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Atto a cui si riferisce:
C.4279 Riconoscimento dei centri abitati diruti per eventi sismici quale patrimonio di interesse storico e culturale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4279


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MOSCATT
Riconoscimento dei centri abitati diruti per eventi sismici quale patrimonio di interesse storico e culturale
Presentata il 7 febbraio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — A volte per andare avanti c'è bisogno di guardare indietro e di preservare ciò che rimane del nostro passato per ricordare, raccontare e migliorare. Da qui dobbiamo partire per comprendere il senso della presente proposta di legge, che ha il fine di riconoscere i centri abitati diruti per eventi sismici quale patrimonio di interesse storico e culturale. L'idea di «essenza interiore» del luogo fu coniata dai latini con il genius loci che con estrema semplificazione, potremmo definire come lo spirito, il nume tutelare di ogni singolo luogo. Infatti, sostiene l'architetto Norberg-Schulz, «proteggere e conservare il genius loci significa concretizzarne l'essenza in contesti storici sempre nuovi. Si può anche dire che la storia di un luogo dovrebbe essere la sua autorealizzazione». Come dire che, andando oltre la vista, ogni luogo reca in sé i segni di ciò che esso vuole essere o divenire. Gli antichi avevano compreso l'importanza e la complessità di questo processo al punto che, ad esempio, nel mondo greco classico la scelta del luogo dove costruire una nuova colonia era affidata all'ecista (nella Grecia antica un condottiero scelto da un gruppo di cittadini per guidarli alla colonizzazione di una terra), personaggio a metà strada tra il condottiero, il sacerdote, il filosofo e l'architetto, il quale sapeva interpretare presagi, segni, narrazioni e semiologie dei luoghi, oltre che gli elementi geografici. In queste premesse risiede il significato primo di ciò che i luoghi diruti per il terremoto, un tempo simbolo dell'identità storica e culturale del territorio, costituiscono per le popolazioni residenti. La storia del nostro Paese è stata scandita dal drammatico succedersi di numerosi eventi sismici, responsabili della ingente perdita di vite umane e colpevoli di danni irreparabili al nostro patrimonio artistico. Dalla Valle del Belice al Friuli Venezia Giulia, da L'Aquila alle regioni del centro Italia, sono tanti i comuni i cui edifici storici, religiosi monumentali, ricchezze dal valore inestimabile, luoghi del genius loci, sono stati distrutti o gravemente danneggiati. La memoria di questi luoghi merita di essere salvaguardata e di essere trasmessa alle generazioni future, affinché la custodiscano e ne evochino costantemente il ricordo.
      Il riconoscimento a patrimonio di interesse storico e culturale si rende necessario per lo sviluppo auto-sostenibile dei comuni che hanno vissuto la tragedia del terremoto, per un concreto progetto di sviluppo economico e di rilancio di quegli stessi territori. Inoltre, la valorizzazione delle risorse storico-architettoniche, ambientali e produttive presenti in queste aree, se poste a sistema integrato e programmate attraverso gli strumenti legislativi e finanziari esistenti, potrà fornire un notevole contributo alle necessità occupazionali presenti nel mercato del lavoro locale. Dichiarare questi centri abitati patrimonio d'interesse storico e culturale equivale a un atto simbolico che, però, vuole restituire giustizia e dignità a queste popolazioni colpite dal dramma del sisma e dare loro una piccola opportunità di trasformare il ricordo doloroso di quella tragedia in una concreta occasione di sviluppo per i cittadini, facendo conoscere al mondo uno dei più straordinari musei di arte contemporanea a cielo aperto del mondo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento dei centri abitati diruti per eventi sismici quale patrimonio d'interesse storico e culturale).

      1. I centri abitati diruti per eventi sismici sono riconosciuti patrimonio di interesse storico e culturale, in quanto costituiscono memoria storica del nostro Paese.
      2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, i centri abitati devono presentare caratteristiche di unicità, l'originaria pianta urbana deve essere conservata inalterata e devono avere una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie esistente prima dell'evento sismico.

Art. 2.
(Fondo straordinario).

      1. Ai fini della valorizzazione storica e culturale dei centri abitati distrutti per eventi sismici, di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da destinare alla promozione e alla salvaguardia della memoria di tali centri.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.