• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/10792    il patrocinio a spese dello Stato, previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi, garantisce il diritto alla difesa e all'uguaglianza dei cittadini 8 (articoli 24-3...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10792presentato daTURCO Tancreditesto diGiovedì 9 marzo 2017, seduta n. 756

   TURCO, BALDASSARRE, BECHIS, ARTINI, MATARRELLI, SEGONI, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI e PASTORINO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il patrocinio a spese dello Stato, previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi, garantisce il diritto alla difesa e all'uguaglianza dei cittadini 8 (articoli 24-3 Cost.) in quanto consente l'accesso alla giustizia ai non abbienti;
   in questi ultimi tempi l'istituto è stato quanto utilizzato da un crescente numero di persone schiacciate dalla crisi economica, tuttavia, gli avvocati guardano con sfavore a questo istituto a causa della lentezza del rimborso, (anche 24 mesi);
   la legge di stabilità 2016 n. 208 del 2015, ha introdotto a favore degli avvocati la misura della compensazione crediti/tasse-imposte, attraverso l'articolo 1, comma 778, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, gli avvocati che vantano crediti dal patrocinio a spese dello Stato non ancora pagati possono compensarli con imposte e tasse, IVA, e contributi previdenziali (CPA);
   il comma 780, precisa la misura della compensazione in attuazione dal decreto ministeriale 15 luglio 2016, Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia-16A05512-GU-SerieGenerale-n.174-27 luglio 2016, ove si statuiscono «criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778»;
   il decreto rinvia all'articolo 82 del testo unico in materia di spese di giustizia (Tusg) nell'identificazione del titolo dei crediti compensabili definendoli come quelli liquidati d'all'autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
   la legge di Stabilità 2016 n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 783, aggiunge il comma 3-bis dell'articolo 83 del testo unico in materia di spese di giustizia che definisce i requisiti oggettivi:
    1. esistenza di un credito per compensi da patrocinio a spese dello Stato liquidato con decreto dal giudice;
    2. non opposizione dell'avvenuta liquidazione;
   la circolare del Ministro della giustizia del 3 ottobre 2016 (Dipartimento per gli affari di giustizia-direzione generale della giustizia civile ufficio I — affari civili interni) precisa due ulteriori requisiti di compensabilità:
    3. i crediti compensabili devono essere registrati con fatturazione elettronica nel sistema di interscambio (SDI);
    4. perché sia inoltrata efficacemente la richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all'avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal Sistema informativo dell'amministrazione (SIAMM);
   l'attribuzione del numero SIAMM avviene presso gli uffici giudiziari che utilizzano la piattaforma SIAMM – spese di giustizia per inoltrare la richiesta online di pagamento delle prestazioni rese a favore dell'erario utilizzando il sistema liquidazioni spese di giustizia;
   il numero SIAMM di fatto rinvia la compensabilità dell'importo fatturato all'emissione del mandato di pagamento da parte del cancelliere dell'ufficio spese di giustizia di ciascun singolo tribunale, compensabilità che è quindi destinata a dipendere dalla disponibilità dei tempi nei quali questo ufficio è pronto a svolgere l'ultima attività necessaria per provvedere al pagamento tenendo conto delle disponibilità finanziarie di cassa presenti presso ogni tribunale;
   l'istituto della compensazione pare quindi essere fruibile proprio – e solamente – quando si è giunti alla pagabilità dell'importo maturato, così svuotando almeno parzialmente il fine medesimo della norma che era l'evitare le lungaggini appunto correlate agli adempimenti burocratici per il pagamento medesimo –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa ed, in particolare, della coincidenza dei tempi dell'emissione del mandato di pagamento e dell'autorizzazione a compensare;
   se non ritenga di modificare la circolare ed il decreto ministeriale citati, permettendo la compensazione dal momento della mancata opposizione del decreto di pagamento liquidato dal giudice;
   verso quale altro percorso valuti più opportuno operare per consentire la fruizione tempestiva della compensazione a partire dal momento della mancata opposizione del decreto di pagamento liquidato dal giudice. (5-10792)