• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/04135-A/002    premesso che:     l'articolo 11, recante «Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati» stabilisce al comma 3...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04135-A/002presentato daMANNINO Claudiatesto diGiovedì 9 marzo 2017, seduta n. 756

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11, recante «Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati» stabilisce al comma 3 che «al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile»;
    l'espresso «riconoscimento» ai professionisti di costituirsi nelle forme giuridiche indicate dalla norma se, da un lato, può favorire la partecipazione di quest'ultimi ai bandi di gara, dall'altro, può certamente comportare un vulnus ai principi comunitari in materia di concorrenza laddove tali aggregazioni siano in grado di determinare, di fatto, un improprio vantaggio in termini di premialità e punteggi per i soggetti medesimi in sede di valutazione delle offerte da parte delle stazioni appaltanti;
    la mera aggregazione di professionisti in reti di imprese, consorzi ed associazioni non può, difatti, in nessun caso rappresentare un elemento che sia in grado di incidere in maniera rilevante sulla assegnazione dei punteggi; la valutazione delle offerte non può che essere ancorata esclusivamente alle effettive capacità professionali, tecniche ed economiche degli operatori che partecipano ad un bando di gara, non bensì al fatto che determinati soggetti si siano all'uopo aggregati nelle forme giuridiche previste dalla norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, una corretta interpretazione della disposizione citata in premessa al fine di evitare il prodursi di effetti distorsivi in sede di valutazione delle offerte da parte delle stazioni appaltanti escludendo, nello specifico, che il riconoscimento della possibilità per i professionisti di aggregarsi secondo le forme giuridiche indicate possa configurarsi come requisito di premialità e/o rilevare ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
9/4135-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Mannino.