• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/03597 LAI, ALBANO, ANGIONI, BORIOLI, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CUCCA, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FLORIS, IDEM, MANCONI, MORGONI, PAGLIARI, PUPPATO, RUTA, TOMASELLI, URAS - Al Ministro delle...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03597 presentata da BACHISIO SILVIO LAI
martedì 21 marzo 2017, seduta n.789

LAI, ALBANO, ANGIONI, BORIOLI, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CUCCA, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FLORIS, IDEM, MANCONI, MORGONI, PAGLIARI, PUPPATO, RUTA, TOMASELLI, URAS - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il 18 luglio 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore ha stipulato con la Compagnia italiana di navigazione (CIN) SpA un'apposita convenzione con scadenza il 1° luglio 2020, finalizzata a disciplinare gli obblighi e i diritti derivanti dall'esercizio dei servizi di collegamento marittimo di passeggeri e merci in regime di servizio pubblico da e per la Sardegna, nonché nelle tratte Napoli-Palermo, Ravenna-Catania, Termoli-isole Tremiti;

alla CIN SpA è stato riconosciuto un corrispettivo di 72.685.642 euro per ciascuno degli 8 anni di durata della convenzione, quale somma necessaria a garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e il complessivo equilibrio economico-finanziario della gestione, senza ulteriori sovra-compensazioni, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di compensazione di oneri di servizio pubblico;

la convenzione ha disciplinato altresì le modalità di gestione del servizio pubblico da parte della CIN relativamente alle tratte, alla frequenza dei collegamenti, alla qualità del servizio, al limite massimo delle tariffe da applicare agli utenti, nonché le modalità della gestione contabile e finanziaria della società al fine di salvaguardarne l'equilibrio economico-finanziario;

relativamente alla gestione contabile e finanziaria, la convenzione ha previsto che la CIN SpA adotti un sistema di contabilità analitica da cui emergano con chiarezza i centri di costo e di ricavo relativamente a ciascuno dei collegamenti in regime di servizio pubblico, da trasmettere, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, ai Ministeri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ai fini del controllo circa la correttezza delle imputazioni relative ai servizi di collegamento in regime di continuità territoriale;

la convenzione ha previsto comunque la possibilità dell'aggiornamento dei parametri economici al termine di ciascun periodo regolatorio. A tal fine, è stato previsto che in caso di scostamenti, in eccesso o difetto, dei ricavi e dei costi delle attività, al netto di quelli per il carburante, superiori al 3 per cento rispetto a quelli previsti nell'allegato B alla convenzione, le parti possano proporre istanza per la verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e addivenire a nuovi accordi che le ripristinino ai sensi della delibera CIPE n. 111/2007;

la CIN SpA, trascorso il primo anno di attività, ha formulato istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, fornendo ai Ministeri competenti la documentazione ed i chiarimenti richiesti al fine di addivenire alla stipulazione di nuovi accordi;

con l'accordo siglato il 7 agosto 2014 tra le parti e approvato con decreto ministeriale 4 settembre 2014, è stata prevista, rispetto alla convenzione originaria, la soppressione di linee, la riduzione di corse, una diversa modalità di liquidazione del corrispettivo, la cancellazione della nave di riserva, la riduzione della capacita di trasporto e la modifica degli orari;

considerato che:

i parametri di riferimento per l'adeguamento delle tariffe massime previsti dall'articolo 6 della convenzione appaiono per varie ragioni incongruenti e tali da non poter garantire alla CIN il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essi, infatti, prendono in considerazione il movimento della navigazione e il fatturato globale realizzato nei 12 mesi non escludendo quello estivo delle tratte non in convenzione, e non tengono conto del cambiamento del contesto del mercato, del cambiamento delle navi e dell'inattuabilità del meccanismo della solidarietà tra le diverse tratte;

