• C. 4337 EPUB Proposta di legge presentata il 1° marzo 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4337 Disposizioni concernenti l'istituzione di una zona economica speciale nella zona industriale di Giammoro nella provincia di Messina


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4337


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GAROFALO, BOSCO, D'ALIA, MISURACA, MINARDO, MAROTTA, CALABRÒ, SAMMARCO
Disposizioni concernenti l'istituzione di una zona economica speciale nella zona industriale di Giammoro nella provincia di Messina
Presentata il 1° marzo 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Il contesto internazionale e globale in cui dobbiamo operare ci porta necessariamente a prevedere misure che favoriscano la crescita economica e la realizzazione di nuovi investimenti, individuando meccanismi di sviluppo sperimentati con successo in altri Paesi.
      In questo contesto si inseriscono la necessità e l'opportunità di ricorrere all'istituzione delle zone economiche speciali (ZES).
      Una ZES è una zona all'interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche emanate con l'obiettivo di attrarre nuovi investitori nazionali e stranieri, che potrebbero essere interessati a investire risorse in una zona dove possano ottenere trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari.
      Dal momento che all'interno della ZES, le imposte vengono ridotte e in taluni casi possono essere azzerate completamente, le aziende possono usufruire di tariffe agevolate.
      L'idea alla base di una ZES è che essa può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica. Attirando gli investitori, le nazioni possono attingere ricchezze provenienti anche da altri Paesi per migliorare le proprie economie e le condizioni di vita. Tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando forza lavoro proveniente da tutta l'area di riferimento in cui vengono realizzate.
      La realizzazione mirata delle ZES appare dunque una ricetta ideale per catalizzare l'interesse di grandi gruppi nazionali e internazionali che oggi non sono in Italia, creando dunque occupazione e sviluppo economico.
      Inoltre le aree portuali, insieme alle aree retrostanti, possono rappresentare i luoghi più indicati per l'istituzione di aree di sviluppo di aziende, anche se per attrarre le imprese occorre offrire ad esse significativi vantaggi fiscali e amministrativi.
      Tra le aree regionali maggiormente in ritardo e nel contempo con grandi potenzialità rientra quella dell'intero territorio di Messina e provincia.
      In Italia le zone che possono beneficiare di aiuti agli investimenti ai sensi delle norme dell'Unione europea sono circoscritte a sei regioni meridionali (Sicilia, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria e Basilicata).
      Si rende opportuno, dunque, proporre l'istituzione di una ZES nella regione Sicilia – area Messina e provincia, anche in virtù della presenza di importanti infrastrutture portuali, in un contesto territoriale ammissibile a recepire e a fruire del sostegno mirato all'obiettivo della competitività e del rilancio dei livelli occupazionali.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si propone l'istituzione di una ZES nel comprensorio logistico-industriale dell'ex area di sviluppo industriale di Giammoro-Pace del Mela.
      L'area portuale e retro portuale di detto territorio offre enormi opportunità di sviluppo per la disponibilità di spazi e di collegamenti alla rete stradale e ferroviaria.
      La ZES proposta, insiste, inoltre, in un'area limitrofa all'area territorialmente strategica del porto di confine ed è attigua a importanti infrastrutture portuali quali il porto di Milazzo e presenta un sistema modulare di trasporti per i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali.
      Si evidenzia che nella stessa area territoriale sono in via di realizzazione un pontile di attracco per navi mercantili e piattaforme logistiche e secondo il piano territoriale provinciale è prevista la realizzazione di un avio-superficie di terzo livello per voli cargo e di un polo funzionale e intermodale nonché di un autoporto.
      Attualmente, però, la stessa zona fa ufficialmente parte di un'area ad elevato rischio ambientale e il territorio del comune di Pace del Mela, con provvedimento legislativo nazionale, è stato inserito nel sito di bonifica di interesse nazionale «Area industriale di Milazzo» con gravi ripercussioni sul piano degli insediamenti produttivi e sul piano occupazionale e presenta tutte le caratteristiche precipue per essere considerata «area svantaggiata».
      È inoltre doveroso ricordare come l'autorità portuale di Messina – sistema portuale di Messina e Milazzo si sia fatta promotrice, a partire dal 2013, dell'istituzione di una ZES nel territorio messinese inoltrando la richiesta ufficiale alle istituzioni regionali.
      Si è seguita la via regionale, che non ha avuto alcun esito nonostante l'impulso costante dell'autorità portuale di Messina che aveva evidenziato la peculiarità della Regione siciliana, asseverata dalla titolarità di uno statuto speciale entrato in vigore anteriormente alla Costituzione, che avrebbe potuto offrire maggiori chances rispetto ad altri territori dello Stato.
      La proposta alla Regione siciliana nasceva soprattutto dalla precipua considerazione che vede la Regione rientrante ancora nell'obiettivo Convergenza, quindi tra quelle maggiormente interessate a provvedimenti utili per il rilancio economico-sociale e al superamento del gap con altre regioni italiane ed europee.
      A sostegno dell'istituzione delle ZES si ritiene opportuno menzionare il documento della Fondazione nazionale dei commercialisti, pubblicato il 31 gennaio 2017, intitolato «Le Zone economiche speciali: caratteristiche, agevolazioni, opportunità e aspetti operativi». Si evidenzia in esso che, al fine di attrarre investimenti, favorire la crescita economica e la creazione di occupazione, molti Paesi hanno sperimentato la creazione di «zone di vantaggio» per l'insediamento di nuove imprese: attualmente, nel mondo si contano circa 2.700 ZES nelle quali, oltre ad agevolazioni fiscali, sono generalmente presenti misure di sostegno finanziario, infrastrutturale e logistico, nonché normative e iter procedurali differenti rispetto a quelli in vigore nel resto del Paese.
      Il documento della Fondazione, oltre a fornire una panoramica sulle diverse tipologie di ZES attivabili, propone spunti di riflessione in relazione alle agevolazioni di cui potrebbero godere imprese interessate a sviluppare una strategia di internazionalizzazione (anche attraverso investimenti diretti).
      Sono analizzati i principali elementi di compatibilità degli strumenti e dei benefìci in oggetto alla luce della normativa europea, evidenziando anche gli esempi di ZES già esistenti all'interno dell'Unione europea.
      A tale proposito, inoltre, si evidenzia nel testo citato che in base al disposto del paragrafo 3 dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno:

