• Testo DDL 2602

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Atto a cui si riferisce:
S.2602 Testo unico della normativa in materia di amianto


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2602
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FABBRI, AIELLO, BAROZZINO, BERGER, BILARDI, BORIOLI, CARDIELLO, COLLINA, D'ADDA, FASIOLO, FAVERO, LANGELLA, MUNERATO, PARENTE, PELINO, PICCINELLI, ROMANO, SERAFINI e SILVESTRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2016

Testo unico della normativa in materia di amianto

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge propone il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di amianto in un testo unico che disciplina e regolamenta il settore al fine di tutelare l'ambiente, la salute collettiva ed individuale, la sicurezza del lavoro e le misure previdenziali per gli aventi diritto, individuando contestualmente gli incentivi per gli interventi di bonifica obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Tutte le sanzioni per la violazione degli obblighi sono riunite in un unico titolo, titolo VIII, rubricato «Sanzioni, disposizioni processuali e abrogazioni».

L'Italia ha provveduto inizialmente, con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, abrogato dal presente disegno di legge, alla restrizione in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, passando pochi anni dopo, con la legge 27 marzo 1992, n. 257, al divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o comunque prodotti contenenti amianto.

Il presente disegno di legge si applica a tutte le strutture edilizie, pubbliche e private, in cui sono presenti manufatti o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse, ivi compresi gli edifici ad uso civile, commerciale, militare o industriale in cui la contaminazione può provenire dalla lavorazione dell'amianto o di materiali che lo contengono, i siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva e i luoghi in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti, nonché alle navi, agli aeromobili, ai mezzi di trasporto, agli impianti, alle macchine ed alle attrezzature.

Oltre le definizioni il titolo I si conclude con l'individuazione dei valori limite applicabili a ciascuna matrice ambientale e dei rispettivi metodi di analisi. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti sono disposti dall'Agenzia nazionale amianto istituita dall’articolo 97.

Il titolo II, concernente la tutela dell'ambiente, si articola in due capi dedicati rispettivamente agli «Obblighi funzionali alla bonifica» e agli «Obblighi della Pubblica amministrazione».

L'articolo 10, in particolare, individua il soggetto titolare degli obblighi funzionali alla bonifica, coincidente con il proprietario dell'edificio o dei beni previsti dall'articolo 2, comma 1, e, nel caso di proprietà in condominio, con l'amministratore condominiale. Nel caso di edifici o beni di proprietà pubblica gli obblighi gravano sul soggetto avente la disponibilità giuridica dei locali o dei beni in cui sono presenti materiali contenenti amianto, nonché sul soggetto tenuto alla fornitura, concessione o manutenzione degli edifici oggetto di interventi strutturali, assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici. Tra gli oneri a carico del soggetto predetto rientra in particolare la valutazione del rischio con i conseguenti obblighi:

a) nomina del responsabile del rischio amianto;

b) predisposizione di un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;

c) predisposizione di una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione;

d) obbligo di fornire una corretta informazione agli occupanti;

e) obbligo di provvedere a far ispezionare l'edificio.

La bonifica degli edifici dall'amianto è costituita dalle procedure di rimozione, incapsulamento e confinamento.

Il soggetto di cui all'articolo 10 si avvale del responsabile del rischio amianto, che sovrintende e vigila sulle operazioni di bonifica; coordina le attività di manutenzione e custodia; coopera con il soggetto predetto ai fini della valutazione del rischio, dell'elaborazione del programma di controllo, della scelta del metodo di bonifica e della predisposizione di efficaci misure di sicurezza.

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori di bonifica a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, attribuisce le funzioni di responsabile del rischio amianto al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il capo II recepisce le disposizioni di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, le aree ove siano state svolte attività produttive ed estrattive di amianto. La procedura di bonifica dei siti, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del medesimo decreto, è attribuita alla competenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È altresì recepita la procedura di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, riguardante la realizzazione degli interventi relativi allo stabilimento Ilva di Taranto.

Nei siti contaminati dell'amianto gli interventi di bonifica devono essere realizzati nel rispetto dei nuovi criteri e modalità.

Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i piani di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica già previsti dall'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il capo si conclude con le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale contenente amianto, derivante dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici o privati causato da eventi sismici e altre calamità naturali, ovvero da incendio, deterioramento improvviso o danneggiamento, anche per caso fortuito.

Con il titolo III «Tutela della sicurezza del lavoro», si mutuano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 attraverso l'ampliamento del novero delle attività lavorative che espongono ad un rischio più diffuso (indiretto) collocato in una più ampia latitudine spaziale (ambiente esterno).

Le modifiche si incentrano sull'ampliamento dell'ambito applicativo della norma; in applicazione del principio di precauzione si impone al datore di lavoro l'adozione di ogni misura disponibile volta ad evitare il contatto umano con le polveri di amianto.

Circa la notifica la norma interviene in ordine ai termini temporali, alla competenza e all'arricchimento del contenuto della stessa.

Per garantire una tutela più ampia e in ossequio alle prescrizioni interpretative offerte dalla Corte costituzionale si prevede che i lavori debbano essere condotti utilizzando i migliori strumenti tecnologici e le più avanzate conoscenze tecniche, e pertanto, allo scopo di garantire una sorveglianza più capillare, si è introdotto un onere di relazione all'autorità di vigilanza.

Si introduce una periodicità trimestrale nell'effettuazione delle misurazioni.

Si è voluto altresì ampliare lo spazio in cui dev'essere effettuata la misurazione (aree contigue alle zone di lavoro) per un incremento delle tutele per i lavoratori e per i cittadini con una cadenza trimestrale nelle verifiche e l'obbligo di rinnovare l'indagine al verificarsi di ipotesi tassativamente previste.

Anche per operazioni lavorative particolari le modifiche riguardano gli obblighi del datore di lavoro, che deve adottare tutte le misure tecnologicamente possibili sulla scorta dei principi fissati dalla Corte costituzionale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si prevede un provvedimento interdittivo, adottato dagli organi di vigilanza resi edotti della sussistenza delle condizioni lavorative di cui all'articolo 55.

Nel caso di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto si prevede che il datore di lavoro predisponga un piano dettagliato con l'indicazione delle misure necessarie a garantire non solo la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche l'integrità dell'ambiente esterno.

Si è voluto ampliare l'onere previsto dalla abrogata disposizione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai potenziali rischi per l'ambiente derivanti dal trattamento dei materiali.

La formazione del lavoratore costituisce il presupposto per un modus operandi scevro da rischi, questa deve essere strutturata secondo i canoni di attualità, completezza, adeguatezza e condotta con periodicità minima annuale. In ragione dei riflessi delle condizioni dell'ambiente esterno sulla salute dei lavoratori questi devono essere formati anche sulla conoscenza e neutralizzazione di quei rischi diffusi nella collettività e che affettano gli spazi esterni all'ambito di lavoro.

Alla sorveglianza sanitaria sono sottoposti anche i lavoratori addetti alle opere di controllo e custodia.

La peculiarità delle condizioni nelle quali viene svolto il lavoro marittimo ha reso necessario il recepimento delle disposizioni di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113, e alla legge 26 maggio 1966 n. 538, nonché all'allegato I al decreto legislativo 5 giugno 2012, n. 93, non abrogabili in ragione della loro natura.

Il titolo IV è specificamente dedicato alla disciplina della tutela della salute collettiva, al cui interno sono state individuate le prestazioni sanitarie per i soggetti ed i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto. I necessari controlli sanitari sono finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e, in caso di patologia, al trattamento sanitario specifico e sono posti, rispettivamente, a carico del Servizio sanitario nazionale e dell'INAIL.

Qualora dalle risultanze degli esami si appuri l'esistenza di una patologia, le aziende sanitarie locali ed i medici competenti provvedono ad inviare la documentazione e le informazioni raccolte ai centri operativi regionali (COR) al fine della successiva trasmissione all'INAIL per l'inserimento nel registro dei tumori e delle malattie asbesto-correlate.

Viene, inoltre, istituito, presso ogni azienda sanitaria locale, un registro dei soggetti ex esposti all'amianto, la cui iscrizione è aperta a tutti coloro che ritengono di avere avuto una pregressa esposizione di natura ambientale o professionale, corredando la richiesta della necessaria documentazione comprovante l'esposizione.

I dati sono aggregati sulla base dell'anamnesi lavorativa ed ambientale ai fini epidemiologici e di prevenzione che sono messi a disposizione sia della Procura della Repubblica sia delle regioni per l'integrazione dei piani regionali e per la promozione delle campagne informative specificamente mirate alla collettività dei territori che presentano evidenze di rischio o di patologie derivanti dal medesimo contesto.

