• Testo approvato 116-273-296-394-546 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.546 Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 116, 273, 296, 546

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l’11 marzo 2014, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 116, d'iniziativa del senatore Palma; n. 273, d'iniziativa dei senatori Zanettin, Dalla Tor, Piccoli, Conte, Sacconi e Marin; n. 296, d'iniziativa del senatore Barani; n. 394, d'iniziativa dei senatori Casson, Chiti, Cirinnà, Cuomo, Stefano Esposito, Pagliari, Pezzopane e Sollo; n. 546, d'iniziativa dei senatori Caliendo, Colucci, Compagna, D'Ambrosio Lettieri, Mandelli, Mussolini, Rizzotti, Torrisi e Tarquinio:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale o assumere l'incarico di assessore provinciale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia stessa o di quelle limitrofe. I medesimi soggetti non possono altresì essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

Art. 2.

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4.

( Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la canditatura.

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della provincia, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale)

1. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Ai magistrati nominati assessore provinciale o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 8.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7 e 12, comma 1, lettera b), in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), 7 e 12, comma 1, lettera c), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

Art. 9.

(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade la provincia o il comune nel cui ambito hanno espletato il mandato. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

Art. 10.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

Art. 11.

(Princìpi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari per i magistratiordinari)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali, nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge».

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari per i magistratiamministrativi, contabili e militari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

IL PRESIDENTE