• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10747    la delega di cui alla legge n. 57 del 2016, relativa alla riforma della magistratura onoraria e di pace, nella parte riguardante la magistratura onoraria e di pace in servizio, deve...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10747presentato daROSTAN Michelatesto diVenerdì 3 marzo 2017, seduta n. 752

   ROSTAN. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la delega di cui alla legge n. 57 del 2016, relativa alla riforma della magistratura onoraria e di pace, nella parte riguardante la magistratura onoraria e di pace in servizio, deve essere ancora esercitata attraverso l'emanazione di decreti legislativi;
   con sentenza pubblicata il 16 novembre 2016, il Comitato europeo dei diritti e delle uguaglianze sociali (CEDS), organo giurisdizionale del Consiglio d'Europa, ha accolte il reclamo n. 103 del 2013 accertando la discriminazione nei confronti dei giudici di pace e la violazione da parte dell'Italia del combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, con l'allegato E della Carta sociale europea;
   il Comitato ha sancito il diritto al riconoscimento della sicurezza sociale (previdenza) a questa magistratura, oltre al fatto che le funzioni di giudice di pace sono funzionalmente equivalenti ai magistrati di ruolo, con ogni conseguenza (§ 81 e 82 della sentenza);
   è in corso un'istruttoria per procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, che ha già rigettato varie proposte avanzate dal Ministero della giustizia, in quanto non contemplavano l'ipotesi della stabilizzazione della magistratura onoraria e di pace in servizio, anche in considerazione della funzione giurisdizionale svolta per vari anni;
   il Parlamento europeo nella seduta del 28 febbraio 2017 ha delle varie petizioni presentate da magistrati onorari e di pace che denunciano la continua violazione dell'Italia in tema di diritti sociali e di lavoro, nonché del principio di non discriminazione, con conseguente stato di permanente precarietà, senza alcuna protezione sociale;
   lo status giuridico del giudice di pace in Italia contrasta pertanto con la sentenza della Corte di giustizia (causa C-212/ 04), con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, con le direttive 97/81/CE e 1999/70/CE, nonché con i principi di diritto dalla Corte di giustizia (C-393/10) –:
   se il Ministro interrogato ritenga di assumere iniziative per uniformarsi alle pronunce della Corte di giustizia e del Comitato europeo dei diritti e delle uguaglianze sociali, trasformando il rapporto di lavoro dei giudici di pace a tempo indeterminato, con tutte le garanzie conseguenti di protezione sociale ed adeguamento stipendiale, attraverso l'adozione urgente di iniziative normative che esulino dall'esercizio della legge delega n. 57 del 2016, limitatamente al regime transitorio, ovvero quali provvedimenti intenda adottare per rispettare e ripristinare i principi europei, provvedendo in particolare all'esercizio della delega citata, così come approvata dal Parlamento. (5-10747)