• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02067/008 premesso che: la legge n. 81 del 2014 si propone di far prevalere, per la cura e la riabilitazione delle persone con problemi di salute mentale che hanno commesso un reato, progetti...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2067/8 presentato da GIUSEPPE LUIGI SALVATORE CUCCA
mercoledì 15 marzo 2017, seduta n. 785

Il Senato,
premesso che:
la legge n. 81 del 2014 si propone di far prevalere, per la cura e la riabilitazione delle persone con problemi di salute mentale che hanno commesso un reato, progetti individuali con misure non detentive, nel solco delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 253 del 2003 e la n. 367 del 2004, ispirate esplicitamente alla legge n. 180 del 1978,
considerato che:
è necessario completare definitivamente e in tutto il territorio nazionale la chiusura degli ex OPG, rafforzare i programmi di tutela della salute in carcere, garantire il diritto alla salute e alle cure dei detenuti ed evitare di stravolgere la funzione delle Rems (Residenze per le misure di Sicurezza)
in particolare è necessario evitare di ripristinare la situazione preesistente alla legge n. 81 del 2014 disponendo il ricovero nelle Rems delle persone con problemi di salute mentale, come se fossero i vecchi Opg,
in particolare è necessario che la funzione delle Rems sia "residuale", cioè destinata ai soli casi in cui le misure di sicurezza alternative alla detenzione non possono essere assolutamente praticabili nelle REMS dovrebbero svolgersi attività di carattere sanitario e assistenziale, senza far gravare sugli operatori della salute mentale responsabilità di controllo e custodia;
è necessario che si qualifichino i programmi di salute mentale in carcere istituendo le sezioni di Osservazione Psichiatrica e le articolazioni psichiatriche come previsto dalla normativa vigente,
impegna il Governo:
a prevedere l'introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche;
ad escludere l'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche;
a garantire l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione, nonché valorizzando l'istituto del piano terapeutico individuale per ciascuna persona sottoposta a misura di sicurezza anche non detentiva;
ad operare affinché si affermi il principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile;
ad introdurre apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.
(numerazione resoconto Senato G12.100)
(9/2067/8)
CUCCA