• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10774    il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, di attuazione della delega fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, e recante le misure per la revisione della disciplina degli...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10774presentato daPELILLO Micheletesto diMercoledì 8 marzo 2017, seduta n. 755

   PELILLO, LODOLINI e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, di attuazione della delega fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, e recante le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, novella l'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
   in particolare, il nuovo articolo 69 prevede, a decorrere dal 1o giugno 2016, che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali siano immediatamente esecutive e pertanto gli uffici devono adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato; tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia;
   il comma 2 del citato articolo subordina ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina del contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi;
   la norma però non specifica se lo slittamento della decorrenza debba riferirsi solo alle decisioni nelle quali è richiesta una garanzia ovvero indistintamente a tutte le ipotesi favorevoli al contribuente;
   la circolare 38/E del 2015 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che la mancanza del provvedimento comporta la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni a prescindere cioè che siano richieste o meno le garanzie dal giudice: ne consegue che, ove il giudice opti per tale interpretazione, il contribuente o l'impresa non potrà ottenere le somme a causa del ritardo nell'emanazione del provvedimento ministeriale;
   a oggi, il citato decreto ministeriale non è ancora stato pubblicato e tale assenza crea un particolare danno a tutti i contribuenti che hanno ottenuto la condanna dell'amministrazione al rimborso delle imposte, alle spese legali o variazioni catastali –:
   quali siano i tempi di emanazione del citato decreto ministeriale che al momento starebbe bloccando la restituzione di somme in favore dei contribuenti a seguito di sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria. (5-10774)