• C. 4331 EPUB Proposta di legge presentata il 24 febbraio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4331 Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4331


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COSTANTINO, FRATOIANNI, AIRAUDO, DANIELE FARINA, FASSINA, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, MARCON, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PLACIDO
Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 24 febbraio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – Con la sentenza n. 35 del 2017 la Consulta ha ritenuto incostituzionali alcuni aspetti fondamentali della legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati, il cosiddetto Italicum.
      La legge è stata profondamente modificata dalla Corte eliminando il ballottaggio e la possibilità dei capilista eletti in più collegi di sceglierne uno a propria discrezione, così decidendo la nomina di altri deputati. La Corte costituzionale ha stabilito in modo chiaro che «ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un Governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività».
      Il secondo principio affermato dalla Consulta riguarda la compatibilità dei due sistemi elettorali della Camera e del Senato che «non devono ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee».
      Ma modificare, omogeneizzare e armonizzare le due leggi elettorali, che risultano dalle due sentenze della Corte sul Porcellum per quanto concerne il Senato (sentenza n. 1 del 2014) e sull’Italicum (sentenza n. 35 del 2017) per l'elezione della Camera, spetta in definitiva al legislatore, perché – come è stato detto – due sentenze non fanno una legge.
      Dato che in materia elettorale non si ammette il vuoto, il sistema come risultante delle due sentenze resta in sicurezza comunque. Ma l'omogeneità e l'armonizzazione tra i sistemi elettorali delle due Camere non ci sono.
      In linea teorica, si potrebbe votare pure con le leggi risultanti dalle sentenze della Consulta, ma ciò equivarrebbe ad un'autocertificazione d'impotenza del Parlamento.
      La Corte costituzionale lo scrive chiaramente nelle pagine di motivazione della sentenza, nelle quali si rileva che regole diverse per eleggere deputati e senatori sono ben possibili, ma che la Costituzione «esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee». Il ballottaggio (nel quale il partito arrivato primo avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi senza quorum di partecipazione né soglia minima da raggiungere) è incostituzionale perché «una lista può accedervi anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno». Una distorsione che vìola il principio di eguaglianza attraverso «una sproporzionata divaricazione» tra la composizione della Camera «e la volontà dei cittadini espressa con il voto, principale strumento di manifestazione della sovranità popolare».
      Ma tolto il ballottaggio, il fulcro della pronuncia è nel mantenere il premio di maggioranza. La distorsione della rappresentatività dell'Assemblea è molto alta, pur con la soglia del 40 per cento. Conta poco che sia difficile per un singolo partito raggiungerla. È decisivo per la costituzionalità che la distorsione sia possibile, non che sia probabile o certa. Rimane la lesione del voto eguale, data dalla previsione di un quoziente elettorale di maggioranza e di uno di minoranza.
      L'eventuale innalzamento della soglia del 3 per cento o il mantenimento della soglia dell'8 per cento per l'elezione dei senatori non farebbe che rafforzare questa distorsione del principio dell'eguaglianza del voto dei cittadini-elettori. Anche la scelta discrezionale dei capilista eletti in più collegi, secondo la Consulta, trasgredisce la Costituzione, poiché «l'opzione arbitraria affida irragionevolmente alla sua decisione il destino del voto di preferenza espresso dall'elettore, determinando una distorsione del suo esito». In altri termini – denuncia la Consulta – la legge n. 52 del 2015 attribuiva «al capolista bloccato, indirettamente, un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori».
      Con il taglio netto della scelta discrezionale, unica operazione consentita alla Corte, torna a vivere l'antico criterio del sorteggio indicato come criterio residuale dalla normativa del 1957. Ma è solo «una normativa di risulta immediatamente applicabile all'esito della pronuncia, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo». In questo caso, l'appello a intervenire rivolto dalla Corte al Parlamento suona ancora più esplicito: «Appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori». Se le forze politiche vogliono accelerare al massimo la definizione delle leggi per l'elezione dei due rami del Parlamento, si può intervenire rapidamente agendo in maniera puntiforme.
      Questa modesta proposta di legge intende dunque uniformare, con pochi e limitati interventi, tenendo conto delle due citate sentenze della Corte costituzionale, le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti princìpi:

          soppressione del ballottaggio;

          soppressione del premio di maggioranza;

          nessuna previsione di coalizione pre-elettorale;

          soppressione del principio dei capilista bloccati ed elezione dei deputati e dei senatori tramite le preferenze (al massimo tre candidature);

          doppia preferenza con obbligo di scegliere candidati di sesso diverso;

          criterio oggettivo per definire il collegio da attribuire ai plurieletti;

          soglia unica per l'ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi, stabilita al 3 per cento per la Camera e il Senato.