          a) misure destinate a favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure sia presente una grave forma di sottoccupazione, in considerazione della loro situazione strutturale, economica e sociale (nello specifico si tratta di aree il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75 per cento della media europea);

          b) aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;

          c) agevolazioni volte a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

          d) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. In particolare, gli aiuti a finalità regionale hanno carattere eccezionale e si distinguono dalle altre categorie di aiuti pubblici in quanto riservati ad alcune regioni particolari e aventi come obiettivo specifico lo sviluppo di tali aree;

          e) interventi destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

          f) altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Da ultimo, il lavoro rileva lo stato dell'arte in Italia rispetto alle tematiche in questione, prendendo in considerazione i disegni di legge già presentati e gli esperimenti simili già realizzati, delineando possibili sviluppi futuri.

          Un ulteriore slancio verso la creazione di ZES in Italia è conferito da recenti provvedimenti normativi che si muovono in questa direzione. Si pensi ai «patti per il sud» firmati nei mesi scorsi tra il Governo e le regioni meridionali per la realizzazione di zone in cui sperimentare un regime derogatorio rispetto alla normativa nazionale dal punto di vista fiscale e degli incentivi agli investimenti. Nel caso di approvazione da parte della Commissione europea, tali strumenti potranno effettivamente essere attivati in determinate aree del Paese e, unitamente ad altre tipologie di agevolazioni, raggiungere risultati rilevanti in termini di sviluppo e occupazione.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella zona industriale di Giammoro nella provincial di Messina.
      2. La finalità della presente legge è creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di cui al comma 1 di aziende internazionali e nazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 2.
(Istituzione della ZES e sua gestione).

      1. È istituita una ZES nel distretto logistico-industriale dell'ex area di sviluppo industriale di Giammoro nella provincia di Messina, gestita dall'autorità portuale di Messina rientrante nel sistema portuale logistico del mar Tirreno meridionale e dello Stretto di Messina e dall'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.
      2. I limiti territoriali della ZES sono individuati previa intesa con la Regione siciliana.
      3. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionali e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

          a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;

          b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico

che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

          c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

          d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

          e) la lottizzazione dei terreni;

          f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

          g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;

          h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;

          i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria;

          l) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

      4. Con appositi atti normativi e regolamentari sono definiti e istituiti gli organi della ZES, la loro composizione, le loro competenze e le modalità di funzionamento degli stessi.

Art. 3.
(Caratteristiche della ZES, attività ammesse ed escluse).

      1. La ZES gode dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alla zona stessa.
      2. Tutte le imprese già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
      3. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.


      4. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

          a) operazioni di importazione;

          b) operazioni di deposito;

          c) operazioni di confezionamento;

          d) operazioni di trasformazione;

          e) operazioni di assemblaggio;

          f) operazioni di riesportazione.

      5. Nella ZES sono espressamente vietate:

          a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

          b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

          c) la fabbricazione di armi;

          d) la produzione di tabacco;

          e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

      6. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
      7. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES.

Art. 4.
(Regime fiscale).

      1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 possono fruire delle

seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

          a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società per i primi otto periodi di applicazione dell'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI) l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi dell'imposta. Per le PMI l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

          c) esenzione da imposte comunali e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

          d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

      2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.
      3. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

          a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti;

          b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dell'area coincidente con la città metropolitana di Messina;

          c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

      4. Le agevolazioni indicate nel presente articolo sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2028.

Art. 5.
(Ulteriori agevolazioni).

      1. Le imprese operanti nella ZES sono ammesse in condizione di priorità ai finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea.
      2. I lavori e le opere rispettivamente previsti nel programma dell'offerta formativa territoriale e nel piano regolatore portuale sono ammessi al finanziamento nazionale e dell'Unione europea in condizione di priorità per quanto concerne il fabbisogno infrastrutturale funzionale all'attivazione e al funzionamento della ZES.

Art. 6.
(Disposizione finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della ZES si provvede mediante i finanziamenti dell'Unione europea destinati al sostegno degli investimenti nell'ambito del programma operativo regionale (POR) 2013-2017 e dei POR successivi.