al riguardo, i dati forniti il 5 maggio 2014 dal vice ministro Ricardo Nencini per evidenziare un esito fortemente negativo di traffico e fatturato nel primo anno di attività, che ha portato all'accordo siglato nell'agosto 2014, non erano corretti in quanto il confronto è stato effettuato tra i dati riferiti al 2011, relativi a tutte le linee per 12 mesi, e quelli dei primi 12 mesi di attività in convenzione, tra agosto 2012 e luglio 2013, escludendo però il traffico e il fatturato del periodo estivo riferito alle tratte Napoli-Palermo, Olbia-Civitavecchia e Porto Torres-Genova, che sono notoriamente le più importanti quanto a movimento e fatturato, non in convenzione nel periodo estivo e quindi non contabilizzate nel calcolo ai fini del movimento della navigazione e della compensazione annua;

la convenzione, all'articolo 3, prevede che, per alcuni collegamenti marittimi (Napoli-Palermo, Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia), il regime di convenzione si applichi soltanto nel periodo invernale, per cui nel periodo estivo su tali linee non esisterebbe alcun obbligo con riferimento alla continuità territoriale;

tali linee furono poste "fuori convenzione" già a partire dal 2007 dalla Tirrenia, ma esclusivamente per competere con gli operatori concorrenti e per evitare l'erosione da parte di questi ultimi di quote importanti di mercato della Tirrenia. L'autorizzazione ad attuare una maggiore flessibilità nell'utilizzo della leva tariffaria al ribasso era tuttavia condizionata al mantenimento di alcuni obblighi di servizio in termini di frequenze, naviglio e tariffe applicate a determinate categorie di utenti, in particolare i residenti ed emigrati sardi ed altre categorie speciali, come indicato nel piano industriale del gruppo Tirrenia 2007-2012;

in merito all'obbligo di garantire la continuità nel periodo estivo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con il provvedimento n. 23760 del 21 giugno 2012, facendo riferimento ad un'indicazione del Ministero delle infrastrutture ricevuta il 15 giungo 2012, ha confermato che "nessuna delle prescrizioni contenute nello schema di convenzione e relativi obblighi è in vigore nel periodo estivo". Tuttavia, nel provvedimento della Commissione europea (2013/C 84/09) viene invece chiarito (punto 165) che le autorità italiane hanno sottolineato che, nonostante la compensazione sia riferita al periodo invernale, a Tirrenia corre sempre l'obbligo di mantenere frequenze e livelli tariffari anche in alta stagione;

l'avere posto fuori convenzione alcune linee ha costituito in ogni caso un'inversione di tendenza che non solo ha penalizzato i sardi ma ha aumentato anche le perdite delle linee in quanto, diversamente dal passato, il meccanismo di calcolo della compensazione non prevede che i ricavi realizzati nella stagione estiva contribuiscano a ridurre il disavanzo accumulato durante la bassa stagione;

rilevato che:

la convenzione stipulata nel luglio 2012 contiene una serie di misure che necessitano di un aggiornamento o di una profonda revisione;

nell'ambito della gestione, da parte della CIN SpA, del servizio di interesse economico generale, rimane da chiarire se lo svolgimento delle attività sulle tratte in libero mercato comporti l'obbligo di separazione societaria oppure la tenuta di scritture contabili in cui siano distinte le diverse attività, individuando costi e ricavi di ciascuna e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione degli stessi;

la convenzione prevede, all'articolo 1, che la tariffa massima è inclusiva dei diritti di prevendita e prenotazione, al netto di IVA, dei diritti portuali di imbarco e sbarco passeggeri e autoveicoli spettanti alle autorità portuali e alle concessionarie ed altre eventuali addizionali obbligatorie. Non viene però indicata la misura dell'lVA, diversa per i passeggeri e i veicoli, né quali siano i diritti portuali o addizionali obbligatori con i relativi importi, e ciò rende la tariffa massima non quantificabile e quindi confrontabile con il biglietto per consentire una scelta di acquisto informato come accade nel settore aereo;