      L'articolo 1 modifica le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati recate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

      L'articolo 2 modifica le disposizioni per l'elezione del Senato della Repubblica recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

          2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi degli articoli 77 e 83»;

          b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

          c) all'articolo 11, il quinto comma è abrogato;

          d) l'articolo 14-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 14-bis. – 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

          2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma»;

          e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

          «Art. 19. – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in un altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, fino a un massimo di tre collegi plurinominali.

          2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

          f) all'articolo 31, il comma 2-bis è abrogato;

          g) dopo l'articolo 59-bis sono inseriti i seguenti:

          «Art. 59-ter. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, devono scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

          2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

          3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio

diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

          4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.

          5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

          6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

          7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

          8. La seconda preferenza espressa in difformità da quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, è nulla. Rimane valida la prima.

          Art. 59-quater.1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

          Art. 59-quinquies. – 1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

          2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

          3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti

dell'attribuzione del voto di lista ai sensi del comma 2»;

          h) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

          «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

              2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

              3) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

              4) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati

alle liste di cui al numero 2). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 2). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine crescente dei decimali, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

          2. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 2). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

          3. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

          4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale è redatto verbale in duplice esemplare: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

          i) l'articolo 83-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 3, procede all'attribuzione dei seggi spettanti alle liste nei singoli collegi plurinominali. A tale fine, determina il quoziente di collegio delle liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero dei seggi assegnati nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte

frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata. Ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

          2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

          l) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

          «Art. 85. – 1. Qualora un candidato risulti eletto in più di un collegio plurinominale, è proclamato eletto nel collegio nel quale il primo dei non eletti della medesima lista abbia la percentuale più bassa di

voti di preferenza calcolata in riferimento ai voti di lista del medesimo collegio»;

          m) all'articolo 93, secondo comma, lettera c), le parole: «. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;

          n) all'articolo 93-ter, il comma 3 è abrogato;

          o) l'articolo 93-quater è sostituito dal seguente:

          «Art. 93-quater. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

          a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

          b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

          c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, con le modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;

          d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate.

          2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato a una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 2). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano per età.

          3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio

centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

          4. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi a essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentato dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

          5. In seguito alla comunicazione dell'Ufficio centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 4, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale al numero dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza dei quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria

di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono».
Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale»;

          b) all'articolo 9:

              1) al comma 3, le parole: «abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e» sono soppresse;

              2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità

superiore, e nella successione interna delle liste nelle circoscrizioni regionali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato per sesso. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capilista in ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima»;

          c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

          «Art. 14. — 1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

          d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

          «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

          a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          b) individua quindi le singole liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi»;

          e) all'articolo 17:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. L'ufficio elettorale regionale attribuisce i seggi alle liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista

singola di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista singola per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare alla lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

              2) i commi da 2 a 6 sono abrogati;

              3) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

          «7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nel limite dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle preferenze ricevute. In caso di parità dei voti di preferenza, l'ultimo degli eletti della lista è proclamato tenendo conto dell'equilibrio tra i sessi. In caso di parità tra i sessi, è proclamato eletto il candidato più anziano per età.

          8. Qualora due o più liste abbiano un'eguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio»;

          f) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 17-bis. – 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, comma 1»;

          g) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

          «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli

eletti nell'ordine progressivo dei voti di preferenza conseguiti»;

          h) l'articolo 20-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 20-bis. – 1. Ciascun candidato può accettare la candidatura nel numero massimo di tre collegi plurinominali.

          2. Qualora un candidato risulti eletto in più di un collegio plurinominale, la sua elezione è automaticamente attribuita al collegio nel quale il primo dei non eletti della medesima lista abbia la percentuale più bassa di voti di preferenza calcolata in riferimento ai voti di lista del medesimo collegio»;

          i) l'articolo 21 è abrogato.