• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/02872    le norme per l'elezione del Senato della Repubblica sono disciplinate dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;    la Corte costituzionale,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02872presentato daPARISI Massimotesto diMartedì 14 marzo 2017, seduta n. 759

   PARISI, FRANCESCO SAVERIO ROMANO e VEZZALI. – Al Ministro dell'interno . – Per sapere – premesso che:
   le norme per l'elezione del Senato della Repubblica sono disciplinate dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha sancito l'illegittimità parziale della citata normativa elettorale;
   la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali l'articolo 17, commi 2 e 4, relativo ai premi di maggioranza regionali, e l'articolo 14, comma 1, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati;
   la risultante disciplina elettorale connota un sistema elettorale proporzionale con assegnazione dei seggi a livello regionale e soglie di accesso fissate al 20 per cento dei voti validi per le coalizioni, al 3 per cento per le liste unite in coalizione ed all'8 per cento per le singole liste non coalizzate;
   secondo l'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono farlo con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni);
   l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, fino all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 52, sanciva la possibilità per i partiti o i gruppi politici organizzati di poter effettuare il collegamento in una coalizione delle liste;
   tale ultima possibilità è venuta meno a decorrere dal 1o luglio 2016, data di entrata in vigore del cosiddetto Italicum;
   l'abrogazione di ogni norma tesa a consentire la possibilità per le liste di unirsi in coalizione fa presupporre che, ad oggi, tale possibilità sia preclusa anche per i partiti o soggetti politici che intendono presentare liste di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica –:
   se ad oggi sia possibile per i partiti o gruppi politici organizzati poter effettuare il collegamento in una coalizione di liste per l'elezione del Senato della Repubblica o se possano essere presentate per tale consultazione solo liste non coalizzate e, quindi, l'unica soglia di accesso alla ripartizione dei seggi in vigore sia quella fissata all'8 per cento dei voti validi a livello regionale. (3-02872)