• C. 4338 EPUB Proposta di legge presentata il 1° marzo 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4338 Distacco del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco e sua aggregazione alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4338


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SANGA, CARNEVALI, GREGORIO FONTANA, INVERNIZZI, GIUSEPPE GUERINI, MISIANI
Distacco del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco e sua aggregazione alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione
Presentata il 1° marzo 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prevede il distacco del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che consente il mutamento di una circoscrizione provinciale con legge del Parlamento, su iniziativa comunale, sentita la regione.
      Il comune di Torre de’ Busi ha infatti attivato diverse iniziative volte ad affermare la volontà popolare di passare alla provincia di Bergamo, storica collocazione precedente alla costituzione della provincia di Lecco: ha ricordato il referendum consultivo svolto nel 1991, che ebbe un risultato favorevole alla permanenza nella provincia di Bergamo pari al 76 per cento; ha disposto l'accoglimento, con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 28 luglio 2016, di una petizione popolare sottoscritta da 918 elettori (53 per cento degli aventi diritto su 1.722, di cui 50 iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero), in cui si chiedeva il passaggio alla provincia di Bergamo e ha inviato gli atti alla regione Lombardia con la richiesta di parere. La regione Lombardia, in data 25 gennaio 2017, ha deliberato parere favorevole sulla richiesta del comune Torre de’ Busi di aderire alla provincia di Bergamo.
      Viste la continuità storico-culturale del comune Torre de’ Busi con il territorio provinciale di Bergamo, la sua appartenenza storica alla valle San Martino e la continuità rappresentata anche dalla rete infrastrutturale stradale e dalla molteplicità di servizi in gestione associata con i comuni della medesima provincia, nonché visto il valore aggiunto che deriverebbe dall'aggregazione dal punto di vista dell'offerta turistica e dei servizi, la presente proposta di legge prende atto della volontà popolare di voler tornare in terra orobica attivando il meccanismo previsto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per il distacco del comune Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Distacco del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco e sua aggregazione alla provincia di Bergamo).

      1. Il comune di Torre de’ Busi è distaccato dalla provincia di Lecco e aggregato alla provincia di Bergamo.

Art. 2.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province di Lecco e di Bergamo provvedono, d'intesa, agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione dell'articolo 1.
      2. Se, nel termine di cui al comma 1, le province di Lecco e di Bergamo non hanno adempiuto al compimento degli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modifica delle loro circoscrizioni territoriali, il Ministro dell'interno nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti, da concludere entro sei mesi dalla nomina dello stesso commissario.
      3. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del comune di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.
      4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.