Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/04310-A/057 premesso che:
il provvedimento in esame prevede la realizzazione di interventi e l'adozione di provvedimenti volti a garantire la sicurezza e la tutela del decoro delle...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/04310-A/057presentato daRAMPELLI Fabiotesto diGiovedì 16 marzo 2017, seduta n. 761
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la realizzazione di interventi e l'adozione di provvedimenti volti a garantire la sicurezza e la tutela del decoro delle città;
l'articolo 9, in particolare, prevede che chiunque comprometta la fruibilità di particolari luoghi, rendendone difficoltoso il libero utilizzo e la normale e sicura fruizione degli spazi pubblici, mettendo spesso anche a rischio la pubblica sicurezza, sia soggetto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento dal luogo della condotta illecita, seppur i suddetti comportamenti non integrano necessariamente violazioni di legge;
i «particolari luoghi» in favore dei quali è prevista siffatta espressa tutela si sostanziano nelle «infrastrutture fisse e mobili ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e le relative pertinenze» tra le quali si intendono ricomprese anche le stazioni e le vie di accesso;
in merito, si ritiene che debba essere prevista altresì una specifica responsabilità per quanto attiene più propriamente al decoro della rete infrastrutturale sotto il profilo dei danneggiamenti, deturpamenti, imbrattamenti e altro, che deve essere posta in carico alle società esercenti il pubblico servizio nell'ambito delle medesime infrastrutture,
impegna il Governo
a valutare l'adozione delle disposizioni necessarie a introdurre, nell'ambito della stipula delle concessioni per pubblico servizio nel settore dei trasporti, la previsione dell'obbligo di mantenere le infrastrutture e relative pertinenze in modo adeguato a garantirne il decoro e la pulizia.
9/4310-A/57. Rampelli, Palese.