• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04135-A/029    premesso che:     la seconda parte del presente provvedimento introduce la normativa relativa al cosiddetto «lavoro agile», inteso come «modalità di lavoro subordinato...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04135-A/029presentato daROSTELLATO Gessicatesto diGiovedì 9 marzo 2017, seduta n. 756

   La Camera,
   premesso che:
    la seconda parte del presente provvedimento introduce la normativa relativa al cosiddetto «lavoro agile», inteso come «modalità di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa»;
    l'impianto normativo prevede che il lavoratore possa svolgere l'attività per la quale è stato assunto in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa;
    all'articolo 19 in merito al tema della sicurezza sul lavoro si prevede che «Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro»;
    stante il fatto che, con questa modalità di lavoro, diventa complesso per il datore di lavoro poter controllare che il dipendente utilizzi le corrette precauzioni e misure per garantire la sicurezza, sarebbe auspicabile che la responsabilità del datore di lavoro venisse circoscritta esclusivamente alle attrezzature che il datore di lavoro stesso fornisce al lavoratore per effettuare la prestazione al di fuori dei locali aziendali;
    sul versante della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ferma restando la disciplina in vigore sulle prestazioni ordinarie, se da un lato vi è la necessità di garantire ai lavoratori in lavoro agile la stessa tutela oggi vigente, dall'altro, il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile per gli infortuni e le malattie professionali connesse con le lavorazioni eseguite al di fuori dei locali dell'azienda;
    il tema della salute e della sicurezza è quindi da sviluppare e definire meglio poiché può essere percepito dalle imprese come punto di incertezza ed ambiguità che è necessario rimuovere per limitare gli alibi e favorire una diffusione del lavoro agile anche nelle PMI;
    per fare questo è importante assicurare che la sicurezza non rappresenti una fonte di extra-oneri per le aziende;
    questi punti – non presenti nel disegno di legge – agevolerebbero grandemente il ricorso al lavoro agile;
    diversamente, il datore di lavoro resterebbe gravato, sia sul versante sostanziale che su quello assicurativo, di obblighi ed oneri non coerenti con la realtà fattuale della modalità di svolgimento del lavoro agile, tanto da scoraggiarne fortemente l'applicazione,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, in ordine agli infortuni e alle malattie professionali occorse al lavoratore, le particolari modalità con la quale si svolge la prestazione lavorativa agile al fine di evitare un ampliamento ingiustificato delle ipotesi di responsabilità datoriale ed a valutare l'opportunità e la compatibilità con i vincoli di bilancio dell'introduzione di meccanismi solidaristici a fondamento della tutela previdenziale antinfortunistica.
9/4135-A/29. Rostellato, Rubinato, Rotta, Tinagli, Gribaudo, Paris.