In relazione ai benefici già previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e al Fondo per le vittime dell'amianto, si è proceduto ad un riordino normativo per razionalizzare e superare disparità di trattamento.

Il titolo VI, concerne gli incentivi per gli interventi di bonifica, e si rivolge a privati e imprese, istituzioni scolastiche e aree industriali dismesse.

A sostegno dei privati e delle imprese è riconosciuta ai contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di bonifica dall'amianto, una detrazione d'imposta pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, secondo quanto previsto in generale dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla salvaguardia della salute e dell'ambiente, è attribuito ai titolari di reddito d'impresa, che effettuino dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, l'INAIL destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici.

Il capo III è dedicato alle «Misure per la riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse», cioè specifici territori a vocazione industriale, di rilevanza regionale o nazionale, soggetti a diffuso o totale abbandono produttivo, individuati da ciascuna regione d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, con priorità per le aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto. Il fine è quello di recuperare immobili e terreni attualmente dismessi o abbandonati attraverso progetti di promozione della bonifica, riconversione e riqualificazione dei medesimi.

È istituita l'Agenzia nazionale amianto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti multidisciplinari. Una delle principali funzioni è il coordinamento, sulla base delle direttive emanate dalla stessa, della vigilanza in materia ambientale, assicurativa, previdenziale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine l'Agenzia stabilisce la programmazione dell'attività ispettiva e delle relative modalità di accertamento, dettando le linee di condotta e le direttive di carattere operativo e metodologico per tutto il personale ispettivo, razionalizzando e uniformando su tutto il territorio nazionale l'attività di vigilanza, ispezione e controllo, evitando sovrapposizione e duplicazioni di interventi. Tra le altre funzioni acquisisce i dati dei censimenti, dei piani regionali amianto e della mappatura dei rischi, svolge attività di studio e di analisi sugli stessi al fine di coordinare al meglio la vigilanza; cura la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale ispettivo, emanando un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale dei soggetti dipendenti del Servizio sanitario nazionale; emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, direttive operative per il personale ispettivo nonché linee guida nelle materie disciplinate dal presente disegno di legge; annualmente individua gli obiettivi qualitativi e quantitativi delle ispezioni e dei controlli posti in essere sul territorio nazionale; svolge attività di informazione sulla cultura della prevenzione e del rischio derivante dall'utilizzo dell'amianto; in relazione ai dati emergenti dai censimenti e dai piani regionali, propone al Parlamento, ai ministri competenti, alle regioni, alle città metropolitane ed ai comuni la predisposizione di atti amministrativi e normativi.

Infine si prevedono una serie di sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 10, per il responsabile del rischio amianto, per il rappresentante legale d'impresa, per il datore di lavoro, per il dirigente e per il preposto nonché per il medico competente.

Ulteriori sanzioni concernono il divieto di assunzione in luoghi esposti e l'immissione e commercializzazione e lavorazione di amianto nel territorio nazionale; per queste ultime ipotesi con la sospensione dell'attività d'impresa si introduce una misura interdittiva la cui irrogazione è riservata all'Agenzia.

Particolare attenzione è dedicata all'inosservanza dei valori limite, degli obblighi di sicurezza e degli obblighi di informazione.

Una nuova fattispecie delittuosa incriminatrice riguarda l'omissione di comunicazione in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, speciale rispetto agli articoli 365 e 328 del codice penale.

Si è riformulato l'articolo 157 del codice penale incidendo sui termini di prescrizione relativi ai reati di danno dolosi e colposi, ma altresì sui reati di pericolo la cui portata applicativa risulta centrale per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del titolo VI-bis del codice penale.

Con l'articolo 119 si modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che raddoppia i termini prescrizionali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative da reato degli enti nel caso in cui sia violato l'articolo 25-septies del decreto.

Sul piano processuale con la modifica degli articoli 221 e 225 del codice di procedura penale si formula una concreta risposta all'esigenza primaria di garantire al giudice, peritus peritorum, il supporto scientifico di soggetti particolarmente qualificati.

Con la modifica dell'articolo 392 del codice di procedura penale si dispone l'obbligo di assunzione della testimonianza e della perizia in incidente probatorio, nel contesto dei procedimenti penali per reati di danno e di pericolo.

I termini per le indagini preliminari previsti dall'articolo 405 del codice di procedura penale, vengono raddoppiati poiché allo stato troppo brevi specie quando si tratti di ricostruire un quadro probatorio così complesso come quello legato agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

Anche per la consulenza tecnica d'ufficio nel rito del lavoro si deve ricorrere al sapere degli esperti iscritti nell'apposito albo.

Si dispone l'ammissione delle vittime dell'amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato.

Di seguito il sommario del disegno di legge.

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1. Finalità

Art. 2. Campo di applicazione

Art. 3. Definizioni

Art. 4. Principi generali di tutela del rischio di esposizione all’amianto

Art. 5. Valore limite delle emissioni in atmosfera

Art. 6. Valore limite negli effluenti liquidi

Art. 7. Valore limite nel suolo e sottosuolo

Art. 8. Aggiornamenti e modifiche dei valori limite

Art. 9. Raccolta e trasmissione dei dati

Titolo II Tutela dell'ambiente

Capo I Obblighi funzionali alla bonifica

Art. 10. Individuazione del titolare degli obblighi

Art. 11. Programma di ispezione

Art. 12. Modalità di campionamento

Art. 13. Valutazione del rischio

Art. 14. Responsabile del rischio amianto

Art. 15. Obbligo di denuncia

Art. 16. Analisi

Art. 17. Programma di controllo dei materiali contenenti amianto

Art. 18. Attività di manutenzione e custodia

Art. 19. Bonifica degli edifici dall’amianto

Art. 20 Rimozione dei materiali di amianto

Art. 21. Tecniche di rimozione

Art. 22. Imballaggio dei rifiuti contenenti amianto

Art. 23. Modalità di allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro

Art. 24. Incapsulamento

Art. 25. Confinamento

Art. 26. Tubazioni e tecniche di glove-bag

Art. 27. Bonifica di grandi strutture coibentate

Art. 28. Bonifica delle coperture in cemento-amianto

Art. 29. Allestimento del cantiere

Art. 30. Collaudo del cantiere

Art. 31. Area di decontaminazione

Art. 32. Protezione dei lavoratori

Art. 33. Decontaminazione del cantiere

Art. 34. Protezione delle zone esterne all'area di lavoro

Art. 35. Monitoraggio ambientale

Art. 36. Misure di sicurezza durante gli interventi di bonifica delle coperture in cemento-amianto

Art. 37. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

Art. 38. Criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati

Art. 39. Certificazione finale per la restituibilità di ambienti bonificati

Capo II Obblighi della Pubblica amministrazione

Art. 40. Siti di interesse nazionale

Art. 41. Procedure per l'affidamento delle attività di bonifica e riqualificazione dei siti

Art. 42. Siti contaminati da amianto

Art. 43. Censimento

Art. 44. Piani regionali e delle province autonome

Art. 45. Informazione collettiva

Art. 46. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato da eventi sismici e altre calamità naturali

Titolo III Tutela della sicurezza del lavoro

Art. 47. Campo di applicazione

Art. 48. Individuazione della presenza di amianto

Art. 49. Valutazione dei rischi

Art. 50. Notifica

Art. 51. Misure di prevenzione e protezione

Art. 52. Misure igieniche

Art. 53. Controllo dell'esposizione

Art. 54. Valore limite

Art. 55. Operazioni lavorative particolari

Art. 56. Provvedimento di sospensione

Art. 57. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 58. Informazioni ai lavoratori

Art. 59. Formazione dei lavoratori

Art. 60. Sorveglianza sanitaria

Art. 61. Registro di esposizione e cartelle sanitarie di rischio

Art. 62. Mesoteliomi

Art. 63. Disposizioni sul lavoro marittimo

Titolo IV Tutela della salute collettiva

Art. 64. Prestazioni sanitarie per i soggetti esposti ed ex esposti

Art. 65. Esiti degli esami

Art. 66. Prestazioni sanitarie per i lavoratori direttamente esposti ed ex esposti

Art. 67. Registro dei soggetti ex esposti

Art. 68. Aggregazione dei dati

Art. 69. Registrazione dei tumori

Titolo V Misure previdenziali

Art. 70. Computo del periodo di esposizione

Art. 71. Coefficiente moltiplicatore

Art. 72. Situazioni legittimanti il beneficio pensionistico

Art. 73. Computo complessivo dei periodi di esposizione

Art. 74. Competenza sull'accertamento

Art. 75. Facoltà di opzione

Art. 76. Rinuncia all'azione giudiziaria

Art. 77. Rinuncia al recupero di importi dovuti a seguito di sentenza di accertamento dell'indebito pensionistico

