Relazione 2052-A
Atto a cui si riferisce:
S.2052 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatore Pegorer
TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
Comunicato alla Presidenza il 2 marzo 2017
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010
e dal Ministro della difesa
di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2015
PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Russo)
sul disegno di legge
27 aprile 2016
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
sul disegno di legge
(Estensore: Tonini)
1° marzo 2017
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le ulteriori attività di cooperazione, nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dellâAccordo, potranno essere realizzate solo previa individuazione delle risorse finanziarie corrispondenti con idoneo provvedimento legislativo, e con le seguenti condizioni, ai sensi dellâarticolo 81 della Costituzione:
che allâarticolo 3, comma 1, le parole: «anno 2015» siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «anno 2017» e le parole: «bilancio triennale 2015-2017» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-2019»;
che allâarticolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4;
che allâarticolo 4 la parola: «derivano» sia sostituita dalle seguenti: «devono derivare».
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
Dâiniziativa del Governo | Testo proposto dalla Commissione |
Art. 1. | Art. 1. |
(Autorizzazione alla ratifica) | (Autorizzazione alla ratifica) |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. | Identico |
Art. 2. | Art. 2. |
(Ordine di esecuzione) | (Ordine di esecuzione) |
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso. | Identico |
Art. 3. | Art. 3. |
(Copertura finanziaria) | (Copertura finanziaria) |
1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. | 1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. | Soppresso |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. | Soppresso |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | Soppresso |
Art. 4. | Art. 4. |
(Clausola di invarianza finanziaria) | (Clausola di invarianza finanziaria) |
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui allâarticolo 2, paragrafo 2, dellâAccordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui allâarticolo 2, paragrafo 2, dellâAccordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Art. 5. | Art. 5. |
(Entrata in vigore) | (Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico |