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Atto a cui si riferisce:
S.1/00750 premesso che: la Repubblica è composta dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato (articolo 114 della Costituzione); le Province sono titolari...



Atto Senato

Mozione 1-00750 presentata da PAOLO ROMANI
martedì 21 marzo 2017, seduta n.789

Paolo ROMANI, GASPARRI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, MANDELLI, AMIDEI, ALICATA, SCIASCIA, ZUFFADA - Il Senato,

premesso che:

la Repubblica è composta dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato (articolo 114 della Costituzione);

le Province sono titolari di funzioni amministrative (articoli 117 e 118 della Costituzione);

le Province hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa; le risorse derivanti da queste fonti consentono di finanziare integralmente le funzioni attribuite (articolo 119 della Costituzione);

la legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", non ha abolito le Province, ma le ha trasformate in enti di secondo livello, governate da sindaci e amministratori comunali;

infatti, l'articolo 1, al comma 85, dispone che le Province, quali enti con funzioni di area vasta, mantengono l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

la legge Delrio, del resto, era solo propedeutica all'eliminazione delle Province dalla Carta costituzionale, alla loro trasformazione in "enti di area vasta", e all'assegnazione a Comuni e Regioni, e solo residualmente agli enti di area vasta e alle Città metropolitane, secondo il principio di sussidiarietà, anche delle funzioni fondamentali che la legge Delrio aveva mantenuto in capo alle Province;

tale progetto complessivo di riordino delle funzioni statali si è interrotto a seguito dell'esito negativo del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che ha avuto, fra le altre, la conseguenza di mantenere in capo alle Province la loro autonomia istituzionale, finanziaria e organizzativa, in coerenza con il principio autonomistico sancito dall'articolo 5 della Costituzione, e tutte le competenze fondamentali;

anche il trasferimento alle Regioni delle competenze sottratte alle Province dalla legge Delrio (caccia e pesca, acque, trasporto rifiuti oltre frontiera, autonomie, eccetera) ha visto risultati del tutto difformi da Regione a Regione: in quelle virtuose il trasferimento è completato, ma in molte altre il trasferimento è ancora in corso, con la conseguenza che alcune Province si devono ancora occupare di funzioni che non dovrebbero essere più di loro competenza, con conseguente aggravio di costi e di personale;

senza aspettare la conclusione dell'iter della riforma costituzionale, e della conseguente eliminazione delle Province, il Governo ha ritenuto, "in attesa della riforma costituzionale", di operare comunque tagli drastici ai bilanci provinciali;

così, nella legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), ha operato all'art. 1, comma 418, un taglio di 3 miliardi di euro complessivi a regime del tutto insostenibile per i bilanci, così attuato: un miliardo nel 2015 (decreto-legge n. 78 del 2015, art. 1, comma 10, e tabella 2), cui si aggiunge un miliardo nel 2016 (decreto-legge n. 113 del 2016, art. 8, comma 1-bis, e tabella 1) e un miliardo nel 2017 (provvedimento attuativo ancora da definire);

la manovra finanziaria nei confronti delle Province non ha operato solo un taglio, ma un vero e proprio prelievo di risorse dai loro bilanci: a giudizio dei proponenti si tratta di un prelievo incoerente, perché nega il principio di autonomia finanziaria degli enti sancito dall'articolo 119 della Costituzione, e di una sottrazione di risorse proprie (le entrate dai tributi locali) che avrebbero come destinazione secondo il dettato costituzionale, la copertura integrale delle funzioni attribuite;

dal 2013 al 2017 alle Province è stato imposto un taglio complessivo alle risorse pari a 5,2 miliardi di euro, che derivano dall'applicazione delle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 201 del 2011 (taglio di 415 milioni), decreto-legge n. 95 del 2012 (taglio di 1.250 milioni), decreto-legge n. 66 del 2014 (taglio di 585 milioni), legge n. 190 del 2014 (taglio 3.000 milioni di euro);

conseguentemente, oggi vi è uno squilibrio nei bilanci delle Province di circa 1.350 milioni di euro, che si ridurrà a circa 700 milioni a fronte dell'assegnazione di una quota pari a 650 milioni di euro del "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali", previsto all'articolo 1, comma 438, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), a seguito dell'approvazione in data 23 febbraio 2017 in Conferenza unificata del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 1, comma 439;

il Governo ha operato come se le Province fossero già svuotate delle loro funzioni fondamentali (trasporti, strade, rete scolastica, tutela ambientale, eccetera), rimaste in realtà sotto la loro competenza, e i tagli di bilancio conseguenti a questa logica fanno sì che un intero comparto istituzionale costitutivo della Repubblica non sarà in grado né di approvare i bilanci, né di erogare i servizi: un'evenienza che non si è mai verificata nella storia del Paese;

di conseguenza, si evidenziano, per esempio, profonde criticità ed emergenze sulla manutenzione degli edifici scolastici di competenza (oltre 5.000), a partire dalle più elementari regole di adeguamento alle norme antincendio (le cui scadenze vengono prorogate da oltre 20 anni) o all'acquisizione dei certificati di agibilità statico-sismica;

anche la manutenzione dei circa 130.000 chilometri di strade provinciali subisce gli effetti della mancanza di fondi, considerando inoltre che, per la viabilità provinciale, è stata introdotta, con l'omicidio stradale, anche la responsabilità colposa a carico dei responsabili della manutenzione e costruzione delle strade, chiaramente indicata nella circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno 25 marzo 2016. Da ciò consegue il concreto pericolo di responsabilità non soltanto amministrativa, ma anche civile e penale, sia delle amministrazioni e sia, nel caso di responsabilità penali, dei funzionari e dirigenti addetti ai servizi;

