• C. 4135-2014-3108-3120-3268-3364-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 2 marzo 2017); DAMIANO Cesare, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.2014 Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4135-2014-3108-3120-3268-3364-A


DISEGNO DI LEGGE
4135
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2233)
presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 novembre 2016

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 2 marzo 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 4135. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 2014, 3108, 3120, 3268 e 3364 si vedano i relativi stampati.
E
PROPOSTE DI LEGGE
2014
d'iniziativa dei deputati
MOSCA, ASCANI, SALTAMARTINI, TINAGLI, BONAFÈ, MORASSUT
Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro
Presentata il 29 gennaio 2014
3108
d'iniziativa dei deputati
CIPRINI, COMINARDI, TRIPIEDI, LOMBARDI, DALL'OSSO, CHIMIENTI, RUOCCO
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'attività professionale dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, degli artigiani e dei commercianti, nonché norme in materia di tutela della maternità e di assistenza dei familiari disabili
Presentata il 7 maggio 2015
3120
d'iniziativa dei deputati
CIPRINI, COMINARDI, TRIPIEDI, LOMBARDI, DALL'OSSO, CHIMIENTI
Disposizioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l'istituzione della banca delle ore
Presentata il 15 maggio 2015
3268
d'iniziativa dei deputati
MUCCI, PRODANI, RIZZETTO
Modifica all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici autonome
Presentata il 31 luglio 2015
3364
d'iniziativa dei deputati
GRIBAUDO, PARIS, ROTTA, ROSTELLATO, ARLOTTI, BARGERO, BINI, PAOLA BRAGANTINI, CAMANI, CAPOZZOLO, CASATI, CHAOUKI, CIMBRO, COMINELLI, CRIVELLARI, DI SALVO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, CINZIA MARIA FONTANA, FREGOLENT, GHIZZONI, GIACOBBE, GIULIANI, GIULIETTI, GNECCHI, GIUSEPPE GUERINI, INCERTI, LACQUANITI, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MARANTELLI, MARCHI, MARTELLA, MARZANO, MINNUCCI, MORETTO, NARDUOLO, PATRIARCA, PIAZZONI, GIUDITTA PINI, RIBAUDO, GIOVANNA SANNA, SCUVERA, SIMONI, VALERIA VALENTE, VICO, ZOGGIA
Disposizioni per la tutela e la promozione del lavoro autonomo
Presentata il 14 ottobre 2015
(Relatore per la maggioranza: DAMIANO)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 4135 e rilevato che:

      sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

          il disegno di legge all'esame reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto, come esplicitato nel titolo e come risulta dalla partizione in capi, esso disciplina due diversi aspetti dei rapporti di lavoro: da un lato, tutela il lavoro autonomo non imprenditoriale; dall'altro, introduce nell'ordinamento una nuova, più elastica modalità di lavoro, definita «lavoro agile»;

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          in molti casi, il disegno di legge interviene sul tessuto normativo vigente effettuando i necessari coordinamenti e operandovi in forma di novella; alcune disposizioni ampliano invece – in maniera non testuale – il campo di applicazione di talune discipline, prevedendone l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo, talora in quanto compatibili, così demandando all'interprete la valutazione discrezionale della compatibilità. In particolare:

              l'articolo 2 prevede che «Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche [...] o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli». Peraltro, il decreto legislativo n. 231 del 2002 risulta già applicabile alle transazioni commerciali in cui una delle parti sia un soggetto che esercita una «libera professione», ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) (che definisce imprenditore «ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione» e che potrebbe essere modificata al fine di includere, nella definizione di «imprenditore», tutti i soggetti esercenti un'attività di lavoro autonomo);

              l'articolo 3, comma 4, dispone che «Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo [rapporti di lavoro autonomo] si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica»;

              all'articolo 11, comma 3:

                  la lettera a) riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di «costituire reti di esercenti la professione» e di «partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5», così estendendo l'ambito di applicazione del citato comma 4-ter, che attualmente richiede il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto di rete sia sotto il profilo

sostanziale che formale (iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese – sezione ordinaria o sezione speciale);

                  la lettera c) riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di «costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile»;

              l'articolo 20, comma 1, estende l'ambito di applicazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in materia di comunicazioni di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, all'accordo «per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile»;

