• C. 4330 EPUB Proposta di legge presentata il 24 febbraio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4330 Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4330


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LUPI, MISURACA
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali
Presentata il 24 febbraio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – Dopo l'esito del referendum del 4 dicembre 2016 che ha mantenuto un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive e alla luce della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale sul cosiddetto Italicum, è necessario rendere più omogenei i sistemi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Infatti, come ha ammonito la stessa Corte nella sentenza dianzi menzionata «in tale contesto, la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee». D'altro canto, un monito a rendere i due sistemi elettorali più omogenei era stato già rivolto alle forze politiche dallo stesso Presidente della Repubblica Mattarella.
      In effetti, i due sistemi elettorali – entrambi scaturiti da due sentenze della Corte costituzionale – sono indubbiamente disomogenei per molteplici e significativi aspetti. Basta considerare che per l'elezione della Camera è prevista l'attribuzione del premio di maggioranza ma non la possibilità di formare coalizioni, mentre per l'elezione del Senato, all'inverso, è prevista la possibilità di formare coalizioni ma non l'attribuzione del premio di maggioranza. Le soglie di sbarramento sono significativamente diverse: alla Camera il 3 per cento su base nazionale, al Senato rispettivamente l'8 per cento e il 3 per cento su base regionale, a seconda che la lista sia singola oppure faccia parte di una coalizione che supera il 20 per cento su base regionale. Alla Camera sono previsti collegi plurinominali di dimensioni limitate con capilista bloccati, multicandidature e facoltà di esprimere una doppia preferenza per candidati di sesso diverso, al Senato circoscrizioni regionali amplissime e un solo voto di preferenza.
      Se consideriamo, da una parte, che le due Camere hanno, ai sensi della Costituzione, basi elettorali diverse (circa 4,3 milioni di elettori tra 18 e 25 anni votano solo per la Camera dei deputati) e, dall'altra, che il nostro sistema politico si è frammentato in almeno tre poli, si può comprendere come l'obiettivo di rendere più omogenei i due sistemi elettorali diventi imprescindibile al fine di non accrescere ulteriormente il rischio di ingovernabilità e di instabilità politica.
      A tal fine, la presente proposta di legge riprende gran parte dei contenuti dell'atto Camera n. 4128 già presentato il 2 novembre scorso che aveva previsto l'abolizione del secondo turno di ballottaggio per quanto riguarda il sistema di elezione della Camera dei deputati. Innanzitutto, viene ora prevista la facoltà di formare coalizioni per concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza, qualora sia superata la soglia del 40 per cento dei voti validi sul piano nazionale. La possibilità di costituire coalizioni rappresenta una scelta sistemica (al di là delle scelte politiche che ciascuna lista intenderà compiere) finalizzata a favorire, da una parte, una maggiore rappresentatività del sistema politico e, dall'altra, la stessa governabilità. Infatti, considerando la frammentazione del sistema politico, le coalizioni potrebbero rivelarsi maggiormente in grado, rispetto a singole liste, di superare la soglia del 40 per cento per conseguire il premio di maggioranza.
      Conseguentemente, la presente proposta di legge prevede che abbiano accesso alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno l'8 per cento dei voti validi e che contengono almeno una lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, nonché le liste non collegate che ottengono su base nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi.
      Rimane immutato quanto previsto dall’Italicum per quanto riguarda le circoscrizioni elettorali e la loro suddivisione, nell'insieme, in 100 collegi plurinominali e le norme per l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
      Per quanto riguarda le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati, oltre a confermare la possibilità per i capilista di presentarsi in più collegi plurinominali, fino ad un massimo di dieci, si prevede che i candidati non capilista possano essere candidati in massimo tre collegi plurinominali della stessa circoscrizione. Si prevede poi che l'elettore possa esprimere fino ad un massimo di tre voti di preferenza, disponendo che, nel caso ne esprima più di una, debba scegliere candidati di sesso diverso, a pena di nullità della seconda e terza preferenza. Una previsione volta ad accrescere le possibilità di scelta degli elettori e a favorire la maggiore rappresentatività dei territori.
      Per quanto riguarda la proclamazione dei candidati capilista eletti in più di un collegio plurinominale, dopo la dichiarazione di incostituzionalità del criterio della opzione discrezionale, la presente proposta di legge raccoglie l'indicazione rivolta al legislatore dalla Corte costituzionale di sostituire il criterio residuale del sorteggio «con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori». Si ritiene che il criterio più adeguato e opportuno sia quello di prevedere la proclamazione, per ciascun candidato capolista che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, nel collegio nel quale il rapporto tra la cifra elettorale di collegio della relativa lista e il numero totale di voti validi del collegio medesimo risulti minore. Infatti, prevedere un criterio basato sui voti di preferenza (cioè che il capolista candidato in più collegi sia proclamato nel collegio dove il candidato della medesima lista – il quale subentrerebbe in luogo del capolista – abbia riportato in percentuale meno voti di preferenza) avvantaggerebbe, di fatto, i candidati dei collegi di quelle parti del territorio nazionale che hanno notoriamente una propensione al voto di preferenza maggiore