Art. 78. Atti di indirizzo

Art. 79. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Art. 80. Legittimazione passiva

Art. 81. Norme speciali e Fondo per le vittime dell'amianto

Art. 82. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Titolo VI Incentivi per gli interventi di bonifica

Capo I Misure in favore dei privati e delle imprese

Art. 83. Campo di applicazione

Art. 84. Detrazione d'imposta

Art. 85. Attribuzione del credito d'imposta per gli interventi di bonifica dall'amianto

Art. 86. Agevolazione concedibile e utilizzazione del credito d'imposta

Art. 87. Procedura di accesso e riconoscimento del credito d'imposta

Art. 88. Cause di revoca del credito d'imposta

Art. 89. Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

Art. 90. Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica dall'amianto

Capo II Misure per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche

Art. 91. Disposizioni per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche

Capo III Misure per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse

Art. 92. Istituzione del Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse

Art. 93. Modalità di accesso al Fondo

Art. 94. Progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse

Art. 95. Agevolazioni per il recupero e la messa in sicurezza degli immobili ubicati nelle aree industriali dismesse

Art. 96. Copertura finanziaria

Titolo VII Agenzia nazionale amianto

Art. 97. Istituzione dell'Agenzia nazionale amianto

Art. 98. Compiti dell'Agenzia

Art. 99. Composizione

Art. 100. Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

Art. 101. Coordinamento

Art. 102. Disposizioni per l'operatività dell'Agenzia

Art. 103. Norme di attuazione

Titolo VIII Sanzioni, disposizioni processuali e abrogazioni

Art. 104. Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 10

Art. 105. Sanzioni per il responsabile del rischio amianto

Art. 106. Sanzioni per il rappresentante legale dell'impresa

Art. 107. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 108. Sanzioni per il preposto

Art. 109. Sanzioni per il medico competente

Art. 110. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 111. Sanzioni in materia di attività riguardanti l'amianto nel territorio nazionale

Art. 112. Sospensione dell'attività d'impresa

Art. 113. Sanzioni per inosservanza dei valori limite

Art. 114. Sanzioni per inosservanza degli obblighi di sicurezza

Art. 115. Sanzioni per inosservanza degli obblighi di informazione

Art. 116. Omissione di comunicazione in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 117. Circostanza aggravante per combustione illecita di amianto

Art. 118. Modifica dell'articolo 157 del codice penale

Art. 119. Modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Art. 120. Modifica dell'articolo 221 del codice di procedura penale

Art. 121. Modifica dell'articolo 225 del codice di procedura penale

Art. 122. Modifica dell'articolo 392 del codice di procedura penale

Art. 123. Modifica dell'articolo 405 del codice di procedura penale

Art. 124. Consulenza tecnica d'ufficio nel rito del lavoro

Art. 125. Disposizioni per l'ammissione delle vittime dell'amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato

Art. 126. Clausola finanziaria

Art. 127. Copertura finanziaria

Art. 128. Abrogazioni espresse

Art. 129. Disposizioni finali

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di amianto con riferimento ai seguenti aspetti:

a) tutela dell'ambiente, gestione dei rifiuti, bonifica delle aree interessate, nonché divieto di utilizzazione dell’amianto;

b) tutela della salute collettiva ed individuale;

c) tutela della sicurezza del lavoro;

d) misure previdenziali;

e) incentivi per gli interventi di bonifica in favore dei privati e delle imprese, per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche e per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse;

f) sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dalla presente legge;

g) disposizioni processuali.

2. La presente legge persegue le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e dei trattati internazionali nonché delle attribuzioni delle regioni in materia.

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica a:

a) tutte le strutture edilizie, pubbliche o private, in cui sono presenti manufatti o materiali contenenti amianto, ivi compresi gli edifici ad uso civile, commerciale, militare o industriale in cui la contaminazione può provenire dalla lavorazione dell'amianto o di materiali che lo contengono, i siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva e i luoghi in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti;

b) navi, aeromobili, mezzi di trasporto, impianti, macchine e attrezzature.

2. La presente legge speciale rispetto alle normative generali in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza del lavoro, della salute collettiva, previdenziale e di incentivi per la bonifica, nonché di sanzioni e procedimenti amministrativi e giudiziari, si applica a tutte le attività in cui vi è stato, ovvero vi è, uso di amianto e specificamente a:

a) estrazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento, importazione, esportazione e smaltimento, nel territorio nazionale, dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;

b) dismissione dalla produzione e dal commercio, cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;

c) attività lavorative che comportano o possono comportare, in via diretta per i lavoratori e per l'ambiente esterno, il rischio di esposizione ad amianto ivi compresa la presenza di fibre di amianto provenienti da affioramenti naturali, nel caso in cui siano superati i limiti previsti dalle disposizioni speciali;

d) realizzazione di misure di decontaminazione, di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto;

e) ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva;

f) controllo sull'inquinamento da amianto.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti di cui alla presente legge si intende per:

a) amianto: i silicati fibrosi denominati actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; crisotilo, n. CAS 12001-29-5; crocidolite, n. CAS 12001-78-4; tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6. L'elenco di cui al periodo precedente può essere integrato dall’Agenzia nazionale amianto di cui alla lettera aa);

b) amianto in matrice friabile: materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale;

c) amianto in matrice compatta: materiale che può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici;

d) fibre asbestiformi: erionite e fluoro-edenite, presenti in natura con abito cristallino fibroso asbestiforme;

e) fibre di amianto: soltanto ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo si considerano quelle fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri (L)>5 μm, una larghezza inferiore a tre micrometri (D)<3 μm e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1;

f) materiali contenenti amianto: prodotti in cui una delle componenti è costituita da amianto in percentuale superiore al valore da determinare, congiuntamente alle relative tecniche, con linee guida dell'Agenzia nazionale amianto di cui alla lettera aa);

g) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice compatta, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

h) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche proveniente dalle operazioni di decoibentazione, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dagli articoli 5, 6 e 7;

i) Fondo per le vittime dell'amianto: Fondo istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, in favore di tutte le vittime che hanno contratto malattie asbesto-correlate a seguito di esposizione all'amianto e a fibre asbestiformi, e in caso di premorte a favore degli eredi. Rimangono fermi gli effetti dell'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soggetti riconosciuti quali esposti alla fibra «fiberfrax» prima dell'entrata in vigore della presente legge;

l) malattie professionali asbesto-correlate:

1) la cui origine lavorativa è di elevata probabilità a seguito di esposizione a:

1.1 asbesto:

1.1.1 asbestosi polmonare J61;

1.1.2 placche e/o ispessimenti della pleura J92;

1.2 asbesto e altri minerali contenenti fibre di asbesto:

1.2.1 mesotelioma pleurico C45.0;

1.2.2 mesotelioma pericardico C45.2;

1.2.3 mesotelioma peritoneale C45.1;

1.2.4 mesotelioma della tunica vaginale del testicolo C45.7;

1.2.5 tumore del polmone C34;

1.2.6 tumore della laringe C32;

1.2.7 tumore dell'ovaio C56;

1.3 fibre asbestiformi:

1.3.1 mesotelioma pleurico C45.0;

1.3.2 mesotelioma peritoneale C45.1;

2) la cui origine lavorativa è di limitata probabilità a seguito di esposizione ad asbesto:

2.1 tumore della faringe C10-C13;

2.2 tumore dello stomaco C16;

2.3 tumore del colon retto C18-C20;

3) la cui origine lavorativa è possibile a seguito di esposizione ad asbesto:

