• Relazione 2184-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2184 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2184-A

Relazione Orale

Relatore Amoruso

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 2 marzo 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell’interno
della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale
della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia,
fatto a Roma il 28 maggio 2013

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2015

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Bisinella)

17 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Fravezzi)

1° marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

che all’articolo 3, comma 1, le parole: «anno 2015» siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «anno 2017» e le parole: «bilancio triennale 2015-2017» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-2019»;

che all’articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

Identico

Art. 2.Art. 2.
(Ordine di esecuzione)(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Identico

Art. 3.Art. 3.
(Copertura finanziaria)(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall’anno 2015, e dei restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall’anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Soppresso

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Soppresso

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso

Art. 4.Art. 4.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico