• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04135-A/044    premesso che:     la gestione separata Inps è stata istituita con la legge n. 335 del 1995 (articolo 2, comma 26) di riforma del sistema pensionistico;     non...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04135-A/044presentato daGNECCHI Marialuisatesto diGiovedì 9 marzo 2017, seduta n. 756

   La Camera,
   premesso che:
    la gestione separata Inps è stata istituita con la legge n. 335 del 1995 (articolo 2, comma 26) di riforma del sistema pensionistico;
    non è possibile, a causa di un vuoto normativo, per i pensionati della gestione separata che continuano a versare contributi presso altre gestioni (fondo lavoratori dipendenti o gestioni autonome) percepire il supplemento di pensione dalle citate gestioni, in quanto la Gestione separata Inps di cui alla legge n. 335 del 1995 non è contemplata dal nostro ordinamento previdenziale quale gestione appartenente all'A.G.O. (assicurazione generale obbligatoria). Il supplemento di pensione, pertanto, attualmente viene liquidato soltanto per contribuzione versata, dopo il pensionamento, nella medesima Gestione separata. La possibilità di accesso al supplemento di pensione andrebbe estesa anche a tali lavoratori, poiché tali contributi non sono attualmente in alcun modo utilizzabili. A tal fine, occorrerebbe pertanto una modifica normativa che consenta di equiparare la Gestione separata Inps, anch'essa di fatto obbligatoria, alle altre gestioni previdenziali già considerate tali dal nostro ordinamento pensionistico (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gestione speciale artigiani, gestione speciale commercianti);
    non è possibile, attualmente, per i citati soggetti neppure percepire la pensione supplementare in quanto, anche in questo caso, l'attuale ordinamento previdenziale concede l'accesso a tale prestazione soltanto ai pensionati dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (pensionati Fondo lavoratori dipendenti e gestioni speciali lavoro autonome) in quanto la norma sulla pensione supplementare è stata varata nel 1962 e quindi prima della nascita in concreto della gestione separata avvenuta nel 1996. Occorrerebbe, pertanto, una modifica della legge n. 1338 del 1962 prevedendo l'estensione di tale prestazione anche ai pensionati della gestione separata Inps;
    è necessario quindi che per entrambe le fattispecie – supplemento di pensione e pensione supplementare venga ripristinato il rapporto indissolubile tra obbligo contributivo e maturazione del diritto ad una prestazione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per superare le discriminazioni che subiscono a tutt'oggi gli iscritti alla gestione separata, a 20 anni dalla sua istituzione, rispetto a coloro che sono iscritti ad altri fondi obbligatori, rimuovendo la mancanza di reciprocità che di fatto non consente il riconoscimento e la conseguente valorizzazione dei contributi versati ai fini dell'accesso degli istituti richiamati in premessa.

9/4135-A/44. Gnecchi, Baruffi, Basso, Gribaudo, Albanella, Damiano, Giacobbe, Patrizia Maestri, Casellato, Rotta, Paris, Incerti, Martelli, Piccolo.