3.1. tumore dell'esofago C15;

m) valutazione dei rischi da esposizione ad amianto: analisi e misurazione complessive e documentate di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, per la salute collettiva e per l'ambiente esterno, derivanti dall'esposizione ad amianto, finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e protezione idonee all'abbattimento dei rischi e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

n) esposizione ambientale: condizione di vita, abitativa, familiare, topografica in cui vi è la probabilità di inalazione di amianto o fibre asbestiformi a causa della presenza di amianto, di materiali contenenti amianto o di luoghi in cui venivano effettuate lavorazioni di amianto;

o) lavoratore direttamente esposto e lavoratore ex esposto: rispettivamente soggetto addetto ad attività lavorativa, nel settore pubblico o privato, quale ricerca, controllo, manutenzione, rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, trasporto, stoccaggio, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate, che possa comportare inalazione di fibre d'amianto o fibre asbestiformi, e soggetto che a qualsiasi titolo abbia manipolato amianto o che abbia operato nell'ambiente di lavoro con comprovata inalazione superiore al valore indicato nelle linee guida dell'Agenzia nazionale amianto di cui alla lettera aa). Ai fini della presente legge resta ferma la definizione di lavoratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

p) soggetto esposto: persona soggetta a comprovata esposizione, nell'ambiente di vita, a concentrazioni superiori al valore del fondo naturale e comunque superiore a 1 fibra per litro (f/l) aerodisperse identificate come fibre di amianto;

q) soggetto ex esposto: cittadino che si sia trovato in condizioni di esposizione ambientale analoghe a quelle di cui alla lettera p), in cui sia provata la presenza di fibre areodisperse di amianto;

r) sito contaminato: area o porzione di territorio comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche, in cui risultano superati uno o più valori limite per una o più matrici ambientali, aria, acqua, suolo e sottosuolo, di cui agli articoli 5, 6, e 7;

s) aree industriali dismesse: specifici territori a vocazione industriale di rilevanza regionale o nazionale soggetti a diffuso o totale abbandono produttivo individuati da ciascuna regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, con priorità per le aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto;

t) monitoraggio ambientale: misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo all'interno di un ambiente circoscritto di vita o di lavoro;

u) materiali integri non suscettibili di danneggiamento: prodotti dai quali non deriva pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti ed in particolare:

1) materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;

2) materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti;

3) materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale in relazione alla durezza e alla compattezza;

4) materiali che non comportano esposizione in aree non occupate dell’edificio;

v) materiali integri suscettibili di danneggiamento: prodotti dai quali deriva pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto ed in particolare:

1) materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;

2) materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;

3) materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento;

z) materiali danneggiati: prodotti dai quali deriva pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti ed in particolare:

1) materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi, deteriorati per effetto di fattori esterni, deteriorati per degrado spontaneo;

2) materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione;

aa) Agenzia nazionale amianto, di seguito denominata «Agenzia», istituita ai sensi dell’articolo 97;

bb) responsabile del rischio amianto: soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 32 e 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e incaricato dal soggetto obbligato di cui all'articolo 10 per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 14.

2. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

3. Rimangono ferme le definizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, e alla legge 12 aprile 1943, n. 455.

Art. 4.

(Principi generali di tutela dal rischio
di esposizione all’amianto)

1. I principi generali di tutela dell'ambiente di vita e di lavoro e della salute collettiva sono:

a) divieto di estrazione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, installazione, commercializzazione e produzione nel territorio nazionale di amianto, di prodotti di amianto o di materiali contenenti amianto;

b) individuazione della presenza di amianto in tutte le forme tali da potersi disperdere nell'ambiente;

c) bonifica di tutto l'amianto, nonché dei prodotti contenenti amianto;

d) valutazione di tutti i rischi derivanti dalla presenza di amianto e di fibre asbestiformi;

e) determinazione dei livelli e del tipo di esposizione;

f) vigilanza e verifica del rispetto dei limiti di concentrazione;

g) individuazione delle condotte precauzionali considerando i danni, in termini di conseguenze negative derivanti da potenziali pericoli, per l'uomo e per l'ambiente, connessi alla presenza di amianto o fibre di amianto;

h) applicazione di tutte le misure di tutela di cui alla presente legge ovunque vi sia la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;

i) riduzione dei rischi alla fonte;

l) riduzione al minimo dei livelli di concentrazione di fibre di amianto o di materiali contenenti amianto, e comunque riduzione al di sotto dei valori limite di esposizione di cui agli articoli 5, 6 e 7;

m) programmazione delle misure di prevenzione e protezione idonee e mirate ai differenti luoghi di lavoro ove si utilizza, si smaltisce, si trasforma l'amianto o si effettuano bonifiche, tenendo conto sia dei fattori di influenza provenienti dall'ambiente esterno sia dell'organizzazione di lavoro delle singole aziende o unità produttive;

n) utilizzo dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie e prima ancora dei dispositivi di protezione collettiva nelle lavorazioni che possono comportare esposizione ad amianto;

o) adeguamento delle lavorazioni, delle attrezzature, dei macchinari, dei dispositivi di protezione individuali e collettivi alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico-scientifico;

p) riduzione al numero più basso possibile dei lavoratori esposti o che possano essere esposti all'amianto, alle fibre asbestiformi ed alle polveri prodotte da materiali contenenti amianto e comunque riduzione delle ore di esposizione;

q) formazione e informazione adeguate;

r) sorveglianza sanitaria regolare e periodica;

s) adozione e rispetto dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica;

t) regolare pulizia e manutenzione di tutti i luoghi di esposizione;

u) verifica del rilascio di fibre negli ambienti;

v) diffusione alla popolazione delle linee guida adottate dall'Agenzia per il mantenimento in sicurezza degli edifici e per la tutela della salute individuale e collettiva.

Art. 5.

(Valore limite delle emissioni in atmosfera)

1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il limite di 0,1 milligrammi per metro cubo di aria emessa o altro limite indicato da apposite linee guida dell'Agenzia.

2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico sono definiti con linee guida dell'Agenzia da adottare entro sei mesi dall'istituzione della medesima.

3. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 6.

(Valore limite negli effluenti liquidi)

1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica si applica il limite di 30 grammi di materia totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato o altro limite indicato da apposite linee guida dell'Agenzia.

2. Le procedure e i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite di cui al comma 1 sono definiti con linee guida dell'Agenzia da adottare entro sei mesi dall'istituzione della medesima.

Art. 7.

(Valore limite nel suolo e sottosuolo)

1. La concentrazione di amianto nel suolo e sottosuolo dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e di quelli ad uso commerciale e industriale non deve superare il limite di 1000 mg kg-1 espressi come ss.

2. L'Agenzia, avvalendosi della collaborazione degli esperti previsti dall'articolo 100, comma 4, definisce le procedure e i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, entro un anno dalla sua istituzione.

Art. 8.

(Aggiornamenti e modifiche dei valori limite)

1. L'Agenzia dispone, con apposite linee guida, eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, in coerenza con la normativa europea e con l'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche.

2. L'Agenzia assicura che alle linee guida di cui al comma 1 sia data la più ampia diffusione attraverso mezzi di comunicazione nazionali e locali e la pubblicazione nel suo sito internet.

Art. 9.

(Raccolta e trasmissione dei dati)

1. Le autorità competenti trasmettono annualmente all'Agenzia una relazione sulle attività svolte per la verifica del rispetto dei limiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, specificando il metodo adottato per la misurazione dei valori dell'inquinamento.

2. Gli organismi di vigilanza trasmettono all'Agenzia tutti i dati relativi a numero, tipo, frequenza di verifiche, sopralluoghi e controlli relativi agli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresi gli illeciti rilevati.

3. La trasmissione deve avvenire in via telematica secondo le modalità definite con linee guida dell'Agenzia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il presidente dell'Agenzia predispone una relazione di sintesi sui dati di cui ai commi precedenti e la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e alla Commissione dell'Unione europea.

Titolo II

TUTELA DELL'AMBIENTE

Capo I

OBBLIGHI FUNZIONALI
ALLA BONIFICA

Art. 10.

(Individuazione del titolare degli obblighi)

1. Gli obblighi previsti dal presente capo gravano sul proprietario dell'edificio o dei beni previsti dall'articolo 2, comma 1. In caso di proprietà condominiale gli obblighi sono in capo all'amministratore di condominio sia per le parti comuni sia per le singole unità immobiliari.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di locazione finanziaria e di concessione in uso a qualsiasi titolo.

3. Nel caso di edifici o beni di proprietà pubblica, l'obbligo grava sul soggetto che ha la disponibilità giuridica dei locali o dei beni in cui sono presenti materiali contenenti amianto.

4. Nel caso di interventi strutturali in edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, gli obblighi gravano sul soggetto tenuto per effetto di norme o convenzioni alla fornitura, concessione o manutenzione degli stessi. In tal caso gli obblighi si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedere.

Art. 11.

(Programma di ispezione)

1. Ai fini della localizzazione e della valutazione del rischio, il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 10 provvede a:

a) ricercare e verificare la documentazione tecnica disponibile sull'edificio o sui beni di cui all’articolo 2, comma 1, ai fini dell'accertamento dei tipi di materiali usati nella sua costruzione;

b) rintracciare prioritariamente l'ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili;

c) riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;

d) ispezionare i materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto;

e) stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento;

f) valutare la friabilità dei materiali;

g) adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali contenenti amianto;

h) verificare lo stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;

i) campionare i materiali friabili sospetti e inviarli presso un centro attrezzato per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto;

l) mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l'esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente;

m) effettuare una mappatura degli edifici in cui sono presenti materiali contenenti amianto;

n) registrare e conservare tutte le informazioni raccolte in apposite schede conformi alle indicazioni delle linee guida dell'Agenzia da emanare entro sei mesi dall'istituzione della medesima.

