• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/02863    il beneficio dell'esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02863presentato daDALL'OSSO Matteotesto diGiovedì 9 marzo 2017, seduta n. 756

   DALL'OSSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il beneficio dell'esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel;
   una persona è a carico del familiare quando possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Ricordiamo che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte agli invalidi civili «fanno reddito» ai fini Irpef (articolo 12 e articolo 13-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917);
   l'esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli e per ottenere l'esenzione bisogna presentare una domanda mentre per le regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli uffici provinciali dell'ACI oppure presso le delegazioni dell'Automobile Club;
   è possibile ottenere nuovamente l'agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell'agevolazione, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
   in assenza di tale cancellazione, si dovrà corrispondere la relativa tassa automobilistica entro il mese successivo alla data in cui si verifica l'evento ed il veicolo deve e sere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico;
   le spese per le visite mediche, gli accertamenti strumentali e di laboratorio richiesti dalla commissione medica locale sono totalmente a proprio carico, non essendo previste dal Servizio sanitario nazionale (articolo 330 del regolamento di esecuzione CdS);
   in caso di minorazioni agli arti e alla colonna vertebrale, la cui funzione sia vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o tramite adattamenti particolari ai veicoli da guidare, la commissione medica locale deve anche verificare (articolo 327 regolamento di esecuzione CdS): o la funzionalità delle protesi e delle ortesi, attestata dal costruttore con apposita certificazione da esibire alla stessa commissione medica locale e/o o l'individuazione degli adattamenti la cui efficienza verrà verificata successivamente al momento del collaudo del veicolo presso l'Ufficio motorizzazione civile provinciale di competenza (Umc);
   in caso di minorazioni a tre o quattro arti la commissione medica locale, per formulare il giudizio di idoneità/non idoneità, dovrà individuare: o innanzitutto le effettive capacità della persona alla guida, per verificare la possibilità di azionamento in maniera efficace e sicura dei comandi; o poi, eventualmente, prescriverà gli adattamenti da installare sul veicolo;
   non sono esentabili gli autocaravan, benché ci siano patologie che prevedono la mobilitazione del paziente in aree più idonee e il costo dell'autocaravan sia sicuramente inferiore alla locazione di un immobile –:
   se il Governo intenda introdurre la gratuità della visita per il rilascio della patente per il disabile ed in forma ridotta per i suoi familiari in base a modello ISEE, con un reddito complessivo inferiore a 30.000,00 euro (lordi) per nucleo familiare da tre;
   se il Governo intenda valutare se esentare dal pagamento del bollo patente tutti i disabili. (3-02863)