• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07102 PUGLIA, GIARRUSSO, LEZZI, MORONESE, CASTALDI, SANTANGELO, DONNO, PAGLINI, BERTOROTTA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e delle infrastrutture...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07102 presentata da SERGIO PUGLIA
giovedì 2 marzo 2017, seduta n.775

PUGLIA, GIARRUSSO, LEZZI, MORONESE, CASTALDI, SANTANGELO, DONNO, PAGLINI, BERTOROTTA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a Meta (Napoli), con permesso di costruire n. 2 rilasciato il 27 settembre 2016 alla signora Concetta Canale e al signor Raffaele D'Alise, comproprietari di un appezzamento di terreno di 517 metri quadrati identificato al catasto col foglio 7, particella n. 222 e n. 226, e con permesso di costruire n. 3 rilasciato il 30 settembre 2016 alla società SO.GE.PA. Srl, rappresentata legalmente dal signor Antonio Cacace, comproprietario (assieme a Pasquale e Teresa Cacace) dell'appezzamento di terreno di 936 metri quadrati identificato al catasto col foglio 7, particella n. 183, sono stati autorizzati lavori per la realizzazione di due autorimesse interrate, rispettivamente di 14 e 33 box auto, nei fondi agricoli confinanti tra loro il cui accesso è sito su corso Italia, un'arteria stradale ad altissima intensità di traffico veicolare, trattandosi della principale via di accesso (entrata ed uscita) alla penisola sorrentina;

i lavori di fatto comporteranno la distruzione di un fondo agricolo di circa 1.500 metri quadrati con la presenza di residui alberi di agrumi in ambito urbano;

tale area, inoltre, è posta nelle immediate adiacenze di un'altra mega-autorimessa già realizzata a monte in via Ponte Orazio (tra l'altro in difformità dal progetto e occupando in modo illegittimo la previsione di standard pubblici) e, qualora posta in essere, rischierebbe di sconvolgere l'ennesimo tassello del fragile territorio agricolo del comune metese, andando a costituire, senza soluzione di continuità, una conurbazione di parcheggi che unirebbe corso Italia a via Ponte Orazio posto al confine del vallone Lavinola;

considerato che, per quanto risulta:

in data 10 gennaio 2017 il WWF Terre del Tirreno, ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2005, di recepimento della direttiva 2003/4/CE concernente l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, e ai sensi della legge n. 108 del 2001 di recepimento della convenzione di Aarhus sull'informazione e partecipazione del pubblico in materia di ambiente, con prot. WWF n. 2T/17 e n. 3T/17, nell'ambito delle finalità della normativa citata, chiedeva al responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Meta di visionare ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti relativi ai permessi di costruire n. 2 e n. 3 rilasciati nel settembre 2016 per l'edificazione dei box auto;

in data 2 febbraio 2017 al presidente dell'associazione WWF veniva notificata la nota prot. n. 1477 del 30 gennaio 2017, a firma del funzionario responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Meta, architetto Diego Savarese, in cui si comunicava il diniego alla richiesta di accesso agli atti in quanto non veniva riconosciuto nella richiesta alcun nesso o attinenza con l'ambiente. Nella nota si leggeva che, ai sensi del decreto legislativo n. 195, la richiesta non poteva essere accolta in quanto i documenti non avevano rilievo ambientale ovvero la richiesta stessa non era individuata con riferimento alle matrici ambientali;

in data 14 febbraio 2017 con ulteriore nota prot. n. 23T il WWF riformulava la richiesta, chiarendo le normative ed i motivi in base ai quali appariva chiaro l'interesse pubblico dell'associazione ambientalista ad accedere agli atti trattandosi di un intervento urbanistico impattante sulle matrici ambientali (terreno, alberi, inquinamento, scarichi, eccetera);

in data 20 febbraio 2017 veniva concessa al WWF la sola visione degli atti richiesti;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

da una prima analisi degli atti progettuali, gli interventi urbanistici autorizzati (in quanto considerati compatibili con le norme di tutela) appaiono in contrasto con la destinazione d'uso dell'area così come inquadrata nel piano regolatore generale del Comune di Meta;

gli interventi, infatti, come si deduce dai permessi rilasciati saranno realizzati in zona territoriale "4" del piano urbanistico territoriale dell'area sorrentina-amalfitana, ovvero, di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado e, in ambito del piano regolatore generale (PRG) vigente, nella zona territoriale "E", inquadrata come "agricola" nella quale, a ben leggere i dettami della legge regionale n. 35 del 1987, non è concessa la facoltà impropriamente inserita nel PRG di Meta che, alla lettera "f", prevede infrastrutture di mobilità: percorsi pedonali, percorsi ciclabili, percorsi carrabili, parcheggi, eccetera;

chiarito che il piano urbanistico territoriale vigente ha valenza paesaggistica, una volta individuata la zonazione del PRG coerentemente alle prescrizioni del piano, non è più possibile derogare alle disposizioni del PRG. In particolare è la deroga paesaggistica a non essere consentita;

i box autorizzati ricadono, come detto, in zona "4" del piano urbanistico territoriale e in zona "E" del PRG, ovvero in zona individuata come "agricola". Tale sottodestinazione deve necessariamente essere rispettata ai sensi del piano urbanistico territoriale. L'eventuale deroga alla zonazione del PRG dovrà, necessariamente, seguire l'iter e la procedura di variante al piano che la legge impone;

desta perplessità che negli elaborati progettuali dei privati non si faccia mai esplicita menzione alla conformità al piano urbanistico territoriale e, nelle stesse relazioni tecniche prodotte, tra gli allegati dell'inquadramento territoriale, non è presente la pagina del piano che riguarda la zona "E", dove si chiarisce che cosa sia possibile o meno fare;

infine è evidente che i permessi di costruire n. 2 e n. 3 sono rilasciati alla condizione speciale che vengano perfettamente osservate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 35 del 1987. Tale condizione speciale di fatto non appare osservata;

alla luce di molteplici pronunce giurisdizionali (si vedano le sentenze Consiglio di Stato n. 2652/2015, TAR Campania n. 177/2014, n. 4617/2013, n. 5641/2013, n. 4598/2013, Corte costituzionale n. 11/2016, eccetera), appare evidente l'illegittimità dei suddetti permessi di costruire in quanto contrastanti con il piano urbanistico territoriale che a tutti gli effetti ha valenza paesaggistica e per tale motivo prevale, qualora in contrasto, sulle disposizioni del PRG;

per tali motivi i parcheggi, qualora realizzati, sarebbero da ritenersi privi di idonei titoli abilitanti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi con urgenza presso le sedi di competenza, affinché vengano risolte le criticità descritte e, nelle more della verifica della legittimità degli atti autorizzativi, in via di autotutela venga revocata, o in subordine sospesa, l'efficacia dei suddetti permessi di costruire.

(4-07102)