Art. 12.

(Modalità di campionamento)

1. È data priorità al campionamento dei materiali che presentano:

a) friabilità e cattivo stato di conservazione;

b) facile accesso o mancanza di rivestimenti e di mezzi di confinamento;

c) suscettibilità di facile danneggiamento e conseguente possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente;

d) possibilità di frequenti manomissioni;

e) frequenti interventi di manutenzione.

2. Il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 10 procede al campionamento, evitando interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli ambienti circostanti, attraverso le seguenti modalità operative:

a) acquisizione di documentazione fotografica a colori del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione;

b) dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuali, tra i quali maschere contro polveri e guanti;

c) impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo. Per i campionamenti in profondità è consigliabile l'uso di carotatori in acciaio, o preferibilmente, se disponibili, di carotatori trasparenti in vetro o acrilico, ambedue a tenuta stagna;

d) prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito;

e) inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile;

f) segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore;

g) riparazione con adeguati sigillanti del punto di prelievo ed accurata pulizia con panni umidi di eventuali residui sottostanti;

h) compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione;

i) trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al centro incaricato delle analisi.

3. Se dall'ispezione o dall'eventuale analisi eseguita si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio di cui all'articolo 13.

4. Per le attività previste nei commi precedenti e per quelle di cui all'articolo 11, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 10 possono avvalersi di tecnici che abbiano i requisiti per svolgere le funzioni di responsabile del rischio amianto di cui all’articolo 14.

5. Le attività previste dai commi 1 e 2 possono essere ridefinite dall'Agenzia mediante linee guida.

Art. 13.

(Valutazione del rischio)

1. Se nei luoghi o beni di cui all'articolo 2, comma 1, sono presenti materiali contenenti amianto friabile o comunque materiale contenente amianto dal quale è probabile che si disperdano fibre, nella valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto si procede all'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale, ed eventualmente al monitoraggio ambientale.

2. Quando gli elementi raccolti per la valutazione evidenzino la presenza di materiali integri non suscettibili di danneggiamento l'intervento di bonifica è sostituito da un controllo periodico delle condizioni dei materiali e dal rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto, secondo le indicazioni riportate agli articoli 17 e 18.

3. Quando gli elementi raccolti per la valutazione evidenzino la presenza di materiali integri suscettibili di danneggiamento sono adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e ad attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate negli articoli 17 e 18. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento si procede ad un intervento di bonifica da attuare senza ritardo.

4. Quando gli elementi raccolti per la valutazione evidenzino la presenza di materiali danneggiati, al fine di eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente, il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 10 procede in via alternativa all'adozione delle seguenti misure:

a) restauro dei materiali, da effettuare mediante riparazione delle zone danneggiate, eliminazione delle cause potenziali del danneggiamento o interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti. La misura è applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione inferiori al 10 per cento della superficie di amianto presente nell'area interessata. La misura costituisce provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Ove vi sia la presenza di materiali friabili la misura è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre;

b) intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edificio o alle zone in cui è prevedibile un rilascio di fibre.

5. Quando si presentano situazioni di incerta classificazione si procede ad una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse da effettuare con tecniche e metodologie definite dall'Agenzia mediante linee guida da adottare entro sei mesi dall'istituzione della medesima. In ogni caso la valutazione dell'effettiva presenza di fibre di amianto nell'ambiente è possibile solo mediante una metodologia che permetta il riconoscimento della tipologia minerale delle fibre.

6. In caso di incendio, deterioramento improvviso o danneggiamenti, spontanei o dovuti a eventi naturali o a caso fortuito, quando si possono verificare rilasci di elevata entità, occasionali e di breve durata, non rilevabili in occasione del campionamento, deve essere effettuata una ispezione visiva dell'installazione, nel corso della quale il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 10 procede a valutare:

a) il tipo e le condizioni dei materiali;

b) i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

c) i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui. Il soggetto individuato ai sensi dell’articolo 10 deve compilare una scheda di sopralluogo per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto, secondo apposite linee guida dell'Agenzia.

7. Nei casi di cui al comma 6, i fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.

Art. 14.

(Responsabile del rischio amianto)

1. Il responsabile del rischio amianto:

a) sovrintende e vigila sulle operazioni di bonifica;

b) coordina le attività di manutenzione e custodia previste dall'articolo 18;

c) coopera con il soggetto di cui all'articolo 10 ai fini della valutazione del rischio, dell'elaborazione del programma di controllo, della scelta del metodo di bonifica e della predisposizione di efficaci misure di sicurezza, nonché per le altre attività oggetto dell'incarico ricevuto.

2. Gli obblighi dettati al comma 1, lettere a) e b), gravano esclusivamente sul responsabile del rischio amianto.

3. Gli obblighi dettati al comma 1, lettera c), gravano sul responsabile del rischio amianto unitamente al soggetto di cui all'articolo 10.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori di bonifica a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, attribuisce le funzioni di responsabile del rischio amianto al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, nell'ambito di applicazione del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce le funzioni di responsabile del rischio amianto al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo per i quali non è prevista la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del rischio amianto è nominato comunque tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. I corsi di formazione di cui agli articoli 32, comma 2 e 98, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere integrati con i percorsi formativi previsti dagli accordi raggiunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e devono riguardare specificamente i seguenti contenuti:

a) inquadramento normativo;

b) ruolo del responsabile del rischio amianto e degli altri soggetti obbligati;

c) classificazione dei materiali contenenti amianto;

d) campionamento e analisi dei materiali;

e) valutazione del rischio;

f) programma di controllo dei materiali e attività di manutenzione e custodia;

g) metodi di bonifica;

h) misure di sicurezza.

Art. 15.

(Obbligo di denuncia)

1. I soggetti di cui all'articolo 10 hanno l'obbligo di denunciare la presenza di materiali contenenti amianto nelle ipotesi di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, secondo le modalità previste dall'Agenzia con linee guida da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aziende sanitarie locali provvedono all'iscrizione dell'edificio e dei beni nell'apposito registro di cui all'articolo 16, comma 5, raccogliendo i dati indicativi della quantità e della allocazione dei materiali contenenti amianto, secondo quanto previsto da apposite linee guida dell’Agenzia.

Art. 16.

(Analisi)

1. Le aziende sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 44, comma 2, lettera i), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.

2. La pianificazione e la programmazione delle tecniche di rimozione e di incapsulamento dell'amianto devono essere eseguite, rispettivamente, ai sensi degli articoli 20 e 24 o secondo quanto previsto da apposite linee guida dell'Agenzia.

3. Qualora non si possa ricorrere alla tecnica dell'incapsulamento, e solo nei casi in cui i risultati delle analisi la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 98, comma 1, lettera s).

5. Presso le aziende sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le aziende sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le aziende sanitarie locali comunicano all'Agenzia e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 44, comma 2, lettera i).

6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali pericolosi, ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

Art. 17.

(Programma di controllo dei materiali
contenenti amianto)

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 13, il programma di controllo e manutenzione, al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti o utilizzatori, è costituito dal mantenimento in buone condizioni e dalla verifica periodica dei materiali contenenti amianto, dalla prevenzione della dispersione secondaria di fibre e dall'efficace intervento nel caso in cui si verifichi un rilascio di fibre.

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto di cui all'articolo 10:

a) nomina il responsabile del rischio amianto;

b) tiene un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto e utilizza la segnaletica di sicurezza prevista dall'allegato XXIV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi;

c) predispone una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e garantisce il rispetto di efficaci misure di sicurezza in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali contenenti amianto;

d) fornisce una corretta informazione ai soggetti che utilizzano il bene o operano nell'edificio, sulla presenza di amianto nell'area di interesse, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

e) nel caso in cui siano presenti materiali friabili, provvede a far ispezionare l'edificio, almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto è trasmessa all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Art. 18.

(Attività di manutenzione e custodia)

1. Le attività di manutenzione sono costituite da:

a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;

b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;

c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

2. Sono consentiti interventi che comportino un esteso interessamento dell'amianto solo nell'ambito di progetti di bonifica.

3. L'esecuzione degli interventi è disciplinata con linee guida dell'Agenzia da adottare entro sei mesi dall'istituzione della medesima.

4. I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di idonei mezzi individuali di protezione.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 comma 4, le tute sono eliminate dopo ogni intervento. Tutto il materiale a perdere può essere smaltito come rifiuto unitamente all'amianto asportato.

6. Nel caso di consistenti rilasci di fibre, devono essere previste le seguenti procedure:

a) evacuazione e isolamento dell'area interessata;

b) affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei;

c) decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido o con aspiratori idonei;

d) monitoraggio finale di verifica.

