Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.5/01946 la società SAT, Società autostrada tirrenica p.a., è stata autorizzata alla realizzazione dell'autostrada tirrenica, da Rosignano a Civitavecchia;
tale corridoio autostradale appare...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 febbraio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-01946
SAT, Società Autostrada Tirrenica p.a., è stata incaricata della realizzazione dei lavori di completamento dell'Autostrada A12, in quanto è la società concessionaria per progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada stessa fin dal 1969.
La convenzione unica di cui SAT è titolare scaturisce dunque dall'esito dell'adeguamento dell'originario rapporto concessorio disposto dall'articolo 2, commi 82 e 83 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e relativa legge di conversione.
Il progetto preliminare relativo alla realizzazione dei tratti Rosignano-Grosseto e Grosseto-Civitavecchia dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, predisposto e presentato dalla società concessionaria SAT, è stato approvato dal CIPE in data 18 dicembre 2008 con prescrizioni e raccomandazioni, anche sulla base dei pareri positivi espressi dalla Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale e della regione Toscana.
Per quanto riguarda l'approvazione da parte del CIPE del Piano economico-finanziario del 2008, comprendente la realizzazione del completamento della Livorno-Civitavecchia, allegato allo Schema di Convenzione Unica stipulato tra ANAS e SAT in data 11 marzo 2009, evidenzio che il PEF era stato predisposto sulla base dei contenuti della delibera con cui il CIPE ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare dell'opera in data 18 dicembre 2008. La deliberazione del CIPE riporta, tra l'altro, per quanto riguarda l'aspetto finanziario le seguenti indicazioni:
l'importo complessivo dell'opera – quale risultava dal quadro economico esposto nella relazione istruttoria del MIT, che teneva conto dei maggiori oneri connessi all'accoglimento delle prescrizioni, ai miglioramenti di carattere generale apportati dalla SAT nella fase di revisione progettuale a seguito delle prescrizioni ed all'aggiornamento prezzi al 2008 – era pari a 3.556,6 milioni di euro, di cui 2.821,7 milioni di euro per lavori ed oneri da prescrizioni e 734,8 milioni di euro per somme a disposizione;
il MIT, nell'istruttoria di competenza, proponeva di tener conto anche dei costi ulteriori relativi agli «interventi connessi» oggetto di prescrizioni della regione Toscana;
nel piano economico-finanziario di dettaglio da predisporre in base al progetto definitivo, la copertura finanziaria dell'intero costo dell'intervento, pari a 3.787,8 milioni di euro, doveva essere assunta completamente a carico della Società concessionaria SAT.
Peraltro, in data 17 dicembre 2008, l'Unità Tecnica Finanza di Progetto ha dato il proprio parere sull'ipotesi di piano economico-finanziario di massima sviluppata dal concessionario, basata, tra l'altro, sul presupposto di aumenti tariffari e di prolungamento della durata della concessione.
A seguito della sottoscrizione con Anas, il 24 novembre 2010, dell'atto di recepimento delle prescrizioni CIPE allo schema di convenzione unica sottoscritto l'11 marzo 2009, la SAT ha assunto l'impegno di presentare un nuovo piano finanziario con cui sarebbe stato rivisto il costo dell'investimento riportando il valore di subentro pressoché a zero.
La nuova ipotesi progettuale, fermo restando la necessità di realizzare l'autostrada per rispondere a esigenze non più derogabili di sicurezza della circolazione, di fluidità degli spostamenti e di mitigazione degli impatti ambientali dovuti alla necessità di mobilità delle popolazioni, è nata dalla necessità di individuare un tracciato, condiviso con le comunità locali, che rispondesse alla esigenza di consumare il meno possibile territorio pregiato caratterizzato da presenze agricole importanti nonché da emergenze storico-archeologiche di notevolissimo rilievo.
Inoltre occorreva evitare la realizzazione di infrastrutture che duplicassero le funzioni svolte da altre creando un inutile spreco di risorse e consumo di territorio.
Da ciò è emerso che la soluzione meno impattante e più rispondente alle esigenze del territorio per realizzare l'autostrada è senz'altro il tracciato che prevede di andare il più possibile in sovrapposizione all'attuale tracciato dell'Aurelia.
Attualmente, il costo dell'intero intervento è tutto a carico del Concessionario SAT, secondo il piano economico e finanziario da ultimo elaborato dalla medesima SAT e che verrà recepito dal CIPE, dopo l'approvazione dei progetti definitivi di tutti i lotti, nell'atto aggiuntivo alla Convenzione Unica vigente.
Infatti, per lo sviluppo del progetto definitivo l'intera tratta è stata suddivisa nei lotti funzionali 1, 2, 3, 4 5B, 5A, 6B, 6A.
Inoltre, quale opera compensativa del lotto 2 è stato individuato il lotto 7: compreso nella cosiddetta «Bretella di Piombino».
Con delibera CIPE n. 85 del 3 agosto 2012 è stato approvato il progetto definitivo del completamento autostradale San Pietro in Palazzi – Tarquinia, lotti 2; 3; 5A; 6B, con prescrizioni e raccomandazioni; sospendendo l’iter autorizzativo dei Lotti 4, 5B e 7 (Bretella di Piombino).
In particolare, con tale delibera il CIPE ha prescritto che i lotti 2 e 3 potranno passare alla fase realizzativa solo dopo che saranno approvati i progetti definitivi dei restanti lotti 4, 5B e 7 e il piano economico finanziario definitivo dell'intervento.
Per il prosieguo dell'iniziativa il CIPE ha inoltre prescritto che il MIT trasmetterà allo stesso CIPE lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione con allegato il nuovo PEF riferito alla tratta in esercizio, al lotto 1 (già realizzato), al lotto 6A (in corso di realizzazione), ed ai lotti 5A e 6B.
Inoltre, il CIPE ha prescritto che entro la data di trasmissione del progetto definitivo dei lotti 4 e 5B e del lotto 7, il MIT dovrà verificare, anche tecnicamente, le possibili forme di copertura finanziaria compatibili con gli equilibri di finanza pubblica per l'esenzione dal pedaggio, per l'intera durata della concessione, nel tratto da Rosignano Marittimo al confine regionale, per i mezzi di classe A e B di proprietà dei residenti, degli enti pubblici e delle attività insediate, nonché per i mezzi del trasporto pubblico locale chieste dalla regione Toscana con la delibera n. 546 del 2012.
Ricordo, infine, che l'articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e relativa legge di conversione ha previsto che «I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati».