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Atto a cui si riferisce:
C.5/01583 nella notte tra il 10 e l'11 novembre 2013, un detenuto algerino di 25 anni, Abddul Mourat, si è tolto la vita nel carcere delle Vallette a Torino, impiccandosi con un lenzuolo appeso ad una...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 novembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-01583

L'interrogazione in esame, prendendo spunto dal doloroso episodio del recente suicidio del detenuto Abdul Mourad presso la casa circondariale di Torino, mira a conoscere le valutazioni del Ministro in ordine all'istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti dei detenuti e alla revisione delle piante organiche del personale che opera all'interno degli istituti penitenziari.
Con riferimento al quesito inerente l'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti, va premesso che tale figura, benché non ancora istituita, trova corrispondenza a livello territoriale nei Garanti già istituiti da numerose regioni, provincie e comuni. L'istituto del Garante è già richiamato da due disposizioni della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario): l'articolo 18 prevede che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con il Garante dei diritti dei detenuti; l'articolo 67 consente al Garante di effettuare visite agli istituti penitenziari.
La proposta di istituire una figura di Garante nazionale dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale risulta oggetto di numerosi disegni di legge sia nelle precedenti legislature che in quella attuale (A.S. nn. 210, 383 e 668). Le varie proposte riflettono il contenuto del dibattito sviluppatosi negli anni sia all'interno della Conferenza nazionale dei Garanti dei detenuti (che ha sollecitato l'istituzione di un organismo di vigilanza nazionale indipendente, settoriale e articolato localmente), sia in sede internazionale (l'istituzione di un siffatto organismo è prevista da una Risoluzione ONU del 1993, dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee del 2006 e dal Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 18 dicembre 2002, ratificato con legge n. 195 del 2012).
In via generale, può valutarsi favorevolmente la proposta di istituzione di un Garante nazionale. Va tuttavia evidenziato che nel nostro ordinamento la magistratura di sorveglianza, oltre ad avere competenze giurisdizionali, è chiamata a vigilare sull'umanità della pena e sull'effettività dei diritti del detenuto. Nondimeno, il Garante nazionale potrebbe esplicare funzioni complementari e parallele rispetto a quelle della magistratura di sorveglianza, contribuendo a migliorare le condizioni di detenzione e affiancando l'amministrazione penitenziaria e le ASL nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.
Quanto alla revisione delle piante organiche degli operatori penitenziari, si osserva che le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali non generali ed alle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria hanno subito un notevole ridimensionamento per effetto degli interventi di riduzione previsti dall'articolo 74 della legge n. 133 del 2008 e dall'articolo 2 della legge n. 25 del 2010. La dotazione organica è stata rideterminata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2012 in complessive 7.076 unità, con una significativa riduzione di 2.378 unità.
L'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha comportato un temporaneo sblocco delle assunzioni, consentendo di procedere, nel mese di marzo 2012, all'assunzione di 99 vincitori o idonei di pregressi concorsi relativi a vari profili professionali, tra i quali anche quello di funzionario giuridico-pedagogico.
Altre disposizioni hanno tuttavia previsto riduzioni delle dotazioni organiche a pena, in caso di inadempienza, del blocco delle assunzioni. Inoltre, il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 (cosiddetto spending review) ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche, lasciando tuttora vigente il blocco delle assunzioni.
Per quanto concerne il Corpo di polizia penitenziaria, la dotazione organica corrisponde a 45.121 unità di personale distribuiti nei vari ruoli, ma attualmente ne risultano in servizio 39.021, con una carenza di 206 commissari, di 2.115 ispettori, di 2.264 sovrintendenti e di 1.515 agenti ed assistenti.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2013 è stata autorizzata l'assunzione di 555 unità di personale, delle quali 320 allievi vice ispettore (che sono stati avviati in data 11 novembre 2013 al corso di formazione di diciotto mesi) e 225 allievi agenti (che saranno avviati entro la fine del prossimo mese di dicembre al corso di formazione di sei mesi). Solo al termine dei corsi di formazione il nuovo personale potrà essere assegnato agli istituti penitenziari sul territorio nazionale.
Preme, altresì, evidenziare che, ai fini della razionalizzazione delle forze esistenti, con decreto ministeriale 22 marzo 2013 è stata prevista la nuova distribuzione del personale del Corpo presso le sedi territoriali. Il decreto prevede, per gli istituti penitenziari per adulti e minori in ambito nazionale, 42.335 unità in tutti i ruoli e, per le rimanenti strutture, 2.786 unità. In tal modo, è stato possibile restituire personale alle sedi detentive anche mediante una sensibile contrazione del personale impiegato in sedi non penitenziarie; infatti, la nuova pianta organica, a differenza del passato, prevede oggi un organico effettivamente destinato ad ogni singola sede.