rispetto ad altre. D'altro canto, prevedere che il candidato capolista debba essere proclamato eletto nel collegio dove la rispettiva lista ha ottenuto, in percentuale, la maggiore cifra elettorale di collegio costituirebbe paradossalmente un disincentivo a conseguire voti di preferenza (che si traducono anche in voti per la lista) da parte dei candidati che possono essere eletti solo attraverso la raccolta di tali voti. Infatti, proprio il successo nel conseguimento dei voti di preferenza da parte di un candidato potrebbe determinare la proclamazione del capolista dello stesso collegio e quindi la mancata elezione di quel candidato. Per quanto riguarda invece la proclamazione dei candidati non capilista eletti in più collegi plurinominali, si prevede la proclamazione nel collegio dove il candidato abbia conseguito la maggiore cifra individuale in rapporto al totale dei voti validi del collegio.
      Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige/Südtirol la presente proposta di legge si limita a prevedere la facoltà di formare coalizioni anche per tale circoscrizione. Considerando, però, che un sistema basato sui collegi uninominali permane per l'elezione del Senato, viene a cadere la ragione (il superamento del bicameralismo paritario) che aveva indotto il legislatore ad introdurre un sistema basato sui collegi uninominali nell’Italicum per la Camera (al fine del rispetto della misura 111 del cosiddetto pacchetto a favore delle popolazioni altoatesine, concordato con l'Austria). È pertanto auspicabile un ripensamento di questa scelta, prevedendo anche per il Trentino-Alto Adige/Südtirol un sistema basato su collegi plurinominali (uno per ciascuna provincia o, al limite, anche uno solo).
      Quanto al sistema per l'elezione del Senato della Repubblica, può essere adottato lo stesso modello relativo alla Camera dei deputati, prevedendo che le circoscrizioni regionali (a parte il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste) siano suddivise, nel complesso, in 50 collegi plurinominali (la metà di quelli previsti per la Camera dei deputati).
      Anche per il Senato della Repubblica può essere previsto un premio di maggioranza attribuito alla lista o coalizione di liste che ottenga la maggiore cifra elettorale sul piano nazionale, a condizione che essa sia superiore al 40 per cento, come per la Camera dei deputati. Diversamente da questa, occorre però che la distribuzione del premio alla lista o alla coalizione di liste vincente sia effettuata con un computo su base regionale e in modo «ponderato», così come l'attribuzione dei seggi alle liste deve essere effettuata nell'ambito di ciascuna regione, ai fini del rispetto della disposizione costituzionale dell'elezione «a base regionale» del Senato. La legittimità dell'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che consegue la maggiore cifra elettorale sul piano nazionale, purché con le caratteristiche dianzi illustrate, può essere desunta dalla stessa sentenza n. 1 del 2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei premi su base regionale. Infatti, la Corte ha affermato che «la disciplina censurata (...) stabilendo che l'attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo».
      La conferma del bicameralismo perfetto prodotta dall'esito del referendum costituzionale comporta l'esigenza di una sua razionalizzazione attraverso strumenti che possano rendere coerenti le maggioranze delle due Camere che dovranno sostenere il Governo (nonostante la loro diversa legittimazione, ai sensi dell'articolo 58 della Costituzione). Conseguentemente, per quanto riguarda il premio di maggioranza, non si ritiene opportuno e funzionale procedere alla sua attribuzione qualora esso dovesse spettare a liste o coalizioni diverse per le due Camere. Appare invece eccessivo, e anche non funzionale, non procedere all'attribuzione del premio di maggioranza nella sola Camera per la quale una lista o coalizione di liste abbia superato la soglia del 40 per cento dei voti validi (avendo magari la stessa lista o coalizione conseguito una percentuale solo di poco inferiore al 40 per cento nell'altra Camera).
      Per quanto riguarda l'accesso alla ripartizione dei seggi per l'elezione del Senato si prevede che vi abbiano diritto le coalizioni di liste che ottengono, su base regionale, almeno l'8 per cento dei voti validi e che contengono almeno una lista che ottiene, su base regionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, nonché le liste non collegate che ottengono almeno il 3 per cento dei voti validi su base regionale ovvero su base nazionale (ferma restando la soglia di sbarramento «naturale» che nelle regioni meno popolose è ben superiore al 3 per cento in ragione del minor numero di seggi ad esse spettanti).
      Quanto alle candidature come capilista si prevede che esse siano al massimo cinque (anche in tal caso la metà rispetto alla Camera), con lo stesso criterio per la proclamazione del candidato capolista eletto in più collegi plurinominali precedentemente descritto.
      Infine, la presente proposta di legge prevede di estendere all'elezione del Senato della Repubblica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, relativa ai soggetti esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, che altrimenti avrebbe valore solo per la Camera dei deputati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo le parole: «alle liste» sono inserite le seguenti: «e alle coalizioni di liste» e le parole da: «di un premio di maggioranza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di 340 seggi complessivi alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi».
      2. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «uno o due» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso sia espressa più di una preferenza, a pena di nullità della seconda e terza preferenza, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso».
      3. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
      4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