7. In presenza di materiali contenenti amianto in matrice friabile, la pulizia quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a perdere o aspiratori con filtri ad alta efficienza.

8. Il personale addetto alle attività di manutenzione e custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.

Art. 19.

(Bonifica degli edifici dall'amianto)

1. La bonifica degli edifici dall'amianto, anche ove sia circoscritta ad aree limitate di un edificio, è costituita dalle procedure di rimozione, incapsulamento e confinamento, rispettivamente previste dagli articoli 20, 24, 25.

2. Le disposizioni degli articoli 20, 22, 23, 24 e 25 si applicano anche alle operazioni di bonifica su beni diversi dagli edifici in quanto tecnicamente compatibili.

3. Le disposizioni previste dagli articoli da 20 a 35 si applicano nelle more dell'adozione di linee guida specifiche a cura dell'Agenzia.

Art. 20.

(Rimozione dei materiali di amianto)

1. La procedura di rimozione dei materiali di amianto consiste nell'eliminazione di ogni fonte di esposizione ed eventualmente nella sostituzione dei materiali di amianto mediante l'applicazione di un nuovo materiale.

2. I rifiuti tossici e nocivi, prodotti durante l’attività di cui al comma 1, devono essere immediatamente smaltiti.

3. Gli interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso.

Art. 21.

(Tecniche di rimozione)

1. La rimozione dell'amianto, fatte salve specifiche controindicazioni tecniche, deve avvenire ad umido adottando i seguenti accorgimenti:

a) spruzzare l'amianto con un getto diffuso a bassa pressione, una prima volta per bagnare la superficie e una seconda volta per ottenere la saturazione; per l'imbibizione del materiale possono essere usati agenti surfattanti costituiti da soluzioni acquose di etere ed estere di poliossietilene o agenti impregnanti costituiti da prodotti vinil-acrilici impiegati per l'incapsulamento;

b) ove, per lo spessore del rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non sia possibile ottenere un'impregnazione totale con la tecnica di cui alla lettera a), devono essere praticati dei fori nel materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondità, evitando comunque il ruscellamento dell'acqua;

c) la rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto più lontano dagli estrattori e procedere verso di essi secondo la direzione del flusso dell'aria, affinché le fibre che si liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree già decoibentate;

d) l'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare;

e) la procedura deve essere espletata contestualmente da almeno due operai, uno addetto alla rimozione dell'amianto e l'altro addetto alla raccolta e all'insaccamento dell'amianto caduto;

e) i sacchi pieni di amianto devono essere immediatamente sigillati;

f) dopo una prima rimozione grossolana dell'amianto, effettuata generalmente con raschietti a mano, le superfici rivestite devono essere spazzolate ad umido al fine di asportare tutti i residui visibili di amianto;

g) al termine delle operazioni di rimozione le superfici decoibentate devono essere trattate con un prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che potrebbero non essere state asportate;

h) l'imballaggio e l'allontanamento dei rifiuti, per evitare una contaminazione di amianto all'esterno dell'area di lavoro, devono essere effettuati adottando le cautele rispettivamente previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 22.

(Imballaggio dei rifiuti contenenti amianto)

1. L'imballaggio dei rifiuti contenenti amianto, al fine di ridurre il pericolo di rotture accidentali, deve essere effettuato osservando i seguenti accorgimenti:

a) tutti i materiali contenenti amianto devono essere avviati al trasporto in un doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti;

b) il primo contenitore deve essere un sacco di polietilene, di spessore adeguato di almeno 0.15 millimetri, nel quale viene introdotto l'amianto appena rimosso all'interno del cantiere;

c) il secondo contenitore può essere un sacco o un fusto rigido e non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell'unità di decontaminazione;

b) i sacchi vanno riempiti per non più di due terzi, in modo tale che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 chilogrammi;

e) l'aria in eccesso presente nei sacchi deve essere aspirata con un aspiratore a filtri assoluti;

f) la chiusura dei sacchi deve essere effettuata a mezzo termosaldatura o doppio legaccio;

g) tutti i contenitori devono essere etichettati.

Art. 23.

(Modalità di allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro)

1. L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più possibile il pericolo di dispersione di fibre.

2. Il materiale di amianto deve essere insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della superficie, devono essere portati nell'unità di decontaminazione.

3. Al fine del passaggio dei materiali deve essere installata una distinta unità operativa articolata in almeno tre locali:

a) locale destinato al lavaggio dei sacchi;

b) locale destinato al secondo insaccamento;

c) locale destinato al deposito dei sacchi per essere successivamente allontanati dall'area di lavoro.

4. All'interno dell'unità devono operare due distinte squadre di lavoratori:

a) la prima squadra provvede al lavaggio, al secondo insaccamento e al deposito dei sacchi nel locale incontaminato;

b) la seconda squadra entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i rifiuti.

5. I lavoratori non devono utilizzare l'unità operativa per entrare o uscire dall'area di lavoro. A tal fine i sacchi devono essere portati fuori dal locale destinato al deposito in un'unica fase al termine delle operazioni di rimozione e fino a quel momento il percorso deve rimanere sigillato.

6. La procedura di allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere espletata da tre squadre di operatori:

a) la prima introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unità;

b) la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno dell'unità;

c) la terza provvede all'allontanamento dei sacchi.

7. Tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento dei sacchi, devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro.

8. I sacchi contenenti i materiali di amianto devono essere movimentati mediante l'utilizzo di un carrello chiuso al fine di impedirne il trascinamento.

9. Ascensori e montacarichi utilizzati per il trasporto dei sacchi, devono essere rivestiti con teli di polietilene, affinché possano essere facilmente decontaminati nell'eventualità della rottura dei sacchi.

10. Il percorso per il trasporto dei sacchi dal cantiere all'area di stoccaggio, in attesa del successivo trasferimento in discarica, deve essere preventivamente studiato, evitando, ove possibile, di attraversare aree occupate dell'edificio.

11. Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei, ovvero, in alternativa possono essere depositati in container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata.

Art. 24.

(Incapsulamento)

1. La procedura di incapsulamento consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che consentano di inglobare le fibre di amianto, ripristinare l'aderenza al supporto e costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

2. Prima di procedere con l'intervento di incapsulamento deve essere attentamente valutata l'idoneità del materiale di amianto a sopportare il peso dell'incapsulante. Il prodotto da utilizzare per l'incapsulamento deve essere preventivamente testato direttamente sul materiale da trattare. Se devono essere utilizzati incapsulanti ricoprenti bisogna verificarne l'aderenza al rivestimento; se devono essere utilizzati incapsulanti penetranti è necessario controllarne la capacità di penetrazione e di garantire l'aderenza al supporto del rivestimento.

3. Prima di procedere all'incapsulamento la superficie del rivestimento di amianto deve essere aspirata e devono essere rimossi tutti i frammenti pendenti del rivestimento di amianto, nonché le parti distaccate dal substrato. L'integrità del rivestimento deve essere restaurata utilizzando materiali senza amianto che presentino una sufficiente affinità con il rivestimento esistente e con il prodotto incapsulante impiegato.

4. L'incapsulante deve essere applicato con un'apparecchiatura a spruzzo senza aria al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto.

5. Il trattamento di incapsulamento non deve essere adottato nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di presenza di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato;

b) in caso di presenza di materiali friabili di spessore elevato, maggiore di 2 centimetri, nei quali il trattamento non penetra in profondità e non riesce pertanto a restituire l'adesione al supporto sottostante;

c) in caso di presenza di infiltrazioni di acqua, in quanto il trattamento impermeabilizza il materiale comportando la possibile formazione internamente di raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando il distacco dell'amianto;

d) in caso di presenza di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente agli urti;

e) in caso di superfici che non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi, quali, ad esempio, i soffitti delle palestre;

f) in caso di installazioni soggette a vibrazioni, quali aeroporti e locali con macchinari pesanti, in quanto le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato.

6. In seguito all'incapsulamento, a causa della permanenza nell'edificio del materiale di amianto, devono essere programmati controlli e manutenzioni dell'edificio e deve essere altresì verificata periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento operato.

7. In caso di alterazione o danneggiamento dell'incapsulamento quest'ultimo deve essere immediatamente rieseguito.

Art. 25.

(Confinamento)

1. La procedura di confinamento consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separa l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

2. Il confinamento deve essere preferibilmente adottato in caso di presenza di materiali facilmente accessibili e danneggiabili, in particolare se la bonifica deve interessare aree circoscritte, non è invece indicato ove sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato.

