Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.5/01718 la regione Calabria partecipa alla Società «Stretto di Messina spa» con una quota pari al 2,6 per cento del capitale sociale;
con la delibera Cipe n. 83 del 29 marzo 2006 è stato...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 dicembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-01718
L'Onorevole interrogante si riferisce alla cosiddetta «Variante ferroviaria di Cannitello», opera di interesse nazionale propedeutica alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e, in quanto tale, inclusa nel Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, la cui realizzazione è stata affidata, in forza della delibera CIPE n. 77 del 2009, alla Stretto di Messina S.p.A.
Come correttamente ricordato dall'Onorevole, la «Variante ferroviaria di Cannitello» è stata ultimata ed è attualmente in fase di esercizio, ma restano, ancora da eseguire i correlativi interventi di mitigazione dell'impatto ambientale previsti nell'allegato 1 alla delibera n. 83 del 2006, mediante la quale il CIPE approvò il progetto definitivo dell'opera, e, in particolare, il mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello.
In particolare, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative il MIT intenda assumere affinché la società Stretto di Messina ed il contraente generale EUROLINK ottemperino a tutte le prescrizioni introdotte dalla delibera CIPE n. 83 del 2006, a seguito della intervenuta caducazione, per effetto del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria.
Ciò premesso, giova ricordare che l'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e relativa legge di conversione, ha mutato il quadro normativo di riferimento disciplinante la Stretto di Messina S.p.A., concessionaria ex lege del Ponte sullo Stretto di Messina in forza della legge istitutiva n. 1158 del 1971, recependo con alcune variazioni le medesime disposizioni già contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, non convertito, ma i cui effetti sono stati comunque fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 221 del 2012.
In particolare, il citato articolo 34-decies, commi 1, 8 e 9, del citato decreto-legge n. 179 del 2012 ha previsto, a tutela della finanza pubblica ed in considerazione della sfavorevole congiuntura economica internazionale, una speciale procedura, articolata in più fasi, per la verifica della perdurante sostenibilità del piano economico finanziario del Ponte, il cui avvio presupponeva, entro il termine perentorio del 1o marzo 2013, la stipula tra la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale di un apposito atto aggiuntivo al contratto tra i medesimi intercorso destinato a recepire le nuove disposizioni, pena:
la automatica caducazione, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto-legge n. 187 del 2012, di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria;
la conseguente messa in liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. e contestuale nomina di un Commissario Liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Non essendo stato posto in essere il prescritto atto aggiuntivo tra soggetto aggiudicatore e contraente generale, si è verificato, a decorrere dal 2 novembre 2012, il suddetto effetto caducatorio, segnalato anche dall'Onorevole interrogante, e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013, registrato presso la Corte dei conti in data 22 aprile 2013, la Stretto di Messina S.p.A. è stata posta in liquidazione, con contestuale nomina del Commissario Liquidatore Prof. Vincenzo Fortunato.
Allo stato è, dunque, pendente il procedimento di liquidazione della Stretto di Messina S.p.A., il quale, fatte salve le disposizioni speciali contenute nell'articolo 34-decies del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché quelle di cui alla legge n. 1158 del 1971 o discendenti dallo status di società a capitale interamente pubblico, è retto dalla vigente normativa in materia dettata dal codice civile per le società per azioni.
Siffatto mutato contesto normativo pone, in sede di applicazione, alcune rilevanti questioni giuridiche, amministrative ed operative, che il MIT ha in corso di approfondimento e si riserva di definire, anche avvalendosi del supporto degli Organi consultivi e della collaborazione della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione.
Al riguardo, evidenzio che i competenti uffici del MIT sono in attesa di ricevere specifico parere in ordine al completamento dei lavori della Variante di Cannitello che, già da tempo, hanno provveduto a chiedere all'Avvocatura dello Stato ed al soggetto deputato a provvedervi, con il quale dovrebbero essere fornite le necessarie delucidazioni al fine di porre in essere gli interventi di mitigazione indicati dal CIPE.
Quanto sopra, al fine di individuare, in tempi brevi, l’iter che consenta di dare soddisfazione all'interesse delle comunità locali alla completa realizzazione degli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale della «Variante ferroviaria di Cannitello».