• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04135-A/047    premesso che:     il Capo II, reca disposizioni riguardanti il lavoro agile;    in particolare:     l'articolo 15, al comma 1, indica che le...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04135-A/047presentato daDALL'OSSO Matteotesto diGiovedì 9 marzo 2017, seduta n. 756

   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II, reca disposizioni riguardanti il lavoro agile;
   in particolare:
    l'articolo 15, al comma 1, indica che le disposizioni del provvedimento promuovono il lavoro agile quale strumento per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La disposizione chiarisce che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici;
    la suddetta norma precisa, inoltre, che la prestazione lavorativa è eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
   considerato che:
    l'introduzione della normativa sul «lavoro agile» nel contesto della normativa del lavoro autonomo suscita alcune perplessità. In primis, il ricorso, i casi, le forme e le modalità di introduzione del lavoro agile all'interno dell'azienda dovrebbero essere stabilite nell'ambito della cornice di una contrattazione collettiva, in maniera tale da escludere anche il dubbio della concretizzazione di una nuova categoria di contratto di lavoro;
    la scelta del contratto individuale per stabilire il lavoro agile è senz'altro penalizzante per il lavoratore che si trova in una posizione di debolezza contrattuale;
    la mera negoziazione individuale, in assenza di una cornice ben definita dalla contrattazione collettiva, potrebbero avere conseguenze penalizzanti per il lavoratore – notoriamente parte debole nel rapporto di lavoro- ed in particolar modo per alcuni lavoratori, quali ad esempio i disabili, a causa del vantaggio realizzato dalle imprese, dal lavoro a domicilio svolto dai disabili, finalizzato ad evitare di adeguare l'ambiente di lavoro, disattendendo le norme relative all'obbligo di inclusione dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità;
    viene lasciato all'accordo individuale l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, né si prevede un obbligo di formazione;
   considerato che:
    nell'attuale mercato del lavoro, i nuovi modelli produttivi e organizzativi assumono la dimensione di learning organization, caratterizzate da figure professionali che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione, generando un valore aggiunto in termini di innovazione nei processi produttivi, nonché dei modi di erogare servizi,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un'Osservatorio finalizzato sia a valutare gli effetti determinati dalle disposizioni contenute nel citato Capo II, sia per monitorare gli impatti sul mercato del lavoro, rispetto alla diffusione e all'evoluzione del lavoro agile.
9/4135-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Cominardi, Tripiedi.