3. In seguito alle operazioni di confinamento, a causa della permanenza nell'edificio del materiale di amianto, devono essere programmati controlli e manutenzioni periodiche finalizzate a mantenere in buone condizioni la barriera installata.

Art. 26.

(Tubazioni e tecniche di glove-bag)

1. Nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto, per la rimozione di piccole superfici di coibentazione l'operatore è tenuto a utilizzare celle di polietilene, dotate di guanti interni per l'effettuazione del lavoro, comunemente definite glove-bag, attraverso l'adozione delle seguenti procedure:

a) prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, devono essere introdotti tutti gli attrezzi necessari;

c) deve essere adottato un sistema di spruzzatura degli agenti bagnanti per l'imbibizione del materiale da rimuovere, ovvero degli agenti sigillanti per l'incapsulamento della coibentazione che rimane in opera, e un ugello di aspirazione da collegare ad aspiratore dotato di filtro di efficienza HEPA (High efficiency particulate air filter) per la messa in depressione della cella ove possibile in continuo e sempre a fine lavoro;

d) gli addetti alla scoibentazione con glove-bag devono indossare indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione delle vie respiratorie secondo le previsioni e le modalità dettate dall'Agenzia con apposite linee guida;

e) precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del glove-bag la zona deve essere ove possibile circoscritta e confinata con teli di polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con l'esterno e ricoprendo il pavimento ed eventuali arredi sottostanti il punto di lavoro;

f) durante l'uso del glove-bag deve essere vietato l'accesso a personale non direttamente addetto nel locale o nell'area dove ha luogo l'intervento;

g) deve essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per intervenire in caso di eventuali perdite di materiale dalla cella;

h) il glove-bag deve essere installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare;

i) tutte le aperture devono essere ermeticamente sigillate;

l) la procedura di rimozione dell'amianto è costituita dall'imbibizione del materiale e dalla pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti;

m) a fine lavoro la cella deve essere messa in depressione collegando l'apposito ugello all'aspiratore con filtro assoluto e successivamente deve essere pressata con nastro adesivo, tenendo all'interno il materiale rimosso, svincolata e avviata a smaltimento secondo le usuali procedure per i rifiuti contenenti amianto;

n) la tecnica glove-bag non è utilizzabile per tubazioni di grosso diametro e a temperatura superiore a 60 gradi.

Art. 27.

(Bonifica di grandi strutture coibentate)

1. Per interventi di bonifica di intere strutture coibentate devono adottarsi idonee procedure di rimozione dell'intera struttura, o di parti consistenti di essa, con la coibentazione ancora in opera e la successiva scoibentazione in apposita zona confinata, allestita secondo la procedura di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e).

2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 del presente articolo, o nel caso in cui debbano essere smontate e smantellate strutture coibentate in amianto:

a) se esistono soluzioni di continuità nella coibentazione, lo smontaggio o l'eventuale taglio deve avvenire in corrispondenza dei punti esenti d'amianto dopo aver provveduto a fasciare e sigillare accuratamente tutta la superficie coibentata, per impedire che sollecitazioni alla struttura mettano in circolo fibre nell'aria;

b) se la coibentazione non ha punti di interruzione utili, si deve rimuovere, mediante le procedure della zona confinata o dei glove-bag, la superficie più ridotta possibile di coibentazione; si può in seguito procedere al taglio o allo smontaggio nella zona liberata dall'amianto, dopo sfasciatura e sigillatura della coibentazione rimasta in opera;

c) la movimentazione dei pezzi va condotta con la massima attenzione per non danneggiare la protezione della coibentazione;

d) devono essere sempre a disposizione le attrezzature per interventi che si rendessero necessari in caso di liberazione di fibre nell'aria.

Art. 28.

(Bonifica delle coperture in cemento-amianto)

1. Le coperture in cemento-amianto sono soggette a bonifica obbligatoria quando, a seguito di manomissione o esposizione ad agenti atmosferici, subiscono alterazioni ed un progressivo degrado tali da determinare un affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.

2. Ai fini della bonifica di cui al comma 1, i principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

a) la friabilità del materiale;

b) lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;

c) la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;

d) la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua e grondaie;

e) la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

3. La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre.

4. I metodi di bonifica delle coperture in cemento-amianto sono:

a) la rimozione di cui all'articolo 20;

b) l'incapsulamento di cui all'articolo 24, attraverso l'utilizzo di ricoprenti additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, di pigmenti e di sostanze ad azione biocida. Prima di procedere all'incapsulamento è necessario un trattamento preliminare di pulizia della superficie del manufatto al fine di garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio;

c) la sopracopertura, consistente in un intervento di confinamento attraverso l'installazione di una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto, nel caso in cui la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. In tal caso, il costruttore o il committente hanno l'obbligo di fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura.

5. L'utilizzo delle tecniche di cui al comma 4, lettere b) e c), comporta l'obbligo di effettuare controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per la conservazione dell'efficacia e dell'integrità dei trattamenti stessi.

Art. 29.

(Allestimento del cantiere)

1. L'allestimento del cantiere per i lavori di bonifica di cui all'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, lettera b), del medesimo articolo, ove l'ambiente in cui avviene la rimozione non sia naturalmente confinato, deve articolarsi nelle seguenti fasi:

a) provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori;

b) sgombrare, prima dell'inizio del lavoro, la zona da tutti i mobili e le attrezzature rimovibili;

c) pulire a umido, prima dello spostamento dalla zona di lavoro, i mobili e le attrezzature coperte da detriti o polvere;

d) ricoprire tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto;

e) togliere, pulire e sigillare in fogli di plastica e depositare in zona di sicurezza incontaminata tutte le armature per l'illuminazione presente;

f) asportare tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro;

g) sigillare tutti gli oggetti inamovibili, in modo tale che non vengano danneggiati o contaminati durante il lavoro;

h) rimuovere tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. I filtri sostituiti devono essere posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti devono essere puliti a umido e reinstallati;

i) sigillare sul posto tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato;

l) ricoprire il pavimento dell'area di lavoro con uno o più fogli di polietilene di spessore adeguato. Le giunzioni devono essere unite con nastro impermeabile e la copertura del pavimento deve estendersi alla parete per almeno 50 centimetri;

m) ricoprire tutte le pareti della zona di lavoro con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillarle sul posto con nastro a prova di umidità. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro;

n) effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti;

o) individuare e sigillare tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi, tubazioni;

p) tamponare con silicone o schiume espanse i bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure;

q) sigillare porte e finestre applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture;

r) predisporre un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro;

s) installare un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra. I cavi devono essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati accidentalmente.

2. Al fine di realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro il cantiere deve avere un confinamento statico, costituito dall'installazione delle barriere, e un confinamento dinamico, costituito da un sistema di estrazione dell'aria idoneo a porre in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno. Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere idoneo a:

a) evitare fuoriuscita di fibre;

b) garantire il rinnovamento dell'aria;

c) ridurre la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro.

3. L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro, quando possibile fuori dall'edificio. L'uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento e l'integrità delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita. L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere.

4. Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: 99.97 DOP), devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga manomesso e devono funzionare ininterrottamente per l'arco di tutte le ventiquattr’ore per mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa; gli estrattori devono, inoltre, essere attivi sino alla fine del turno di lavoro e durante le eventuali pause.

5. In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi l'arresto degli estrattori, l'attività di rimozione deve essere interrotta; tutti i materiali di amianto già rimossi e caduti devono essere insaccati finché sono umidi.

6. L'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti. Il cambio dei filtri deve avvenire all'interno dell'area di lavoro, ad opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per l'amianto. Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto.

Art. 30.

(Collaudo del cantiere)

1. Il collaudo del cantiere per i lavori di bonifica di cui all'articolo 13 deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui al comma 2.

2. Dopo l'allestimento del cantiere e l'installazione dell'unità di decontaminazione, prima dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante le seguenti prove:

a) prova della tenuta con fumogeni, da effettuare ad estrattori spenti, saturando l'area di lavoro con un fumogeno e osservando, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. Devono, inoltre, essere ispezionate le barriere di confinamento, il perimetro esterno dell'edificio e il piano sovrastante. Tutte le falle individuate devono essere sigillate dall'interno;

b) collaudo della depressione da effettuare attraverso l'accensione degli estrattori uno alla volta e l'osservazione dei teli di plastica delle barriere di confinamento i quali devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria viene verificata utilizzando fialette fumogene. Il test deve essere effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione può essere effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro.

Art. 31.

(Area di decontaminazione)

1. Nel cantiere allestito per la bonifica, ai sensi dell'articolo 29, deve essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto dalle seguenti quattro zone:

a) locale di equipaggiamento;

b) locale doccia;

c) chiusa d'aria;

d) locale spogliatoio incontaminato.

