vigilanza istituzionale nel periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 novembre 2015, nonché l'idoneità degli atti e delle misure adottati dai commissari nell'esercizio della loro funzione presso gli istituti bancari e finanziari sottoposti a commissariamento nel medesimo periodo;

f) verificare se le banche di cui alla lettera a) abbiano rispettato la normativa in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela, assicurando la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e offerte e quelle effettivamente applicate ai clienti;

g) accertare se le banche di cui alla lettera a), nelle attività di consulenza sugli investimenti e di collocamento di strumenti finanziari svolte direttamente o per mezzo di promotori e consulenti finanziari nei riguardi di investitori non professionali, abbiano rispettato gli obblighi di informazione e assicurato la coerenza con i profili di rischio degli investitori medesimi rispetto alla qualità degli strumenti finanziari proposti;

h) verificare le modalità e i tempi di svolgimento delle attività di vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia nei riguardi delle banche di cui alla lettera a), anche in relazione alla possibilità di prevenire l'avvio della procedura di risoluzione;

i) verificare le forme dell'attività di controllo svolta dalla Banca d'Italia sulla trasparenza e sulla correttezza delle relazioni tra gli intermediari e i clienti, soprattutto in merito alla tutela dei clienti meno esperti, e l'adeguatezza degli strumenti di accertamento e di sanzione delle eventuali violazioni, nonché verificare responsabilità di eventuali carenze rilevate e relative motivazioni;

l) valutare la sussistenza di eventuali responsabilità in relazione all'ipotizzata fattispecie di reato di cui all'articolo 580 del codice penale con riferimento al suicidio del risparmiatore Luigino D'Angelo, avvenuto il 28 novembre 2015 a Civitavecchia.

2. La Commissione riferisce alle Camere, con relazioni specifiche o con relazioni di carattere generale, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque annualmente e al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione allegato alla relazione, in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata il 23 settembre 2014 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto Il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

5. Le disposizioni dai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione, per i fatti oggetto dell'inchiesta, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione acquisisce, ove lo ritenga necessario, copia di documenti ispettivi delle autorità di vigilanza nonché degli atti e dei rendiconti analitici delle spese dei commissari, comprese quelle riferite a incarichi di consulenza eventualmente conferiti, attinenti ai fatti oggetto dell'inchiesta, formati dal 1º gennaio 2005 al 30 novembre 2015. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, nonché gli atti coperti da segreto in base alla normativa applicabile nel settore bancario.

5. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione di cui alla presente legge in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo delle collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2016 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 2547

D’iniziativa dei senatori De Pin ed altri

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonchè sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le modalità di verifica e controllo esercitate dal 2000 ad oggi dalla Banca d'Italia sui menzionati Istituti di credito.

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

a) verificare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza e al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

b) accertare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte degli Istituti di credito di cui al comma 1 che dalla Banca d'Italia;

c) analizzare approfonditamente il ruolo svolto da Unicredit per l'aumento di capitale e la messa in borsa della Banca Popolare di Vicenza;

d) verificare il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonchè l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate volte ad evitare il ripetersi di casi quali quelli oggetto di indagine, con riferimento alla prevenzione dall'utilizzo di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, individuando, infine, strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria ed il controllo pubblico.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurandone la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, rispettivamente un deputato ed un senatore, e da due segretari, rispettivamente un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, viene proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

6. La Commissione, ogni due mesi e al termine dei lavori, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce alle Camere i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede, nell’espletamento dei propri compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 1, ivi comprese copie di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, nonché copie di atti e documenti della CONSOB e delle società di revisione, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 6 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE N. 2591

D’iniziativa dei senatori Molinari ed altri

Art. 1.

(Istituzione della Commissione
parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di accertare le cause e le responsabilità, giuridiche e politiche, che hanno determinato il dissesto finanziario delle banche di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) valutazione degli atti e delle decisioni assunti dagli organi di amministrazione e di direzione delle banche di cui all'articolo 1 nonché delle modalità di gestione del patrimonio degli istituti e delle somme depositate presso di essi, con riguardo al rapporto di causalità intercorrente tra essi e lo stato di dissesto delle banche medesime;

b) accertamento dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi a carico degli amministratori e dei dirigenti che pro tempore si sono succeduti nella gestione delle banche di cui all'articolo 1;

c) accertamento dell'esistenza di eventuali comportamenti illeciti, anche di carattere omissivo, e di eventuali violazioni delle regole di trasparenza, commessi nello svolgimento dell'attività bancaria da parte degli amministratori, dei dirigenti o dei dipendenti delle banche di cui all'articolo 1, anche con riguardo al rapporto di causalità rispetto al danno subìto dagli azionisti, dai possessori di obbligazioni e dai clienti delle stesse, con particolare riguardo alla correttezza e alla tempestività delle comunicazioni fornite ai medesimi soggetti da parte delle suddette banche;

d) valutazione dell'efficacia e della tempestività degli interventi delle autorità di vigilanza e controllo nei recenti casi di crisi delle banche di cui all'articolo 1, anche per accertare eventuali responsabilità in relazione all'esercizio dei poteri di prevenzione, controllo e sanzione spettanti alle medesime;

e) verifica dell'attendibilità degli stati patrimoniali dichiarati dalle banche di cui all'articolo 1 e controllo dell'effettiva consistenza degli stessi, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