considerato che:

a tale proposito, occorre evidenziare che anche la Corte dei Conti nella deliberazione n. 17/2015 della Sezione delle autonomie, in cui si relaziona al Parlamento sul riordino delle Province, nel richiamare l'attenzione sull'impatto delle misure conseguenti alla legge di stabilità n. 190 del 2014, le ritiene "suscettibili di generare forti tensioni sugli equilibri finanziari", ed afferma che "ancora più problematico si prefigura il taglio incrementale per il biennio 2016-2017, atteso che una volta riallocate le funzioni e le risorse a queste destinate, le Province si troveranno a dover conseguire i risparmi richiesti su aggregati di spesa più ristretti e soprattutto vincolati alle funzioni fondamentali";

il direttore centrale della finanza locale del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, dottor Giancarlo Verde, in una recentissima audizione svoltasi in data 16 febbraio 2017 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale attesta che la riduzione delle risorse, che ammonta a circa 4,8 miliardi di euro dal 2008 al 2016, "ha condotto ad uno stato generale di disagio finanziario delle province che ha portato ad una difficoltà nell'attendere alle funzioni assegnate che si evidenzia con la flessione qualitativa e, talvolta, perfino l'assenza di importanti servizi. In alcuni casi, è stato inevitabile il ricorso alla procedura di dissesto finanziario, 4 casi da sempre ma solo 3 nell'ultimo quadriennio. Più significativo il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243 bis del TUOEL n. 267 del 2000, a cui sono ricorse nel quinquennio trascorso ben 14 province. Pertanto quasi il 20 per cento degli enti è ricorso a misure straordinarie, percentuale che spinge a riflettere sulla grave situazione che vivono tali enti locali";

tenuto conto che:

i presidenti delle Province, riuniti in assemblea generale alla presenza dei Parlamentari della Repubblica nella giornata del 16 febbraio 2017, hanno denunciato a gran voce di trovarsi nella concreta impossibilità di erogare servizi fondamentali per la collettività, legati alle funzioni individuate dalla legge n. 56 del 2014 per Province e Città metropolitane;

i presidenti delle Province, nella medesima giornata, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, a cui hanno chiesto sostegno affinché il Governo agisca con tempestività e senza esitazioni e affronti e risolva le questioni di estrema emergenza che riguardano i territori, mettendo queste istituzioni nelle condizioni di garantire la sicurezza dei 130.000 chilometri di strade provinciali, delle 5.100 scuole superiori italiane in cui studiano 2.500.000 ragazzi, di realizzare gli interventi necessari a contrastare il dissesto idrogeologico;

alcuni presidenti delle Province si sono sentiti costretti, per la prima volta nella storia, a rivolgersi alla Procura della Repubblica con un esposto cautelativo, affinché si accerti di chi è la vera responsabilità di eventuali disservizi delle Province,

impegna il Governo

1) ad assumere provvedimenti urgenti e tutte le iniziative necessarie per garantire alle Province italiane, enti costitutivi della Repubblica, di far fronte alle proprie funzioni istituzionali, e in particolare come di seguito indicato;

2) ad individuare le risorse adeguate a copertura delle funzioni assegnate in base all'analisi reale dei fabbisogni standard, nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione;

3) ad assegnare alle Province almeno 250 milioni di euro aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni fondamentali, necessari per garantire la sicurezza e i servizi adeguati ai cittadini;

4) ad assegnare alle Province almeno 300 milioni di euro del fondo Anas per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, così da aprire le opere necessarie per riportare in sicurezza questa rete viaria strategica;

5) a lasciare nei bilanci delle Province i risparmi dei costi della politica determinati dalla gratuità totale dei presidenti e dei consiglieri provinciali. Nelle Province la politica ha costo zero, unico caso tra le istituzioni della Repubblica: questi risparmi devono essere messi a disposizione delle comunità locali;

6) a ripristinare l'autonomia organizzativa degli enti, attraverso la soppressione del comma 420 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, con la possibilità di avere in organico quelle professionalità indispensabili per svolgere le funzioni che rimangono loro assegnate;

7) a cancellare le sanzioni per le Province che hanno mancato gli impegni del patto di stabilità 2016, in quanto lo "sforamento" è stato indotto dai tagli ai bilanci e dall'uso degli strumenti straordinari che il Governo ha obbligato ad usare pur di chiudere i bilanci;

8) a consentire alle Province in via straordinaria anche per il 2017 di utilizzare gli avanzi di amministrazione per assicurare gli equilibri dei bilanci;

9) in una prospettiva temporale più lunga, si richiede una revisione della legge n. 56 del 2014 per disegnare un ordinamento locale delle Province stabile e coerente con la Costituzione. A tal fine è necessario:

a) consolidare le funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ampliare le funzioni amministrative territoriali e valorizzare con le funzioni di assistenza e di supporto ai Comuni, le stazioni uniche appaltanti e i servizi pubblici locali previsti dai commi 88 e 90 dell'art. 1, in modo da fornire indirizzi chiari anche per il riordino della legislazione regionale;

b) semplificare la forma di governo degli enti, attraverso una revisione della disciplina relativa agli organi, allo loro durata, al sistema di elezione;

c) prevedere una delega per la revisione del testo unico degli enti locali, per adeguarlo alle novità in materia di Comuni, Province e Città metropolitane.

(1-00750)