nel titolo di viaggio emesso da CIN, oltre al costo per la sistemazione richiesta e dell'auto al seguito, viene indicata la voce "tasse e supplementi" che, oltre ai diritti portuali, comprende costi di natura e destinazione sconosciuta, per cui il passeggero, tra l'altro, non conosce l'ammontare del diritti da riversare alle autorità portuali, che, diversamente dalla tariffa, che può essere rimborsabile, rimborsabile parzialmente o totalmente non rimborsabile, dovrebbero essere sempre rimborsabili nel caso in cui l'utente non compia il viaggio e, in caso contrario, comunque riversati alle autorità di sistema portuale;

al fine di evitare possibili disguidi, sembra opportuno che le autorità di sistema portuale e CIN SpA pubblichino, in un'apposita sezione del proprio sito internet, quali siano i diritti, tasse ed addizionali obbligatorie a carico degli utenti con relativi importi e servizi cui si riferiscono assicurando relativamente a questi ultimi una maggiore trasparenza e diffusione circa il loro rapporto con i costi corrispondenti;

manca nella convenzione qualunque riferimento alla decisione della Commissione europea 20 dicembre 2011, all'Autorità di regolazione dei trasporti, cui spetta la definizione della cornice regolatoria del settore sia in materia di accesso alle infrastrutture che di servizi, al regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e all'Agenzia per la coesione territoriale;

l'allegato A della convenzione prevede che i collegamenti debbano avere una partenza notturna, a partire da una certa ora indicata, senza riportare la durata della navigazione o l'ora di arrivo, non tenendo conto quindi delle coincidenze con altre modalità di trasporto al fine di un'efficiente co-mobilità;

all'articolo 12 non fa rinvio ai contenuti dell'articolo 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501, che prevede la sostituzione delle navi che raggiungano l'età di 18 anni;

tenuto conto che:

CIN SpA avrebbe sospeso il pagamento della rata di 55 milioni di euro, scaduta il 30 aprile 2016, in attesa di conoscere le decisioni della Commissione europea relativamente agli aiuti concessi alle società dell'ex gruppo Tirrenia e ai loro acquirenti;

la Commissione europea, con la comunicazione COM(2014)232 del 22 aprile 2014, nell'interpretare il regolamento (CEE) n. 3577/92, al punto 5.3.1 ha chiarito che: "gli Stati membri non possono assoggettare ad obblighi di servizio pubblico e a contratti di servizio pubblico servizi che sono già forniti in maniera soddisfacente e a condizioni, ad esempio in termini di prezzi, continuità e accesso al servizio, compatibili con l'interesse pubblico, quale definito dallo Stato, da parte di imprese che operano in normali condizioni di mercato",

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;

se non ritenga di dover assumere ogni iniziativa opportuna per rivedere, d'intesa con le Regioni interessate, la convenzione siglata dal Ministero e dalla CIN SpA in data 18 luglio 2012, al fine di eliminare le evidenti incongruenze evidenziate e di favorire la concorrenza, di garantire ai consumatori una maggiore trasparenza sui costi, di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di conseguire un abbattimento dei costi ed un efficientamento dei servizi;

se intenda rendere noto quali siano i tempi e le modalità previsti per l'acquisto da parte di CIN SpA del ramo di azienda Tirrenia, nonché i pagamenti effettuati per tale finalità;

se intenda rendere noti i criteri di ripartizione della sovvenzione annua sia fra le Regioni interessate sia tra le varie tratte;

se intenda chiarire, alla luce delle linee fuori convenzione e della modifica delle frequenze di alcune linee, quali siano i servizi considerati essenziali e le corse previste in caso di sciopero, sia in alta sia in bassa stagione, riferite ai passeggeri ed alle merci;

se non ritenga che, con apposito provvedimento, sia disciplinata la continuità territoriale marittima, anche al fine di riconoscere alle Regioni interessate il diritto non solo di programmare le risorse, ma anche di individuare rotte, frequenze, tipologia di navi, tariffe, orari che tengano conto delle coincidenze con altre modalità di trasporto, al fine di garantire una penetrazione territoriale e una mobilità dei passeggeri e delle merci efficace, efficiente, sicura, sostenibile ed economicamente accessibile.

(3-03597)