• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03915 la diffida accertativa, introdotta con l'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004, consente di imporre con effetto diretto e immediato in favore del lavoratore il rispetto degli...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03915presentato daPINNA Paolatesto diLunedì 10 marzo 2014, seduta n. 186

PINNA, RIZZETTO e ROSTELLATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
la diffida accertativa, introdotta con l'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004, consente di imporre con effetto diretto e immediato in favore del lavoratore il rispetto degli obblighi contenuti nei contratti e accordi collettivi, che siano stati oggetto di accertamento in sede ispettiva;
nello specifico il procedimento in questione si compone di due fasi: la prima consiste in un accertamento tecnico, avente ad oggetto la sussistenza del diritto di credito vantato dal lavoratore, e si concretizza con l'emanazione da parte dell'ispettore del lavoro di un atto amministrativo di certazione del diritto di credito del lavoratore (diffida accertativa]. Decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa senza che il soggetto diffidato abbia promosso un tentativo di conciliazione, o nel caso di mancata conciliazione fra le parti, prende l'avvio la seconda fase, condotta dal direttore della direzione territoriale del lavoro alla quale appartiene l'ispettore che ha emanato la diffida, che è finalizzata al controllo e all'integrazione dell'efficacia della diffida medesima e si conclude con l'emanazione di un atto di validazione;
lo strumento sopra descritto è volto ad agevolare uno snellimento del contenzioso giudiziario, nonché a fornire ai lavoratori un mezzo rapido e privo di oneri economici per il recupero degli emolumenti e delle somme dovute, garantendo l'effettività della tutela dei crediti pecuniari dei lavoratori che derivano dall'inosservanza da parte del datore di lavoro della disciplina contrattuale o legale;
la diffida accertativa rappresenta la traduzione a livello normativo della delega conferita al Governo volta a definire «un quadro regolativo finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità e efficienza» e il cui principio ispiratore è la «semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro, correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica», ai sensi dell'articolo 8 legge n. 30 del 14 febbraio 2003, «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
tuttavia, nonostante specificazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha tentato di fornire chiarimenti e istruzioni operative sulla corretta adozione del provvedimento, lo strumento della diffida accertativa spesso non viene utilizzato a causa della sua scarsa pubblicizzazione e di diversi problemi tecnico applicativi –:
quali siano le ragioni ostative a causa delle quali tuttora, a distanza di dieci anni dalla introduzione dell'istituto della diffida accertativa, gli ispettori del lavoro non sono dotati dei software necessari per calcolare la retribuzione dei lavoratori né possono condividere con l'INPS i software necessari per quantificare i contributi in busta paga;
se valuti utile conferire maggiore visibilità allo strumento della diffida accertativa, mediante campagne informative che rendano edotto il lavoratore delle possibilità a sua disposizione. (4-03915)