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Atto a cui si riferisce:
C.5/01819 la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-01819

In via preliminare, si deve sottolineare come il concetto di precariato non possa essere riconducibile alle Forze armate ma solo al pubblico impiego, essendo lo stesso prodotto a seguito dei numerosi provvedimenti di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione della Difesa, hanno adottato a causa dei reiterati blocchi delle assunzioni.
È peraltro anche noto che, a differenza della Difesa, tali amministrazioni, impossibilitate per un lungo periodo ad assumere personale a tempo indeterminato in numero sufficiente ad assolvere i loro compiti istituzionali in ragione del predetto blocco, hanno dovuto ricorrere al «precariato» per soddisfare le esigenze di personale non altrimenti assumibile in servizio.
Questo non è il caso delle Forze Armate che, esentate da tale norma di blocco, hanno continuato ad assumere con regolarità il proprio personale con rapporto di impiego a tempo sia indeterminato sia determinato.
Gli organici delle Forze armate sono infatti in parte composti da personale in servizio permanente e in parte da personale assunto a tempo determinato, quindi a contratto prefissato.
Come noto, le norme generali sull'ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti non si applicano alle Forze armate così come sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la proroga dell'efficacia delle graduatorie di cui alla citata legge n. 125/2013 non trova applicazione nei concorsi per le Forze armate.
Peraltro, occorre tenere conto che i volontari delle Forze armate vincitori dei concorsi per l'accesso nelle Forze di Polizia (FdP) in parte vengono immessi nella FdP direttamente e in parte, a conclusione della ferma quadriennale, nelle Forze armate. È di tutta evidenza che, con lo scorrimento delle graduatorie di tali concorsi, si creerebbero i presupposti per un eventuale instaurazione di contenzioso avverso l'operato dell'Amministrazione. Infatti, un candidato idoneo non vincitore avrebbe la possibilità di accedere direttamente alle FdP, mentre gli idonei vincitori dello stesso concorso possono transitare nelle Forze di Polizia solo dopo aver svolto senza demerito quattro anni di ferma in qualità di VFP4 nelle Forze armate.