          richiedono necessari coordinamenti con l'ordinamento vigente anche le disposizioni contenute all'articolo 21, recante le disposizioni finanziarie, che non tiene conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e dalla legge 4 agosto 2016, n. 163. In particolare, il comma 3, lettera a), fa riferimento alla distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili, ora superata, mentre i commi 3 e 4 fanno riferimento alla procedura di cui all'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009, interamente riformulato dalla legge n. 163 del 2016, che – oltre a non prevedere più la relazione cui fa riferimento il comma 4 – ha eliminato le clausole di salvaguardia, prevedendo contestualmente nuovi meccanismi di compensazione in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni; infine, il comma 5 contiene un riferimento alla procedura ormai superata;

      sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          con riferimento alla formulazione del testo, il disegno di legge, agli articoli 5, 6 e 10 reca tre previsioni di delega che enucleano princìpi e criteri direttivi che si esauriscono nell'indicazione dell'oggetto della delega, contengono identiche clausole di invarianza finanziaria e non prevedono l'espressione del parere parlamentare; inoltre, le disposizioni contenute all'articolo 5, che contengono una delega al Governo – senza specificare a quali Ministri competa l'iniziativa – a disciplinare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di rimettere gli atti pubblici alle professioni ordinistiche, intervengono su una materia che ha formato oggetto di interventi legislativi regionali, oggetto di contenzioso giurisdizionale e di sentenze della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, in relazione alla quale, appare dunque necessario enucleare princìpi e criteri direttivi volti a indirizzare l'attività del legislatore delegato;

          sul piano della formulazione del testo, il disegno di legge, agli articoli 7 e 8, reca previsioni in materia tributaria e sociale. In particolare, l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 (comma 2, relativo al trattamento fiscale dei rimborsi spese a favore dei lavoratori autonomi) e dal 1° gennaio 2017 (comma 3, relativo al trattamento economico per congedo parentale e comma 7); in proposito, si rammenta che l'articolo 2 della legge n. 212 del 2000 (Statuto

del contribuente) dispone che «Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute» e, con specifico riguardo al comma 2 dell'articolo 7, si ricorda altresì che l'articolo 3 della citata legge n. 212 del 2000 stabilisce che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»;

          inoltre, il disegno di legge, all'articolo 11, comma 3, alinea, contiene un riferimento agli «appalti privati consentiti» di cui andrebbe chiarita la portata normativa tenuto conto che si tratta di una definizione non rintracciabile nella normativa vigente, anche al fine di definire chiaramente l'ambito applicativo della disposizione;

          infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN), sia dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR);

      ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          per quanto detto in premessa, si riformulino i contenuti dei commi 3 e 4 dell'articolo 21 alla luce dei nuovi contenuti dell'articolo 17, comma 12 e seguenti della legge di contabilità e finanza pubblica e si riconsiderino i contenuti del comma 5, che fa riferimento alla procedura ormai superata;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          per quanto detto in premessa, agli articoli 5, 6 e 10, che recano tre disposizioni di delega che enucleano princìpi e criteri direttivi che si esauriscono nell'indicazione dell'oggetto della delega e che non prevedono l'espressione del parere parlamentare, al fine di chiarire e circoscrivere la discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega, si provveda a indicare il Ministro competente ad esercitare – là dove non presente – l'iniziativa della delega, nonché a delineare e specificare i princìpi e i criteri direttivi ai quali l'Esecutivo deve attenersi nel loro esercizio, soprattutto là dove – come nel caso dell'articolo 5 – si intendano introdurre novità sostanziali rispetto all'assetto ordinamentale vigente, valutando altresì l'opportunità di prevedere che le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia esprimano il parere sugli schemi dei decreti delegati.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          per quanto detto in premessa, si valuti l'opportunità di riformulare:

              a) la disposizione contenuta all'articolo 2 in termini di novella all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

              b) la disposizione contenuta all'articolo 11, comma 3, lettera a), in termini di novella all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

              c) la disposizione contenuta all'articolo 20, comma 1, in termini di novella all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di adeguare i riferimenti temporali contenuti nell'articolo 7 ai tempi di entrata in vigore della legge;

              per quanto detto in premessa, si dovrebbe chiarire la portata normativa dell'espressione «appalti privati consentiti» contenuta all'articolo 11, comma 3, alinea.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4135 Governo, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», approvato dal Senato;

          rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono in linea generale riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

          osservato poi che, nel testo in esame, è inoltre possibile fare riferimento a ulteriori materie di potestà esclusiva statale e, in taluni casi, di potestà concorrente Stato-regioni;

          preso atto, in proposito, che le disposizioni di carattere fiscale e tributario contenute agli articoli 7, 8 e 20-bis sono specificamente riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