          2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del

contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

          3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

          4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

          5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

      5. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fino a tre collegi plurinominali della stessa circoscrizione, se non capolista».
      6. All'articolo 24, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «alle liste e ai relativi contrassegni» sono sostituite dalle seguenti: «alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione».


      7. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il nome e il cognome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate tre linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza preferenza»;

          b) il comma 2-bis è abrogato.

      8. All'articolo 58, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «uno o due» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due o tre».
      9. All'articolo 59-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «uno o due» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due o tre».
      10. All'articolo 77, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e come secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, come secondo e come terzo».
      11. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data

dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

              2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate;

              3) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

              4) individua quindi:

          a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

          b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché, nell'ambito delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno

il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

              5) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 4), lettera a), e le liste di cui al numero 4), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 4) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

              6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 4), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

              7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito almeno 340 seggi;

              8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, ovvero qualora non si siano verificate le condizioni di cui al comma 2, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in

base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 6), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 5). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 4), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 5);

              9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 4). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 4), lettera a), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 5), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 4), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 4). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di

liste o alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o alle singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 5). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggiore numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo a una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

              10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.

          2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento dei voti validi, fermo restando quanto stabilito dal comma 6. L'Ufficio procede all'assegnazione del numero

aggiuntivo di seggi solo alle condizioni ulteriori che le elezioni delle due Camere si tengano contestualmente e che nell'elezione del Senato della Repubblica l'eventuale numero aggiuntivo di seggi non spetti ad una coalizione di liste o lista singola diversa da quella di cui al comma 1, numero 3), sulla base della comunicazione pervenuta dall'Ufficio centrale nazionale per l'elezione del Senato. Verificandosi tali condizioni, l'Ufficio assegna il numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

          3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 4). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

          4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

          5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.