f) verifica dell'esistenza di eventuali elementi di criticità imputabili allo svolgimento fraudolento, in violazione di norme giuridiche, di operazioni in strumenti finanziari derivati, con distinta valutazione del loro effetto, in termini di plusvalenza o minusvalenza, nonché della congruità dell'attività finanziaria sottostante, della leva finanziaria eventualmente impiegata e della conseguente rischiosità dello strumento;

g) verifica della correttezza delle attività eventualmente svolte dagli amministratori e dai dirigenti delle banche di cui all'articolo 1 in relazione alle variazioni nelle valutazioni del merito creditizio (rating) emesse dalle agenzie specializzate sulle medesime banche nell'ultimo quinquennio e dell'eventuale correlazione tra le variazioni stesse e l'attivazione di procedure di vigilanza e controllo;

h) verifica delle conseguenze dei piani di ristrutturazione aziendale predisposti dagli organi di amministrazione e di direzione della Banca Popolare di Vicenza;

i) valutazione delle scelte operate dal Governo per il settore creditizio, con riferimento all'equità, all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle misure adottate al fine di garantire il proseguimento dell'attività bancaria, la salvaguardia dei rapporti di lavoro e la tutela degli interessi dei depositanti, dei possessori di obbligazioni e degli azionisti delle banche destinatarie delle medesime misure.

Art. 3.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti Senatori e da venti Deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani per età. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane per età.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, al termine dei propri lavori, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

5. La Commissione può chiedere alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa notizie relative alle attività svolte e alle informazioni acquisite sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta. Può altresì ottenere la documentazione prodotta dalle società di revisione contabile sui medesimi fatti.

6. La Commissione può acquisire in copia la documentazione relativa alle operazioni di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, eseguite ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14, comma 4, e 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, ove attinenti ai fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

7. Per i fatti che sono oggetto dell'inchiesta non sono opponibili alla Commissione i segreti professionali e bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

8. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

9. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente articolo fino a quando essi siano coperti da segreto secondo la rispettiva disciplina.

10. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto anche dopo la cessazione dell’incarico per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 10.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione, quando lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Doc. XXII, n. 30

D’iniziativa dei senatori Barani ed altri

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione. Il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dal Presidente del Senato, su motivata richiesta della Commissione stessa.

3. La Commissione, ogni sei mesi, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta, sullo stato dei lavori e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente del Senato tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) valutare il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione di prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali;

b) verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi bancarie;

c) verificare, con riferimento al periodo dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, ai fini di cui alla lettera b), con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità dei poteri di intervento, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi;

d) verificare, con riferimento al periodo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'attività degli organi di gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, con particolare riguardo all'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato, Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente inchiesta.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun anno e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato, con propria determinazione, può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Doc. XXII, n. 37

D’iniziativa dei senatori Cappelletti ed altri

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) accertare le responsabilità in relazione agli atti e alle decisioni assunti dagli organi di amministrazione e di direzione delle banche di cui all'articolo 1, nonché alle modalità di gestione del patrimonio degli istituti e delle somme depositate presso di essi, con riguardo al rapporto di causalità intercorrente tra gli stessi e lo stato di dissesto delle banche medesime;

b) accertare l'esistenza di eventuali comportamenti illeciti, anche di carattere omissivo, e di eventuali violazioni delle regole di trasparenza, commessi nello svolgimento dell'attività bancaria da parte degli amministratori, dei dirigenti o dei dipendenti delle banche di cui all'articolo 1;

c) accertare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte delle banche di cui al comma 1 che della Banca d'Italia;

d) verificare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza e al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), in relazione al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento;

e) verificare il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonché l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse ed indicando le misure più adeguate per evitare il ripetersi di casi quali quelli oggetto di indagine, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, ostacolare la vigilanza e diffondere nel mercato notizie false, individuando infine strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria e il controllo pubblico;

f) verificare e valutare la correttezza del ricorso a strumenti finanziari cosiddetti «derivati» ed accertarne l'impatto sull'assetto finanziario delle banche di cui all'articolo 1;

g) verificare la correttezza delle attività svolte ed il rispetto delle regolamentazioni previste in ambito bancario in relazione alle valutazioni poste in essere per la concessione di linee di credito o prestiti ad imprese e privati, accertandone l'eventuale correlazione con l'assetto finanziario delle banche di cui all'articolo 1;

h) verificare l'attendibilità dei bilanci dalle banche di cui all'articolo 1 nonché le eventuali responsabilità in relazione all'approvazione dei bilanci medesimi da parte del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, delle società di revisione e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;

i) verificare gli eventuali rapporti di credito intercorrenti tra le banche di cui all'articolo 1 e le persone titolari di responsabilità politiche, formulando proposte di carattere legislativo idonee a garantire la reciproca ed effettiva indipendenza tra sfera politica ed attività bancaria.

Art. 3.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori, nominati del Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti di tutti i gruppi parlamentari ed assicurando altresì che non vengano nominati senatori che abbiano ricoperto incarichi di amministrazione o che abbiano avuto rapporti di collaborazione e di consulenza con le banche oggetto dell'inchiesta.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione di membri della Commissione nel caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti medesimi.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, é eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti, Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, é proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. La Commissione ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce al Senato i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Al termine dei suoi lavori la Commissione presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

8. La Commissione conclude i suoi lavori entro otto mesi dalla sua costituzione.

Art. 4.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 1, ivi comprese copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, nonché copia di atti e documenti della Consob e delle società di revisione, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.

4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

5. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o di documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.