• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10864    la Rocca Vecchia del comune di Garda (Verona) è un monolite roccioso, instabile in caso di terremoto o eventi atmosferici avversi, si protende verso la riva del lago, in alcuni casi,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10864presentato daZARDINI Diegotesto diGiovedì 16 marzo 2017, seduta n. 761

   ZARDINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la Rocca Vecchia del comune di Garda (Verona) è un monolite roccioso, instabile in caso di terremoto o eventi atmosferici avversi, si protende verso la riva del lago, in alcuni casi, sporgendo per un'altezza di circa 50 metri sull'arteria Gardesana Orientale e sulla spiaggia;
   con delibera n. 18 del 26 aprile 2001 il Comitato dell'autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po» (Pai), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, successivamente aggiornato dalla delibera n. 6 del 25 febbraio 2003 approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2003;
   le criticità del promontorio roccioso venivano rilevate dall'Autorità di bacino del Po che provvedeva ad inserirlo nella cartografia del Pai, con il grado di rischio più elevato, Frana attiva (Fa) con divieto assoluto di edificazione;
   l'articolo 18 delle norme di attuazione del piano prevede che le regioni emanino disposizioni concernenti l'attuazione del piano nel settore urbanistico, in base alle condizioni di dissesto delimitate nell’«Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo» e alle limitazioni d'uso del suolo;
   i comuni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici o di varianti, sono tenuti a conformare le previsioni alle disposizioni del Pai e ad effettuare una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del Pai e all'esito della verifica di compatibilità, sono tenuti ad aggiornare le prescrizioni;
   in un'area ai piedi della Rocca classificata dal Pai, zona di Frana attiva, l'amministrazione comunale ha adottato, in variante urbanistica, un Programma integrato di riqualificazione urbanistica ed ambientale (Piruea) di durata quinquennale, come previsto dalla legge regionale del Veneto n. 23 del 1999, di concerto con la regione Veneto al fine di consentire al proprietario la realizzazione del 30 per cento della cubatura esistente;
   per il progetto in questione, la regione Veneto, con parere favorevole del 2005, approvava il Piruea e accoglieva la richiesta di declassamento dell'area interessata da zona attiva (Fa) a zona a Frana stabilizzata (Fs), a condizione che venisse svolto un monitoraggio annuale della zona al fine di provare la ridotta o inesistente pericolosità;
   nel 2009, nell'area oggetto del Piruea, in cui erano stati avviati i lavori di scavo per la costruzione degli immobili assentiti con permesso di costruire nel 2007, si è verificato il distacco e il rotolamento di un enorme masso dalla sommità della Rocca, a seguito del quale veniva ordinata l'evacuazione degli abitanti e chiuso il passaggio sulla Gardesana e l'accesso pedonale lungo la spiaggia per diverso tempo;
   alla riapertura della strada, il proprietario chiedeva di poter riprendere i lavori e il comune concedeva due proroghe al Piano casa originario, consentendo la realizzazione di ingente cubatura in applicazione del Piano casa della regione Veneto, senza considerare la situazione di pericolosità o di rischio rilevata nel Pai oggetto di richiesta di declassamento del grado di rischio da Fa a Fs –:
   se, il Governo, in base ai fatti esposti, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e ridurre la vulnerabilità territoriale in aree ad elevato rischio idrogeologico intenda accertare, per il tramite dell'Autorità di bacino del fiume Po, se gli interventi di edificazione di cui in premessa siano conformi a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di bacino;
   se ritenga, per quanto di competenza, che, nei casi di richiesta di declassamento del grado di rischio, eliminando il vincolo di inedificabilità assoluta, si possano ritenere sufficienti le opere di mitigazione e di messa in sicurezza previste per ridurre la vulnerabilità territoriale e se queste risultino approvate dall'Autorità di bacino del fiume Po. (5-10864)