          6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 4); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

          7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

          8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      12. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 83-bis.1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

              1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, determina ai fini della ripartizione

il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, entrambe di seguito denominate “gruppo di liste”. Per determinare ciascuno dei quozienti divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

              2) nel caso in cui sia stato assegnato il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra

elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

              3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario sono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

              4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella

circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggiore numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

              5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

          2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      13. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Al fine della proclamazione dei candidati capilista, l'Ufficio centrale circoscrizionale

comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco di tutti i candidati eletti come capilista, le cifre elettorali di collegio delle relative liste e il totale dei voti validi di ciascun collegio. L'Ufficio centrale nazionale individua, per ciascun candidato capolista che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di tali collegi il rapporto tra la cifra elettorale di collegio della relativa lista e il numero totale di voti validi del collegio medesimo risulti minore e ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali che procedono alle proclamazioni dei candidati capilista in tali collegi.

          1-ter. Al fine della proclamazione dei candidati non capilista, l'Ufficio centrale circoscrizionale individua, per ciascun candidato che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di essi il rapporto tra la cifra individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio sia maggiore e procede alla proclamazione in tale collegio»;

          b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

          «4. Qualora al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

          4-bis. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

      14. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      15. All'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1-bis), le parole: «quando questa concorre» sono sostituite dalle seguenti: «e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono»; dopo le parole: «determinazione della lista» sono inserite le seguenti: «o coalizione di liste»; dopo le parole: «ottenuti alla lista» sono inserite le seguenti: «o dalla coalizione di liste»; dopo le parole: «dal medesimo contrassegno di quella lista» sono inserite le seguenti: «ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»; le parole: «o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto» sono soppresse;

          b) al numero 2-bis), dopo le parole: «all'articolo 14» sono inserite le seguenti: «, singole o collegate,».

      16. All'articolo 93, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «provvisoriamente» e l'ultimo periodo sono soppressi.
      17. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «quando questa concorre» sono sostituite dalle seguenti: «e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono»; dopo le parole: «alla determinazione della» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; dopo le parole: «ottenuti dalla lista» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla coalizione di liste»; dopo le parole: «dal medesimo contrassegno di quella lista» sono inserite le seguenti: «ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»; le parole: «ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto» sono soppresse;

          b) al comma 3, il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate»;

          c) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis»;

          d) al comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 4) e 6), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis».

      18. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «per ciascuna» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»;

          c) al comma 4, le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;

          d) al comma 6, dopo le parole: «da attribuire alle» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e alle singole»; le parole: «di tali liste» sono sostituite dalle seguenti: «coalizione di liste e singola lista»; dopo le parole: «sono assegnati alle» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e alle singole»; dopo le parole: «il seggio è attribuito alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste, ovvero alla singola»; dopo le parole: «Se ad una» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste»; dopo la parola: «proclama» è inserita la seguente: «quindi»;

          e) al comma 7, le parole: «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio,» sono soppresse; dopo le parole «comma 2, alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; le parole: «, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse; dopo le parole: «seggi restanti alle altre» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e»; le parole: «con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6»; dopo le parole: «I seggi assegnati alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o alla singola»; dopo le parole: «dalla medesima» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola».

Art. 2.
(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti:

          «2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti al

territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'attribuzione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita in collegi plurinominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di 170 seggi complessivi alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi.

          2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica.

          2-ter. Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50 collegi plurinominali».

      2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «1-bis. Per l'espressione del voto da parte di ogni elettore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

      3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

      «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal Primo presidente».

      4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al primo periodo è ridotto alla metà»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Per le modalità di composizione delle liste dei candidati si osservano le norme di cui all'articolo 18-bis, commi 3 e 3-bis, e all'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il limite di dieci collegi plurinominali previsto dal citato articolo 19 è ridotto a cinque collegi plurinominali»;

          c) al comma 5, le parole: «18-bis, 19,» sono soppresse.

      5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 lettera a), dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «, unitamente ai nomi e cognomi dei relativi candidati,»;

          b) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e il nome e cognome dei relativi candidati»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Per le schede di votazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

      6. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale»;

          b) al comma 4, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostitute dalle seguenti: «del collegio plurinominale».

      7. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. – 1. Per l'espressione del voto si applicano gli articoli 58, secondo comma, 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

      8. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente titolo:

«Titolo IV-bis
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

      Art. 14-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga

opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

              2) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio plurinominale; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

              3) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa; determina altresì la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste data dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste che la compongono;

              4) determina il totale dei voti validi della circoscrizione regionale; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

              5) individua quindi:

          a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sui piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

          b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché, nell'ambito

delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

              6) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo, come secondo e come terzo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

              7) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

              8) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di cui al numero 3), nonché, il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 4), nonché l'elenco delle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 5)».

