C. 4279 EPUB Proposta di legge presentata il 7 febbraio 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4279 Riconoscimento dei centri abitati diruti per eventi sismici quale patrimonio di interesse storico e culturale
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4279 |
Il riconoscimento a patrimonio di interesse storico e culturale si rende necessario per lo sviluppo auto-sostenibile dei comuni che hanno vissuto la tragedia del terremoto, per un concreto progetto di sviluppo economico e di rilancio di quegli stessi territori. Inoltre, la valorizzazione delle risorse storico-architettoniche, ambientali e produttive presenti in queste aree, se poste a sistema integrato e programmate attraverso gli strumenti legislativi e finanziari esistenti, potrà fornire un notevole contributo alle necessità occupazionali presenti nel mercato del lavoro locale. Dichiarare questi centri abitati patrimonio d'interesse storico e culturale equivale a un atto simbolico che, però, vuole restituire giustizia e dignità a queste popolazioni colpite dal dramma del sisma e dare loro una piccola opportunità di trasformare il ricordo doloroso di quella tragedia in una concreta occasione di sviluppo per i cittadini, facendo conoscere al mondo uno dei più straordinari musei di arte contemporanea a cielo aperto del mondo.
1. I centri abitati diruti per eventi sismici sono riconosciuti patrimonio di interesse storico e culturale, in quanto costituiscono memoria storica del nostro Paese.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, i centri abitati devono presentare caratteristiche di unicità, l'originaria pianta urbana deve essere conservata inalterata e devono avere una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie esistente prima dell'evento sismico.
1. Ai fini della valorizzazione storica e culturale dei centri abitati distrutti per eventi sismici, di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da destinare alla promozione e alla salvaguardia della memoria di tali centri.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.