Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/15791 nel 1992 è avvenuta la riforma più importante della storia dei nautici, con la quale sono stati rivoluzionati i programmi del percorso di studio. In particolare, è stato...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-15791presentato daDI MAIO Luigitesto diVenerdì 3 marzo 2017, seduta n. 752
LUIGI DI MAIO. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
nel 1992 è avvenuta la riforma più importante della storia dei nautici, con la quale sono stati rivoluzionati i programmi del percorso di studio. In particolare, è stato istituzionalizzato il progetto cosiddetto «nautilus» secondo alcuni lavoratori del settore, che hanno contattato l'interrogante, tali variazioni hanno indebolito la preparazione fornita agli allievi nautici;
pertanto, prima della riforma il titolo dei diplomi era «aspirante al comando di navi mercantili» e «aspirante alla direzione di navi mercantili», Successivamente, la denominazione della loro, qualifica è cambiata rispettivamente, per i due indirizzi, in «perito per il trasporto marittimo (TM)» con l'indirizzo Orione e «perito per gli apparati e impianti marittimi (AIM)» con l'indirizzo Nautilus;
così facendo, coloro che erano già in possesso delle posizioni professionali a cui si è fatto riferimento, risultavano non avere un'adeguata preparazione scolastica e professionale. Quindi, sono nate le cosiddette «accademie del mare», istituti che compensavano la mancata preparazione fornita dagli istituti nautici prima delle riforme citate;
prima delle citate riforme, pertanto, chi conseguiva il diploma, dopo esser stato esaurito da una commissione ministeriale, aveva due alternative: a) intraprendere l'attività professionale marittima (avendo comunque conseguito le competenze necessarie); b) proseguire gli studi accademici, aggiungendo così alla scolarizzazione nautica altre competenze;
chi intraprendeva la strada professionale marittima, navigava con il ruolo di allievo ufficiale di coperta per un periodo di addestramento pari a 18 mesi, trascorsi i quali – previo superamento di un esame dinanzi ad una commissione con sede in una direzione marittima – potevano conseguire titolo di «capitano di navi mercantili inferiore a 1600 tonnellate di stazza lorda». Invece, chi navigava per quattro anni, di cui uno fuori dagli stretti di Suez e di Gibilterra, poteva sostenere l'esame per conseguire il titolo di «capitano di lungo corso senza limiti di tonnellaggio». Tali soggetti, nel corso della loro carriera, svolgevano numerosi corsi addestramento, per quel che concerne le varie strumentazioni di ausilio navigazione (radar X, radar S, radar ARPA, ECDIS, GMDSS) e per quel che concerne le problematiche in cui si incorre vivendo su di una nave (formazione in materia di medical care, antincendio, sicurezza contro gli attentati ed altri);
con decreto ministeriale 25 luglio 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto l'obbligatorietà dei corsi per il livello direttivo (settore coperta e macchina) per loro che intendono acquisire o rinnovare i titoli;
pertanto, chi aveva conseguito titoli prima del luglio 2016 deve partecipare ad un corso direttivo per «comandanti», «direttori e primi Ufficiali di coperta e di macchina», di durata pari a 300 ore di preparazione scolastica per la sezione di coperta (comandante e I ufficiale) e di durata pari a 570 ore per la sezione macchina (direttore e I ufficiale);
in questo modo, però, non vengono considerati, secondo l'interrogante, le competenze acquisite negli anni da lavoratori con molti anni di esperienza sul campo che vengono paragonati a chi sta iniziando gli studi;
peraltro, sempre secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 luglio 2016, i marittimi di «vecchia preparazione» si debbono adeguare alla normativa entro dicembre 2018 previa perdita dei propri titoli, si parla, quindi, di un numero molto considerevole di posti di lavoro a rischio –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e quali siano i suoi orientamenti in merito;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno valutare se sussistano i presupposti per disporre, che coloro i quali hanno fino ad ora esercitato le professioni marittime, perché in possesso dei precedenti requisiti, possano continuare ad esercitare tali professioni senza alcuna interruzione. (4-15791)