• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07212 DEL BARBA, LANIECE, FRAVEZZI, COCIANCICH, PANIZZA, COLLINA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività industriali...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07212 presentata da MAURO DEL BARBA
martedì 21 marzo 2017, seduta n.789

DEL BARBA, LANIECE, FRAVEZZI, COCIANCICH, PANIZZA, COLLINA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività industriali e favorire l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, all'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, cosiddetto testo unico sulle accise (TUA), si prevede che l'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili sia esente dall'accisa energia elettrica, se consumata dalla stessa impresa che l'ha prodotta (impresa detta autoproduttrice);

l'agevolazione, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 10, comma 6, della legge 13 maggio 1999, n. 133, disponeva l'esclusione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, dall'applicazione dell'addizionale erariale;

a seguito della soppressione della predetta addizionale, per effetto dell'articolo 28, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata estesa all'imposta erariale di consumo, di cui all'articolo 52 del TUA;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cosiddetto decreto Bersani, all'articolo 2, comma 2, ha definito soggetti autoproduttori di energia elettrica, le persone fisiche e giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio, nonché per uso degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, ricomprendendo così anche i consorzi tra le imprese per l'autoconsumo dell'energia prodotta con impianti collettivi;

considerato che:

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha più volte riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA, anche ai consorzi e alle società consortili con riguardo all'energia trasferita ai propri consorziati;

successivamente, l'Agenzia stessa ha cambiato orientamento e, con una nota del 13 dicembre 2013 (protocollo n. 130439), ha assunto che il riconoscimento dell'agevolazione compete se la produzione di energia elettrica è strettamente correlata al suo utilizzo per il soddisfacimento del fabbisogno del produttore;

ai fini fiscali, quindi, non dovrebbe aversi, riguardo alla definizione di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto Bersani (decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007), che qualifica come tali anche gli enti collettivi di aggregazione fra imprese produttori di energia ad uso dei soggetti che ne fanno parte, ma dovrebbe farsi riferimento ad una diversa e più restrittiva definizione di autoproduttore, contenuta nel TUA, per cui autoproduttore è solo chi consuma in proprio l'energia elettrica che produce, in tal modo escludendo che le associazioni tra imprese possano produrre con impianti centralizzati l'energia che consumano;

valutato che:

il cambio di orientamento da parte dell'Agenzia delle dogane ha contribuito al sorgere di un notevole contenzioso tra amministrazione doganale e contribuenti, che ammonta ad alcuni milioni di euro di imposta;

durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto Milleproroghe, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) aveva approvato, in sede referente, l'emendamento n. 13.7 T5, a prima firma dell'interrogante, che sospendeva la riscossione della pretesa tributaria, nonché i relativi giudizi in corso, in attesa dell'individuazione della corretta definizione di autoproduttore di energia elettrica;

la suddetta proposta emendativa non è però poi confluita nel testo, su cui l'Aula del Senato si è definitivamente espressa per l'approvazione finale del disegno di legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione descritta;

se e come intenda procedere, attraverso le strutture preposte del proprio Ministero, al fine di chiarire la corretta definizione di autoproduttore di energia elettrica.

(4-07212)