• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01722    l'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941) prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari destinati al Ministero della giustizia (articolo 196); analogo...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01722presentato daBRUNETTA Renatotesto diMartedì 21 marzo 2017, seduta n. 763

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   l'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941) prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari destinati al Ministero della giustizia (articolo 196); analogo collocamento è previsto per incarichi speciali non previsti da leggi o da regolamenti, conferiti dal Ministro della giustizia o con il suo consenso (articolo 210);
   l'articolo 15 della legge n. 195 del 1958 prevede che il Consiglio superiore della magistratura (Csm) deliberi il collocamento fuori ruolo, oltre che per le assegnazioni di magistrati al Ministero della giustizia, anche per il conferimento agli stessi, in base alle norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Un eventuale diniego del Csm può essere motivato solo sulla base della sussistenza di «gravi esigenze di servizio»;
   a seguito dell'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 48 del 2001 (da parte dell'articolo 4, comma 20, della legge n. 111 del 2007) non esiste più alcun «tetto» massimo complessivo per le destinazioni di magistrati ordinari a incarichi fuori ruolo stabilito con legge. Solo per i magistrati destinati al Ministero della giustizia il decreto legislativo n. 300 del 1999 (articolo 19) stabilisce un numero massimo di 65 unità fuori ruolo;
   l'articolo 1, comma 68 della cosiddetta «legge Severino» (legge n. 190 del 2012) ha poi stabilito come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato un limite di permanenza massima fuori ruolo di 10 anni, anche continuativi, nell'arco del loro servizio. Il limite decennale di permanenza nel fuori ruolo nell'arco della carriera era peraltro già stato affermato dalla circolare del Csm del 23 marzo 1994 (aggiornata da ultimo dalla circolare 20 novembre 2008) in materia di fuori ruolo dei magistrati, che fissa in 5 anni il periodo massimo di permanenza continuativa in fuori ruolo e prescrive un periodo minimo di permanenza continuativa di rientro nel ruolo di 5 anni. I limiti quinquennali possono essere superati in relazione all'espletamento di taluni incarichi (ad esempio le funzioni da svolgere presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, limitatamente alle 18 posizioni amministrative apicali ed agli assistenti di studio, il Consiglio superiore, limitatamente agli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale, gli organismi internazionali). La citata circolare del Csm del 2008 ha poi previsto un numero massimo di 185 magistrati collocabili fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria;
   il quadro normativo è, però, ad oggi, ancora lacunoso e confuso: la questione – strettamente connessa alla carenza di organico di cui soffre l'amministrazione della giustizia – è, in parte, oggetto del dibattito intorno alla proposta attualmente all'esame della Camera, recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati»;
   ad ogni modo, per inquadrare meglio il tema, è necessario porre l'attenzione non solo sui magistrati candidati o che ricoprono cariche elettive, o che abbiano assunto incarichi di governo nazionale, regionale e negli enti territoriali, ma anche su coloro che ricoprono un diverso incarico, di natura non elettiva, ma comunque politica: il riferimento è a coloro che sono stati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o dei sindaci della città metropolitane, ovvero ai magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di autorità o commissioni di vigilanza; ma anche che ricoprono incarichi in organismi internazionali;
   pertanto, al fine di una più compiuta valutazione in merito alla questione esposta, appare opportuno conoscere non solo il numero dei magistrati che ad oggi risultano fuori ruolo, ma anche i nominativi degli stessi;
   tra l'altro, vale la pena rilevare che, nella seduta del 31 ottobre 2012, il Governo ha accolto e l'Aula della Camera ha approvato all'unanimità, un ordine del giorno al disegno di legge recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (poi legge n. 190 del 6 novembre 2012), a prima firma dell'onorevole Giachetti, che impegnava l'Esecutivo a costituire, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati consultabile pubblicamente, anche online attraverso i rispettivi siti, nella quale fossero raccolti e classificati in maniera dettagliata i magistrati amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato in posizione di fuori ruolo; contestualmente, l'ordine del giorno prevedeva anche il deposito di copia della medesima banca dati, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, alla Presidenza della Camera dei deputati e a quella del Senato della Repubblica, da trasmettere alle Commissioni competenti. Ad oggi, a distanza di oltre quattro anni dall'approvazione della suddetta legge, non risulta che il Governo abbia ottemperato ad alcuno degli impegni indicati nell'ordine del giorno in questione –:
   se intenda adottare ogni iniziativa di competenza per rendere immediatamente disponibili il numero effettivo e l'elenco completo dei nomi dei magistrati amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato ad oggi in posizione di fuori ruolo, in quanto titolari di cariche elettive o di incarichi di governo nazionale, regionale e negli enti territoriali, nonché dei titolari di incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o dei sindaci delle città metropolitane, presso organismi internazionali, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di autorità o commissioni di vigilanza;
   se intenda fornire, per ciascun caso, gli opportuni chiarimenti circa il trattamento economico dei magistrati in posizione di fuori ruolo, con particolare riferimento all'eventuale erogazione di ulteriori indennità o di assegni per le funzioni aggiuntive, nonché specificare la disciplina prevista in relazione al mantenimento dell'originario rapporto di servizio, e alla conseguente progressione di carriera di coloro che sono collocati fuori ruolo;
   quale sia la ragione della mancata predisposizione della banca dati sui fuori ruolo, oggetto dell'ordine del giorno approvato nella scorsa legislatura e richiamato in premessa, e quali iniziative si intendano assumere affinché si proceda quanto prima alla predisposizione della stessa.
(2-01722) «Brunetta, Sisto».