• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04135-A/034    premesso che:     il presente disegno di legge introduce, con l'articolo 15, il «lavoro agile», prestazione subordinata eseguita per parte nei locali dell'azienda e parte...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04135-A/034presentato daVARGIU Pierpaolotesto diGiovedì 9 marzo 2017, seduta n. 756

   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge introduce, con l'articolo 15, il «lavoro agile», prestazione subordinata eseguita per parte nei locali dell'azienda e parte all'esterno, effettuabile con strumenti tecnologici e fuori dal luogo fisico aziendale, anche con postazione fissa;
    i contratti «smart working» devono essere in forma scritta, a pena di nullità: il rifiuto del committente di stipulare il contratto scritto va considerato illegittimo;
    la regolamentazione di un fenomeno già esistente – sono 250 mila i lavoratori che già lo praticano secondo gli studi dell'Osservatorio del Politecnico di Milano – introduce un'importante novità poiché può favorire l'aumento della produttività e la più facile conciliazione degli impegni di lavoro con quelli familiari;
    qualora la scelta del luogo dove si lavora fosse dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, lo «smart worker» (articolo 19) ha diritto alla tutela da infortuni legati a rischi connessi alla prestazione resa fuori dai locali aziendali o «in itinere», occorsi nel normale percorso casa-lavoro;
    lavorare in «smart working» non deve in alcun modo rappresentare una rinuncia ai diritti e alle tutele previste dalla contrattazione in ambito di lavoro subordinato mentre, al fine di incentivarne l'utilizzo dello smart working, sono stabiliti incentivi fiscali in favore delle aziende che adottino nella propria organizzazione tale forma di rapporto lavorativo;
    il requisito fondamentale del lavoro agile regolamentato dal disegno di legge resta la volontarietà. Azienda e lavoratore dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa sia all'interno dell'azienda e sia fuori dai locali aziendali, nell'ambito del quadro normativo predisposto dalla presente legge;
    la stipula del contratto, seppur privata tra lavoratore e dipendente, deve pertanto tenere in considerazione necessariamente anche i seguenti aspetti: trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, riconoscimento degli incentivi di carattere fiscale e contributivo in relazione agli incrementi di produttività, la possibilità di dotare il lavoratore di strumenti tecnologici strettamente connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e la copertura degli infortuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di vigilare sulle nuove norme di contrattazione, nelle forme e nei modi che il Ministro proponente di concerto con le parti coinvolte intenderà mettere in atto, per evitare fenomeni di derogabilità contrattuale in peius, che andrebbero a snaturare l'importanza e la carica di innovazione delle nuove modalità di contrattazione e negherebbero tutela ai lavoratori che intendessero avvalersi delle nuove possibilità di rapporto del lavoro cosiddetto agile.
9/4135-A/34. Vargiu, Matarrese.