      10. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale».
      11. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole circoscrizioni regionali dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Determina

poi il totale nazionale dei voti validi, dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi del primo periodo;

              2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;

              3) individua quindi la coalizione di liste o lista singola non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; nelle determinazioni di cui ai numeri 1) e 2), nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;

              4) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e liste singole non collegate comprese nell'elenco comunicato dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. Include nell'elenco anche le singole liste non collegate che, pur non avendo conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, hanno conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale. A tale fine divide il totale regionale di tali coalizioni di liste e liste singole non collegate per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente

assegnati alle coalizioni di liste o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste o lista singola dalla somma dei seggi a essa assegnati in ciascuna regione;

              5) verifica se la coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 3), abbia conseguito un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale nazionale comprende il numero di seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ovvero nei collegi uninominali della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando i relativi candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno presentato dalla lista singola o da una delle liste appartenenti alla coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;

              6) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, ovvero, qualora non si siano verificate le condizioni di cui al numero 7), conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi del numero 4) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle coalizioni di liste e liste singole in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio centrale nazionale e procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto e quindi alla loro attribuzione nei collegi plurinominali della regione, ai sensi dell'articolo 16-bis;

              7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento dei voti validi. Nella determinazione del numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, si applica quanto disposto dal secondo periodo del numero 5). L'Ufficio procede all'assegnazione del numero aggiuntivo di seggi solo alle condizioni ulteriori che le elezioni delle due Camere si tengano contestualmente e che nell'elezione del Senato della Repubblica l'eventuale numero aggiuntivo di seggi non spetti ad una coalizione di liste o lista singola diversa da quella di cui al numero 3), come da comunicazione dell'Ufficio centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati. Verificandosi tali condizioni, l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

              8) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Se in una o più regioni non è presente la coalizione di liste o lista singola di cui al

citato numero 5) o se essa non è compresa nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4), secondo periodo, l'Ufficio esclude tali regioni dal calcolo e sottrae da questo il numero dei seggi ad esse assegnati dal citato decreto di cui all'articolo 1. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione cui è assegnato il maggior numero di seggi. Se due o più regioni presentano ancora il medesimo risultato, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore relativo alla regione nella quale la coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi del numero 7). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi del numero 7), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono, decimo e undicesimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 2, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5).

          2. Al termine delle operazioni l'Ufficio centrale nazionale, tramite estratto del processo

verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, numeri 4) e 6), ovvero del medesimo comma 1, numeri 7) e 8).

          3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      12. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:

              1) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), i seggi aggiuntivi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'Ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4), secondo periodo. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il nuovo quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale

parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

              2) procede poi al riparto dei seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste, come determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 4) e 6), ovvero ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), e del numero 1) del presente comma, tra le liste ammesse al riparto che compongono la coalizione medesima. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

          2. L'Ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste come segue:

              1) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato il numero aggiuntivo di seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale regionale della lista o delle liste di maggioranza

e il quoziente elettorale regionale di tutte le liste di minoranza, entrambe di seguito denominate “gruppo di liste”. Per determinare ciascuno dei quozienti divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora i seggi sono stati assegnati alle liste senza attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), il quoziente elettorale regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

              2) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato il numero aggiuntivo di seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista o alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra

elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

              3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente già determinato ai sensi del numero 1). In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

              4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al

numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione ai sensi del comma 1, numero 2). In caso di esito negativo dell'accertamento, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggiore numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

              5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), l'Ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente elettorale regionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

          3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      13. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-bis, il presidente

dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

          2. Al fine della proclamazione dei candidati capilista, l'Ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco di tutti i candidati eletti come capilista, le cifre elettorali di collegio delle relative liste e il totale dei voti validi di ciascun collegio. L'Ufficio centrale nazionale individua, per ciascun candidato capolista che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di tali collegi il rapporto tra la cifra elettorale di collegio della relativa lista e il numero totale di voti validi del collegio medesimo risulti minore e ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali che procedono alle proclamazioni dei candidati capilista in tali collegi.

          3. Al fine della proclamazione dei candidati non capilista, l'Ufficio elettorale regionale individua, per ciascun candidato che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di essi il rapporto tra la cifra individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio sia maggiore e procede alla proclamazione in tale collegio.

          4. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista nei collegi plurinominali della regione nei quali la stessa lista abbia la maggiore parte decimale dei quozienti non utilizzata per l'attribuzione di seggi, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

          5. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi nella medesima

circoscrizione alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la maggior parte decimale del quoziente non già utilizzata per l'attribuzione di seggi, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Alla proclamazione di tali candidati si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3».

      14. L'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
      15. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 19 – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale o della stessa regione, ai sensi dell'articolo 17».

      16. Al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «e di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e

Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 50 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

          b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

          c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e storico-culturale, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;

          d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotto dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato di norma per accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.

      2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai

compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; il parere deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema, scaduto il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione recante un'adeguata motivazione.
      4. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati dalla tabella A allegata alla presente legge.

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TABELLA A
(Articolo 3, comma 4)

COLLEGI PLURINOMINALI PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

      I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi plurinominali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi plurinominali.

      Regione Piemonte

              1) Piemonte – 01 e Piemonte – 02

              2) Piemonte – 03 e Piemonte – 06

              3) Piemonte – 04 e Piemonte – 05

              4) Piemonte – 07 e Piemonte – 08

      Regione Lombardia

              5) Lombardia – 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia – 06

              6) Lombardia – 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia – 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 06

              7) Lombardia – 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia – 01

              8) Lombardia – 03 e Lombardia – 09

              9) Lombardia – 04 e Lombardia – 14

              10) Lombardia – 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia – 08

              11) Lombardia – 11 e Lombardia – 12

              12) Lombardia – 15 e Lombardia – 16

              13) Lombardia – 13 e Lombardia – 17

      Regione Veneto

              14) Veneto – 01 e Veneto – 03

              15) Veneto – 02 e Veneto – 06

              16) Veneto – 04 e Veneto – 05

              17) Veneto – 07 e Veneto – 08

      Regione Friuli Venezia Giulia

              18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Liguria

              19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Emilia-Romagna

              20) Emilia-Romagna – 01 e Emilia-Romagna – 02

              21) Emilia-Romagna – 03 e Emilia-Romagna – 04

              22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna – 06

              23) Emilia-Romagna – 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna – 06

      Regione Toscana

              24) Toscana – 01 e Toscana – 02

              25) Toscana – 03 e Toscana – 04

              26) Toscana – 05 e Toscana – 06

      Regione Umbria

              27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Marche

              28) La regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Lazio

              29) Lazio – 01 e Lazio – 02

              30) Lazio – 03 e Lazio – 04

              31) Lazio – 05, Lazio – 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno

              32) Lazio – 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio – 08 e Lazio – 09

      Regione Abruzzo

              33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Molise

              34) La regione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Campania

              35) Campania – 01 e Campania – 02

              36) Campania – 03 e Campania – 04

              37) Campania – 06 e Campania – 07

              38) Campania – 05 e Campania – 08

              39) Campania – 09 e Campania – 10

      Regione Puglia

              40) Puglia – 01, Puglia – 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge

              41) Puglia – 03, Puglia – 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia – 05

              42) Puglia – 06 e Puglia – 07

      Regione Basilicata

              43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio plurinominale

      Regione Calabria

              44) Calabria – 01 e comuni della provincia di Crotone di Calabria – 02

              45) Calabria – 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria – 02

      Regione Sicilia

              46) Sicilia – 01 e Sicilia – 03

              47) Sicilia – 02, Sicilia – 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia – 06

              48) Sicilia – 04, Sicilia – 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia – 06

              49) Sicilia – 08 e Sicilia – 09

      Regione Sardegna

              50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale

      La regione Trentino Alto-Adige è costituita in sei collegi uninominali

      La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale