• Testo DDL 2695

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Atto a cui si riferisce:
S.2695 Delitti contro specie di fauna e flora protette


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2695
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, CIRINNÀ, AMATI, REPETTI, GRANAIOLA, CAMPANELLA, MINEO, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, VACCIANO, SOLLO, MAZZONI, VALENTINI, CAPACCHIONE, Giuseppe ESPOSITO, D'ADDA e PUPPATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2017

Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie di fauna
e flora protette

Onorevoli Senatori. -- Il bracconaggio e il commercio illegale di specie animali protette rappresentano fenomeni ancora tristemente molto diffusi nel nostro Paese; ogni anno sono migliaia gli animali uccisi a causa di tali, barbare, pratiche, tra cui si contano non soltanto gli uccelli migratori e i piccoli uccelli, ma anche orsi, lupi, cervi, camosci, aquile e altri rapaci.

L'approvazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, ha indubbiamente rappresentato un punto di svolta fondamentale per la tutela e la protezione degli ecosistemi in Italia. Tuttavia, da essa sono risultate inspiegabilmente escluse alcune norme di significativa importanza per contrastare il bracconaggio e le illegalità ai danni della fauna e della flora, in primis qualora concernano specie protette.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito, inoltre, all'approvazione di misure potenzialmente peggiorative (o tentativi in tal senso) incidenti su settori strettamente connessi con il bracconaggio e altri reati contro flora e fauna, tra cui si ricordano gli interventi sul Corpo Forestale dello Stato e la Polizia provinciale, indispensabili per il monitoraggio e la prevenzione di tali attività.

Eppure, numerosi studi confermano come il fenomeno sia tutt'altro che circoscritto: uno studio dell'associazione Legambiente basato su dati a disposizione delle forze di Polizia e delle procure relativi alle infrazioni contro la fauna selvatica, riporta come negli ultimi sette anni, dal 2009 al 2015, in Italia siano state registrate quotidianamente 20 infrazioni contro la fauna selvatica, denunciate 16,5 persone ed effettuati circa 7 sequestri. Numeri altrettanto inquietanti risultano essere quelli relativi al bracconaggio, che ha visto ogni giorno, nei quattro anni che vanno dal 2012 al 2015, l’avvio di 2,5 procedimenti contro noti, l'apertura di un procedimento contro ignoti e 3,2 persone indagate.

Appare evidente, dunque, come la normativa volta a contrastare tali fenomeni non sia attualmente sufficiente a perseguire lo scopo; si tratta infatti di reati molto gravi che colpiscono specie tutelate a livello internazionale e comunitario (si ricordano, in tal senso, le direttive 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cosiddetta «direttiva, habitat»), e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (cosiddetta «direttiva uccelli»): una materia per la quale risulta necessario e urgente un intervento di adeguamento della tutela legislativa, oggi ancora ricadente nella sfera dei reati cosiddetti minori.

Il quadro del nostro Paese non risulta inoltre omogeneo, vedendo zone come la Campania, la Sicilia, la Puglia e la Calabria maggiormente colpite da tali fenomeni, con alcune città in modo ancor più significativo tra cui si segnalano Napoli, Roma, Bari, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Foggia e Brescia. Alla luce degli inquietanti dati emersi, l'impianto normativo andrebbe dunque rivisto nel suo insieme.

Appare particolarmente urgente l'introduzione nel codice penale dei delitti contro la flora e la fauna selvatica protette come avvenuto per i delitti contro l'ambiente: una disposizione su cui il Governo stesso si era impegnato ad intervenire in sede discussione della legge 22 maggio 2015, n. 68, con l'approvazione degli ordini del giorno (G1 293 e G1 294) a firma della Senatrice De Petris, ma sulla quale, a distanza di più di un anno, tutto ancora tace. Si segnala in tal senso come la Commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo abbia approvato, in data 13 ottobre, il documento Piano di azione contro il bracconaggio, sollecitando le istituzioni comunitarie a dare seguito alle indicazioni ivi presenti; in particolare, al punto 15 del Piano viene sottolineata la necessità di introdurre «consistent and dissuasive criminal penalties» per combattere i crimini contro la fauna selvatica.

Il presente disegno di legge è volto dunque a dare avvio a tale, necessaria, riflessione sui reati contro le specie di flora e fauna protette, attraverso l'introduzione un nuovo articolo al titolo VI-bis, libro secondo, del codice penale («dei delitti contro l'ambiente»), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro coloro che, a qualunque titolo, prelevino in natura, catturino, ricevano o acquistino, offrano in vendita o vendano uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagionino la morte o la distruzione, o ancora importino, esportino, facciano transitare o trasportino nel territorio nazionale, cedano, ricevano, utilizzino, espongano o detengano singoli esemplari di specie di flora o fauna protetta, nonché coloro che utilizzino tali specie per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, o esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione. L'articolo si riferisce alle specie presenti nell'allegato I della direttiva Uccelli, le specie prioritarie elencate nell'allegato II della direttiva Habitat e le specie elencate gli allegati A, B e C del regolamento CITES nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

All'articolo 2 si introducono in merito due nuove disposizioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nel tentativo di mettere ordine in un ambito delicato che oggi presenta numerosi profili di criticità, all'articolo 3 alcune norme transitorie propongono l'elaborazione di requisiti e criteri specifici uniformi sul territorio nazionale in materia di centri di recupero per la fauna selvatica, in attesa di un processo di regolamentazione nazionale che risulta, ancora oggi, assente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale dei delitti contro specie di fauna
e flora protette)

1. Al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 452-sexies è introdotto il seguente:

«Art. 452-sexies.1. -- (Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette) -- 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga uno o più esemplari di specie di fauna protette, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Se il fatto è commesso su più di tre esemplari, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso su specie vegetali protette, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace altresì chiunque, a qualunque titolo, utilizzi esemplari appartenenti a specie di flora o fauna protette per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione, nonché chiunque importi, esporti, riesporti, trasporti, venda, offra in vendita, ceda, acquisti, utilizzi o detenga derivati da specie di flora e fauna protette.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, per ««specie protette» si intendono quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; le specie, indicate come prioritarie, elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992; le specie elencate gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Qualora i fatti di cui ai commi 1 e 2 coinvolgano le specie elencate negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 la sanzione pecuniaria è aumentata con ammenda da euro 20.000 a euro 200.000.

5. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa, la pena prevista è diminuita da un terzo a due terzi.

6. Qualora i fatti siano commessi al fine di produrre un profitto per sé o per altri, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Le pene di cui ai commi 1 e 2, diminuite della metà, si applicano altresì a chiunque metta a disposizione mezzi, strutture o beni per organizzare o facilitare le attività illecite di cui ai medesimi commi.

8. Le pene previste dal comma 1 si applicano altresì a chiunque, mediante il rilascio o la liberazione nell'ambiente di animali ricoverati in strutture di allevamento, bioparchi, centri di ricerca, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, cagioni una compromissione o un deterioramento durevoli della biodiversità.

9. Nel caso di commissione delle attività illecite di cui al comma 1 è sempre ordinata la confisca degli animali coinvolti. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione di tali esemplari e, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena o del decreto penale, la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari medesimi. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione dì esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle attività illecite; in caso di sentenza di condanna o di esecuzione della pena è disposta altresì l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato.

10. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sempre ordinata la confisca e la distruzione del materiale. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione degli esemplari coinvolti nonché, in caso di sentenza di condanna o di esecuzione delle pena, la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari medesimi. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione degli esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle citate attività. In caso di sentenza di condanna o di esecuzione della pena è altresì disposta l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia. I costi per la custodia giudiziaria, la confisca e la conseguente distruzione dei prodotti di cui al comma 2 sono a carico del destinatario dei provvedimenti di cui al presente comma.

11. Le lettere a), d) ed f) dell'articolo 1, comma 1, e le lettere a), d) ed f) dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.

Art. 2.

(Traffico e commercio illeciti di esemplari o parti di essi di flora e fauna protette, nonché dei prodotti derivati)

1. Dopo l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è introdotto il seguente:

«Art. 25-undecies.1. -- (Traffico illecito di esemplari di flora e fauna) -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'articolo 452-sexies.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma l si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, per una durata non superiore a tre anni».

Art. 3.

(Istituzione dei centri di recupero per la fauna selvatica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta un decreto volto a definire un elenco di requisiti e criteri obbligatori, uniformi su tutto il territorio nazionale, per l’istituzione di centri di recupero per la fauna selvatica. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa regionale al citato decreto entro sessanta giorni dalla data della sua adozione.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica ai centri di recupero per animali selvatici, ai centri di recupero per animali selvatici esotici, ai centri di recupero per animali marini e ai santuari per il recupero degli animali domestici non a scopo di lucro, e prevede protocolli univoci per la gestione dei differenti gruppi di animali.

3. Il decreto di cui al comma l stabilisce:

a) i requisiti minimi standard relativi all’organizzazione, funzionamento, risorse strumentali e umane relativi ai centri di cui al comma 1, nonché in merito ai livelli di competenza professionale necessari per operare nei medesimi;

b) il divieto dì equiparazione delle attività aventi scopo di lucro alle attività dei suddetti centri;

c) la garanzia dell'assegnazione degli animali oggetto di confische e di sequestri giudiziari a destinazioni coerenti con le esigenze etologiche degli stessi, disciplinando in tal senso opportune modalità di affidamento definitivo e di adozione non vincolate al termine dei procedimenti giudiziari in cui risultino coinvolti;

d) la definizione di criteri per il rilascio da parte dei servizi sanitari regionali di autorizzazioni sanitarie semplificate in materia di accoglienza di animali domestici e selvatici di semplice gestione, che consentano l'affidamento definitivo, anche ai sensi della lettera c), degli animali oggetto di confische o sequestri giudiziari a cittadini che offrano la propria disponibilità;

e) il divieto di attribuzione della custodia giudiziaria degli animali di cui alla lettera c) ai soggetti sottoposti a indagini o imputati nei procedimenti che hanno dato luogo al sequestro giudiziario, o a procedimenti comunque connessi con il maltrattamento di animali.