• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/15940    il documento di viaggio provvisorio (chiamato anche ETD – Emergency Travel Document) è un documento rilasciato dalle rappresentanze consolari italiane nel caso di smarrimento o furto...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15940presentato daZANIN Giorgiotesto diMercoledì 15 marzo 2017, seduta n. 760

   ZANIN. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   il documento di viaggio provvisorio (chiamato anche ETD – Emergency Travel Document) è un documento rilasciato dalle rappresentanze consolari italiane nel caso di smarrimento o furto dei documenti dei cittadini italiani, valido solo per il rientro in Italia, o verso lo Stato membro in cui il richiedente ha la residenza permanente comprovata dall'iscrizione in Aire oppure, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
   in materia di periodo di validità, la Decisione 96/409/PESC, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio dispone che «per consentire ai cittadini di fare ritorno in un dato luogo, il DVP dovrebbe essere valido per un periodo di poco più lungo del tempo minimo necessario per effettuare il viaggio per il quale è rilasciato. Per il calcolo di tale periodo, occorre tenere conto delle soste notturne e del tempo richiesto per le coincidenze di trasporto»;
   l'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), disciplina l'ETD, ma nulla dispone in tema di durata della validità dell'ETD;
   sui siti di alcuni consolati italiani, come, ad esempio, quello di Londra o Parigi, si evince che tale documento ha una validità massima di 5 giorni dalla data di rilascio;
   interpellato sulla questione, l'Ufficio rapporti con il Parlamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è espresso, confermando che la validità temporale dell'ETD è limitata al tempo strettamente necessario per raggiungere la destinazione del viaggio, ha risposto che «Ogni valutazione in tal senso, infatti, è rimessa all'Ufficio consolare, chiamato a contemperare l'esigenza dei connazionali con l'interesse di ordine pubblico di evitare un uso improprio del documento di emergenza. Sul sito web istituzionale di alcuni consolati italiani è indicata una validità temporale di 5 giorni dalla data di rilascio del predetto documento di viaggio perché tale è il tempo ritenuto generalmente sufficiente al rientro del connazionale richiedente. Le assicuro tuttavia che tale indicazione rappresenta solo un'informazione di massima e che, in ogni caso, l'interesse del connazionale è tenuto in debito conto e la validità del documento viene decisa in base alle circostanze del caso singolo»;
   il termine di 5 giorni nelle apposite sezioni dei siti consolari relative al documento di viaggio provvisorio – ETD potrebbe viceversa trarre in inganno e costituire una indicazione, oltre che una informazione sbagliata per i cittadini italiani che, trovandosi in situazione di emergenza a causa del furto o smarrimento dei propri documenti, decidano per tale motivo di anticipare il proprio rientro e di non usufruire del titolo di viaggio già in loro possesso, subendo così un danno anche economico;
   inoltre, si ritiene che ci sia il rischio che, indipendentemente dal titolo di viaggio posseduto, il termine di validità temporale possa essere interpretato come termine perentorio da parte di singoli funzionari dei consolati e pertanto il nostro connazionale si troverebbe costretto a dover anticipare il proprio rientro –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario emanare una nota di precisazioni per informare i consolati italiani all'estero sulla natura ordinatoria del termine di validità di 5 giorni del documento viaggio provvisorio, specificando che il termine debba rispettare il diritto del cittadino di usufruire del titolo di viaggio già in suo possesso;
   se il Ministero interrogato non ritenga utile richiedere ai consolati esteri italiani di aggiornare i propri siti, eliminando l'indicazione del termine di validità di 5 giorni al fine di dare una corretta informazione ai soggetti interessati.
(4-15940)