          osservato altresì che talune disposizioni, recate agli articoli 5, 9, 11 e 14-ter, incidono su attività della pubblica amministrazione, per cui è possibile fare riferimento anche alla potestà esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

          considerato che le disposizioni di carattere previdenziale e assistenziale recate agli articoli 6, 6-bis, 7, 13 e 20-bis sono inoltre riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

          preso atto che, per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 4, relative agli apporti originali e alle invenzioni del lavoratore, è possibile fare riferimento alla materia di potestà esclusiva statale «opere dell'ingegno», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione, mentre per l'articolo 14, che modifica il codice di procedura civile, è possibile fare riferimento alla materia di potestà esclusiva statale «giurisdizione e norme processuali» , di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

          osservato che rientrano invece tra le materie di potestà concorrente alcune disposizioni, contenute agli articoli 5, 6 e 10, che incidono sulla disciplina delle «professioni»;

          precisato, con riferimento alla materia di competenza concorrente «professioni», che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

          preso atto che l'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in ordine alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui ai richiamati articoli 5, 6 e 10, ha previsto l'obbligo della previa intesa in sede di Conferenza unificata;

          osservato al riguardo che non appare congrua la necessità dell'intesa per la procedura di adozione dei decreti legislativi sopra citati laddove essi intervengano su materie che, come sopra evidenziato, sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

          rilevato che rientrano, altresì, nella materie di potestà concorrente Stato-regioni «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro» talune disposizioni contenute agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 19 e 20;

          osservato che l'articolo 5, al fine di semplificare e ridurre i tempi di produzione degli atti pubblici, reca, come sopra ricordato, una delega al Governo in materia di rimessione di determinati atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi;

          rilevato, in particolare, che tra i princìpi e i criteri di delega è prevista «l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini e collegi in relazione al carattere di terzietà di queste»;

          preso atto che gli altri princìpi e criteri direttivi previsti da tale articolo 5 stabiliscono l'individuazione di misure per garantire il rispetto della disciplina in materia di privacy nella gestione degli atti nonché l'individuazione delle circostanze che possono determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti;

          ricordato che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, (legge sul procedimento amministrativo), «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario»;

          rilevato altresì che, sulla base della richiamata legge n. 241 del 1990, i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei suddetti criteri e princìpi, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 241 del 1990;

          richiamata dunque l'opportunità di prevedere, nell'ambito del citato articolo 5, ulteriori criteri per definire il «perimetro» degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi, al fine di assicurare adeguati livelli di garanzia nell'adozione di atti pubblici;

          osservato poi che la giurisprudenza costituzionale ha in varie occasioni affrontato il tema delle leggi di delega recanti princìpi e criteri direttivi generici e non sufficientemente determinati (cosiddette deleghe in bianco), in relazione a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, che ammette la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo «con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;

          ricordato, in particolare, che nella sentenza n. 158 del 1985, la Corte ha chiarito che «le direttive, i princìpi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare»;

          ricordato altresì che nella sentenza n. 98 del 2008 la Corte ha riconosciuto che «la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di princìpi e criteri direttivi», con la conseguenza che «il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose»;

          osservato poi che la stessa Corte ha precisato, con l'ordinanza n. 134 del 2003, che «il livello di specificazione dei princìpi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide»;

          rilevato, infine, che ciò che non può essere validamente ammesso come principio e criterio direttivo è un generico rinvio alla stessa discrezionalità del Governo, come affermato dalla Corte nella sentenza n. 68 del 1991 (e ribadito nella sentenza n. 340 del 2007),

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 5, comma 1, siano definiti maggiormente i criteri di delega al fine di individuare il «perimetro» degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi;

          2) all'articolo 14-bis, sia valutata la congruità della previsione dell'intesa per la procedura di adozione dei decreti legislativi sopra citati laddove essi intervengano su materie che sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XI Commissione,

al quale sono abbinate le proposte di legge n. 2014 Mosca, n. 3108 Ciprini, n. 3120 Ciprini, n. 3268 Mucci e n. 3364 Gribaudo;

          evidenziata l'importanza nell'ambito dell'economia italiana del lavoro autonomo, il quale riveste un ruolo notevolmente superiore rispetto alle altre economie europee, anche a causa dell'utilizzo improprio che viene a volte effettuato di tale modalità di prestazione lavorativa;

