• Testo approvato 10-362-388-395-849-874 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.849 Introduzione del reato di tortura nel codice penale
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 10-362-388-395-849-874

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 marzo 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 10, d'iniziativa dei senatori Manconi, Corsini e Tronti; n. 362, d’iniziativa dei senatori Casson, Amati, Chiti, Cirinnà, Cucca, De Monte, Dirindin, Favero, Fedeli, Filippi, Ginetti, Granaiola, Guerra, Lo Giudice, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Pinotti, Puglisi, Puppato, Spilabotte, Vaccari, Barani e Palermo; n. 388, d’iniziativa del senatore Barani; n. 395, d’iniziativa dei senatori De Petris e De Cristofaro; n. 849, d’iniziativa dei senatori Buccarella, Airola, Cappelletti e Giarrusso; n. 874, d’iniziativa del senatore Torrisi:

Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano

Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613- bis e 613- ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (Tortura). -- Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica.Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 5.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE