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Atto a cui si riferisce:
C.4307 Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza" e al codice penale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4307


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico», alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 «Nuove norme sulla cittadinanza» e al codice penale
Presentata il 16 febbraio 2017


      

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Onorevoli Deputati! — La presente proposta di legge statale intende far chiarezza, per ragioni di sicurezza, sulla disciplina applicabile in tema di riconoscibilità delle persone e di mezzi per l'occultamento del volto.
      Alla luce dell'attuale momento storico, contrassegnato da gravi episodi di violenza e di terrorismo che hanno sconvolto l'Europa e la comunità internazionale, è esigenza primaria di ogni paese garantire e tutelare la sicurezza dei propri cittadini. È quindi possibile e legittimo limitare l'espressione della libertà individuale quando questa si pone in diretta contraddizione con gli interessi della collettività.
      A tutela dell'ordine pubblico si ritiene quindi doveroso approntare misure atte ad evitare occultamenti o travisamenti dell'identità, al fine di impedire gli episodi di cui sopra, ricomprendenti quelli di matrice islamica, ma non solo.
      Attualmente il divieto penalmente sanzionato dall'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 – recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico» – riguarda principalmente l'uso di «caschi protettivi» o (in via residuale) di qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, limitando l'ambito di applicazione della norma stessa, secondo la Suprema Corte di cassazione, «alla sola ipotesi in cui l'individuo compaia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona nei suoi caratteri esteriori percepibili, sia occultando i dati somatici del viso con caschi e altri mezzi idonei sia usando tali mezzi per travisare o alterare caratteristiche fisiche».
      Si ritiene dunque opportuno puntualizzare il concetto dell'utilizzo residuale «di qualunque altro mezzo idoneo» a travisare o a mascherare la persona umana, in modo da impedire o rendere difficoltoso il suo riconoscimento, ricomprendendovi particolari indumenti indossati da alcune donne di religione islamica – quali il burqa e il niqab – che, per le loro caratteristiche, coprono interamente il corpo rendendo, di fatto, impossibile il riconoscimento delle persone che li indossano.
      Ulteriore, ma non meno importante, finalità della presente proposta, è quella di impedire che l'uso dei suddetti indumenti sia imposto alle donne che vivono nel nostro Paese, poiché tale uso non appartiene alla cultura della maggioranza delle donne islamiche che vivono in Italia, ma costituisce un diktat dei predicatori della sharia, la legge islamica, che ne impongono l'uso.
      Del resto, altri Paesi come il Belgio e la Francia già prevedono norme in materia; in particolare la legge francese essenzialmente segue la linea del rispetto della dignità umana e dispone il divieto di indossare in pubblico qualsiasi indumento che celi il volto di una persona, prevedendo alcune deroghe quali il casco per i motociclisti, i motivi di salute o professionali, manifestazioni sportive o feste popolari.
      Anche la Corte europea dei diritti umani, con sentenza del 1° luglio 2014, ha sancito che il divieto della velazione integrale previsto nella legislazione francese non viola né il diritto alla libertà di religione né quello al rispetto della vita privata.
      Tra l'altro il Comitato per l'Islam riunitosi ancora nel 2010 aveva affermato, per ragioni di pubblica sicurezza, il divieto dell'uso in luoghi pubblici di indumenti che coprono il volto e che rendono la persona irriconoscibile. Infine il Comitato aveva chiarito che il loro uso non è affatto un obbligo religioso previsto dal Corano.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge mira quindi a far chiarezza sulle disposizioni vigenti, tenuto conto dell'accresciuta necessità di garantire la riconoscibilità delle persone per ragioni di ordine pubblico, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati a scopo etnico, culturale o religioso qualora rendano non identificabile la persona che li utilizza.
      Sono inoltre contemplate alcune eccezioni costituenti giustificato motivo, nelle quali è possibile indossare indumenti o altri mezzi che mascherano o nascondono il viso dei soggetti: le ipotesi disciplinate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; le ipotesi previste dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992; le manifestazioni di carattere sportivo e festivo (come il carnevale) autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza; i soggetti che per particolari patologie necessitano di un occultamento del proprio volto, a patto che tale prevenzione sia esplicitamente certificata.
      I commi di chiusura, infine, prevedono, un inasprimento della pena pecuniaria per la violazione delle disposizioni introdotte e l'arresto in flagranza di reato.
      L'articolo 2, che introduce l'articolo 612-ter del codice penale, prevede una condanna per chi costringe altri soggetti a indossare determinati indumenti, raddoppiando le pene nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona con disabilità.
      L'articolo 3 dispone che la condanna di cui all'articolo 612-ter del codice penale diventi motivo di preclusione all'ottenimento della cittadinanza italiana.
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Art. 1.
(Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico).

      1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

          «Art. 5. – 1. Per motivi di pubblica sicurezza è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento della persona, inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali il burqa e il niqab, che celano, travisano o nascondono il volto impedendo, di fatto, l'identificabilità della persona, senza giustificato motivo.

          2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo:

          a) le ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

          b) le ipotesi previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          c) le manifestazioni di carattere sportivo o festive autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza;

          d) le condizioni patologiche esplicitamente certificate.

          3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da 2.000 a 3.000 euro e con l'arresto fino a quattro mesi.

          4. Per la contravvenzione alle disposizioni del presente articolo è previsto l'arresto in flagranza».

Art. 2.
(Modifica del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 612-ter. – (Costrizione all'occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca

più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o relazioni domestiche o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.

          La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 3.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza).

      1. Dopo l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

          «Art. 24-bis. – 1. Preclude l'acquisizione della cittadinanza, la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

          2. Il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale preclude l'autorizzazione alla sostituzione della pena con l'esecuzione di lavori di pubblica utilità».