          segnalata in tale contesto la rilevanza del provvedimento al fine di riconoscere e valorizzare il lavoro autonomo, creando meccanismi di protezione e di welfare in tale settore, nonché migliorando la disciplina tributaria in materia,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, i quali, modificando l'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativo alla determinazione a fini IRPEF del reddito di lavoro autonomo, prevedono che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione non soggiacciono ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti e stabiliscono che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista, fissando la decorrenza di tali norme dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire la decorrenza delle predette previsioni a partire da un periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del provvedimento;

          b) con riferimento all'articolo 8, il quale interviene a sua volta sull'articolo 54, comma 5, del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo a fini IRPEF delle spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, nonché dei costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare per tali norme una data di decorrenza uguale a quella delle previsioni dell'articolo 7;

          c) ancora con riferimento all'articolo 8, primo periodo, il quale rende integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di comprendere in tale

previsione anche le spese di viaggio e soggiorno connesse con tali attività di formazione o aggiornamento, anche al fine di evitare bruschi disallineamenti rispetto alla disciplina vigente in materia, che include le predette spese di viaggio e soggiorno tra gli oneri deducibili.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      La VIII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» (n. 4135), come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

          considerato che:

              l'articolo 11 reca, al comma 1, disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l'assegnazione di incarichi, e al comma 3, norme volte a favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e «appalti privati consentiti»;

              non appaiono chiare la portata normativa e la finalità della disposizione di cui al comma 3, non essendo ben definito l'ambito applicativo della disposizione che fa riferimento a «appalti privati consentiti» di non facile identificazione;

              andrebbe quindi valutata l'opportunità di chiarire la ratio della disposizione di cui al comma 3, anche verificando se in effetti non si intenda fare riferimento agli incarichi e agli appalti di cui al comma 1;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire l'effettivo ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, anche attraverso un'attenta verifica sulla natura degli incarichi e degli appalti ivi richiamati.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

          evidenziato che esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

          sottolineato che l'articolo 4 dispone che, in applicazione della legge n. 633 del 1941, sulla protezione del diritto d'autore, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata;

          evidenziato che l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni per la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

          sottolineato che l'articolo 8 introduce l'integrale deducibilità, fino a un massimo di 10.000 euro, delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, nonché l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, formazione e riqualificazione professionale, nonché quella degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà;

          evidenziato che l'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo;

          sottolineato che l'articolo 11, comma 2, equipara i lavoratori autonomi di cui al capo I del provvedimento in esame alle piccole e

medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei;

          richiamato il capo II, che definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro. Configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato», stabilita mediante accordo tra le parti, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito di escludere dal versamento della aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento prevista all'articolo 6-bis per il finanziamento della DIS-COLL gli amministratori e i sindaci di società, allineando i soggetti che godono della indennità con quelli che la finanziano.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 4135 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

          rilevato che l'articolo 6 reca una delega al Governo finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini e a collegi consentendo agli enti di previdenza di diritto privato, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, di attivare anche prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario;

          espresso apprezzamento per l'inserimento in tale articolo, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in questo ramo del Parlamento, della delega al Governo ad adottare decreti legislativi volti ad estendere, entro specifici limiti, le tutele per maternità e malattie dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS;

          sottolineata l'esigenza di rendere effettiva tale tutela attraverso idonei strumenti attuativi, anche in ragione della rilevanza sociale delle problematiche connesse alla maternità delle lavoratrici autonome;

          segnalato che l'articolo 10 reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, l'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa in tali studi, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

          ravvisata l'esigenza di fare salve le misure di prevenzione già previste dalla normativa vigente per alcune categorie di studi professionali;

          rilevato, altresì, che l'articolo 14-bis prevede che i decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 siano adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i ministeri competenti, senza richiamare esplicitamente il Ministro della salute come invece sarebbe opportuno in ragione dell'oggetto di tali provvedimenti di delega,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la permanenza della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per specifiche categorie di studi professionali;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in maniera esplicita, all'articolo 14-bis, il concerto del Ministro della salute con riferimento ai decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione,

          esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;

          preso atto favorevolmente che il provvedimento contiene norme volte a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

          valutato con favore che tali norme possano applicarsi anche ai rapporti di lavoro subordinato nel settore agricolo;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il testo del disegno di legge del Governo n. 4135, approvato dal Senato, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

          rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono complessivamente riconducibili alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato;

          considerato che le diverse disposizioni del provvedimento attengono alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «previdenza sociale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «opere dell'ingegno» e «giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza esclusiva

statale, nonché alle materie «professioni» e «tutela della salute», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;

          rilevato altresì che l'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, individuando gli specifici compiti dello sportello, afferendo alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

          sottolineato infine che l'articolo 14-ter prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale, incidendo pertanto, - oltre che sulla materia «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale - sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni, e sulle materie «politiche sociali» e «formazione professionale», di competenza regionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) si valuti l'opportunità di assicurare idonee risorse ai centri per l'impiego per assolvere ai nuovi compiti di cui all'articolo 9, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire il servizio;

          b) all'articolo 14-ter, si valuti l'opportunità di integrare il tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con rappresentanti degli enti territoriali.


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Capo I
TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO
Capo I
TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

      Identico.

      2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Art. 2.
(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali).
Art. 2.
(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali).

      1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

      Identico.

Art. 3.
(Clausole e condotte abusive).
Art. 3.
(Clausole e condotte abusive).

      1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

      Identico.

      2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

      3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

      4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 4.
(Apporti originali e invenzioni del lavoratore).
Art. 4.
(Apporti originali e invenzioni del lavoratore).

      1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

      Identico.

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche).
Art. 5.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi).

      1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

           a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

           a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;

 

          a-bis) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

 

          a-ter) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

          b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

          soppressa

      2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      2. Identico.

Art. 6.
(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche).
Art. 6.
(Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata).

      1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

      1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

 

      1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

          a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

 

          b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

      2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 
Art. 6-bis.
(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).
 

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1°luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.
(Disposizioni fiscali e sociali).
Art. 7.
(Disposizioni fiscali e sociali).

      1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

      Identico.

      2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

      3. A decorrere dal 1 gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.

      4. Salvo quanto previsto al comma 5, il trattamento economico di cui al comma 3 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.

      5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 4, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

      6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

      7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2017.

      8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Art. 8.
(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente).
Art. 8.
(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente).

      1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

      Identico.

Art. 9.
(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione).
Art. 9.
(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione).

      1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

      Identico.

      2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

      3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

      4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

      5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali).
Art. 10.
(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

           a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono attività lavorativa, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

           a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

           b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

           b) identica;

           c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

           c) identica;

           d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

           d) identica.

      2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      2. Identico.

Art. 11.
(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati).
Art. 11.
(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati).

      1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 9, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

      1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 9, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

      2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

      2. Identico.

      3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

      3. Identico.

           a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

           b) di costituire consorzi stabili professionali;

           c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

      4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      4. Identico.

Art. 12.
(Indennità di maternità).
Art. 12.
(Indennità di maternità).

      1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

      Identico.

Art. 13.
(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio).
Art. 13.
(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio).

      1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

      1. Identico.

      2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

      2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

      3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

      3. Identico.

Art. 14.
(Modifiche al codice di procedura civile).
Art. 14.
(Modifiche al codice di procedura civile).

      1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;

           b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

 
Art. 14-bis.
(Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10)
 

      1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

 

      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

 

      3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 1-bis, o 10, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

 
Art. 14-ter.
(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo).
 

      1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

 

          a) modelli previdenziali;

 

          b) modelli di welfare;

 

          c) formazione professionale.

 

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

Capo II
LAVORO AGILE
Capo II
LAVORO AGILE
Art. 15.
(Lavoro agile).
Art. 15.
(Lavoro agile).

      1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

      Identico.

      2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

      3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

      4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

      5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.
(Forma e recesso).
Art. 16.
(Forma e recesso).

      1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

      Identico.

      2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 17.
(Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore).
Art. 17.
(Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore).

      1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

      1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

      2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

      2. Identico.

Art. 18.
(Potere di controllo e disciplinare).
Art. 18.
(Potere di controllo e disciplinare).

      1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

      Identico.

      2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 19.
(Sicurezza sul lavoro).
Art. 19.
(Sicurezza sul lavoro).

      1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

      Identico.

      2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 20.
(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali).
Art. 20.
(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali).

      1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

      Identico.

      2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

      3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

 
Art. 20-bis.
(Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano).
 

      1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2017.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21.
(Disposizioni finanziarie).
Art. 21.
(Disposizioni finanziarie).

      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Identico.

      2. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 12 e 13, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

           a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

           b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

           c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

      3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:

           a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

           b) per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

      4. Nei casi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

      5. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.
(Entrata in vigore).
Art. 22.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.