2. Il locale di equipaggiamento deve essere dotato di due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. Le pareti, il soffitto e il pavimento del locale vanno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. I lavoratori prima di passare al locale doccia di cui al comma 3 devono riporre il proprio equipaggiamento in un apposito contenitore di plastica collocato nel locale di cui al presente comma.

3. Il locale doccia è accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria e deve contenere almeno una doccia con acqua calda e fredda e, ove possibile, servizi igienici. Deve inoltre essere assicurata la disponibilità continua di sapone e le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate.

4. La chiusa d'aria deve essere costruita tra il locale doccia e il locale spogliatoio incontaminato e deve essere uno spazio largo circa 1,5 metri con due accessi. Uno degli accessi deve rimanere sempre chiuso e gli operai devono attraversare la chiusa d'aria uno alla volta.

5. Il locale spogliatoio incontaminato deve avere un accesso dall'esterno e un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale deve essere utilizzato anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito e deve essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno.

Art. 32.

(Protezione dei lavoratori)

1. Le misure di protezione dei lavoratori per i lavori di bonifica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, devono essere adottate secondo le prescrizioni di cui ai commi seguenti.

2. Prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori devono essere istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto aventi ad oggetto il programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, le procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.

3. Gli operai devono essere equipaggiati con idonei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie secondo le previsioni e le modalità dettate con apposite linee guida dell'Agenzia. Gli operai devono, inoltre, essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi, costituiti da tuta e copricapo.

4. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto per poi essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto.

5. Gli operai che lasciano la zona di lavoro devono sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.

6. Gli indumenti protettivi devono essere:

a) di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso devono essere trattati come rifiuti inquinanti e quindi smaltiti come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;

b) di cotone o altro tessuto a tessitura compatta.

7. Sotto gli indumenti protettivi l'abbigliamento deve essere ridotto al minimo.

8. Nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, devono essere elencate e affisse le procedure di lavoro e di decontaminazione che devono essere seguite dagli operai.

9. Nell'accesso all'area di lavoro ciascun operatore deve togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri efficienti ed indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all'area di lavoro.

10. Ciascun operatore ogni volta che lascia la zona di lavoro deve:

a) togliere la contaminazione più evidente dagli indumenti mediante un aspiratore;

b) proseguire verso la zona dell'equipaggiamento;

c) adempiere alle procedure seguenti:

1) togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore;

2) sempre indossando il respiratore e nudo, entrare nel locale doccia, pulire l'esterno del respiratore con acqua e sapone;

3) togliere i filtri, sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso;

4) lavare ed asciugare l'interno del respiratore;

5) dopo la doccia, proseguire verso il locale spogliatoio e indossare gli abiti per l'esterno se è alla fine della giornata di lavoro, oppure indossare tute pulite prima di mangiare, fumare, bere o rientrare nella zona di lavoro;

d) lasciare i copripiedi contaminati nel locale equipaggiamento quando non vengono usati nell'area di lavoro. Al termine del lavoro di rimozione trattarli come scarti contaminati oppure pulirli a fondo, sia all'interno che all'esterno usando acqua e sapone, prima di spostarli dalla zona di lavoro o dalla zona di equipaggiamento;

e) immagazzinare gli abiti da lavoro nel locale equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli decontaminati con un aspiratore, oppure metterli nel contenitore per il deposito assieme agli altri materiali contaminati da amianto.

11. Gli operatori non devono mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l'apposito locale incontaminato.

12. Gli operatori devono essere completamente protetti con idoneo respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

Art. 33.

(Decontaminazione del cantiere)

1. La decontaminazione del cantiere per i lavori di bonifica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, deve essere eseguita secondo le prescrizioni di cui ai seguenti commi.

2. Durante i lavori di rimozione si procede a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto e all'insaccamento dello stesso, al fine di impedire il realizzarsi di una concentrazione pericolosa di fibre disperse.

3. Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere, utilizzato nella zona di lavoro, devono essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica. I sacchi sono identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge. I fogli di polietilene verticali ed orizzontali devono essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 3, i fogli devono essere ripiegati al fine di ridurre il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto.

5. È vietato rimuovere dalla loro collocazione i singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, nonché fogli verticali, a copertura delle pareti fino a che non è stata fatta una prima pulizia.

6. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compresi i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti devono essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri.

7. L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per l’illuminazione e gli stipiti. L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o con una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.

8. Le zone devono essere lasciate pulite a vista. Pertanto, conclusa la seconda operazione di pulizia, deve essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro, su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature, per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido.

9. L'operatore deve ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali, al fine di cercare eventuali residui contenenti amianto e aspirarli usando un aspiratore a vuoto.

Art. 34.

(Protezione delle zone esterne all'area di lavoro)

1. La protezione delle zone esterne all'area di lavoro per i lavori di bonifica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, deve essere eseguita secondo le prescrizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nello svolgimento del lavoro devono essere adottate tutte le precauzioni volte a proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto.

3. Con periodicità giornaliera deve essere fatta la pulizia, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti al lavoro fatto.

Art. 35.

(Monitoraggio ambientale)

1. Durante l'intervento di bonifica deve essere garantito dal committente dei lavori un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere, al fine di individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di amianto.

2. Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alle pulizie finali. Sono controllate, in particolare, le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento, l'uscita del tunnel di decontaminazione e il locale incontaminato dello spogliatoio. I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le ventiquattr’ore successive.

3. Devono essere effettuati campionamenti sporadici all'uscita degli estrattori, all'interno dell'area di lavoro e durante la movimentazione dei rifiuti.

4. Il monitoraggio avviene con tecniche analitiche di microscopia elettronica a scansione (SEM) e prevede due soglie di allarme:

a) preallarme, nel caso in cui i risultati del monitoraggio eseguito all'esterno dell'area di lavoro mostri una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse;

b) allarme, nel caso in cui la concentrazione di fibre aerodisperse superi il valore limite di 50 ff/l.

5. Lo stato di preallarme comporta le seguenti procedure:

a) sigillatura di eventuali montacharichi;

b) sospensione delle attività in cantiere e raccolta di tutto il materiale rimosso;

c) ispezione delle barriere di confinamento;

d) nebulizzazione all’interno del cantiere e nella zona in cui si è rilevato l’innalzamento della concentrazione di fibre;

e) pulizia dell’impianto di decontaminazione;

f) monitoraggio.

6. Lo stato di allarme comporta, oltre alle procedure di preallarme di cui al comma 5:

a) la comunicazione immediata all’autorità competente;

b) la sigillatura dell’ingresso dell’impianto di decontaminazione;

c) l’accensione dell’estrattore della zona esterna;

d) la nebulizzazione della zona esterna con soluzione incollante;

e) la pulizia delle pareti e del pavimento della zona esterna ad umido con idonei materiali.

Art. 36.

(Misure di sicurezza durante gli interventi di bonifica delle coperture in cemento-amianto)

1. Durante le operazioni di bonifica delle coperture in cemento-amianto si applicano le disposizioni antinfortunistiche di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto tecnicamente compatibili.

2. Devono essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio specifico di caduta, opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabile le coperture, ovvero la delimitazione e segnalazione temporanea delle aree interessate che possono dar luogo a dispersione di fibre.

3. Durante la rimozione delle coperture sono adottate le seguenti misure di sicurezza:

a) bagnare adeguatamente le lastre e gli altri manufatti, prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. È vietato l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione;

b) utilizzare prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di scivolamento, nel caso di pedonamento della copertura;

c) bonificare, inumidendo con acqua la crosta presente, in caso di accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda e procedere, mediante palette e contenitori a perdere, a rimuovere la fanghiglia formatasi, ponendola all'interno di sacchi di plastica, sigillati con nastro adesivo e smaltiti come rifiuti di amianto;

d) smontare e rimuovere le lastre intere, senza rottura, evitando l'uso di strumenti demolitori e avendo cura di non danneggiarle. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di necessità, si deve far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita;

e) divieto di frantumazione a seguito della rimozione;

f) previsione di idoneo mezzo di sollevamento per il calo a terra delle lastre;

g) accatastamento e pallettizzazione delle lastre smontate e bagnate su entrambe le superfici, per rendere più agevole la movimentazione con i mezzi di sollevamento. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, ovvero in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico dei mezzi che possono provocarne la frantumazione;

h) chiusura in imballaggi non deteriorabili o rivestimento con teli di plastica sigillati dei materiali in cemento-amianto rimossi, avendo cura di sistemare eventuali pezzi acuminati o taglienti per evitare lo sfondamento degli imballaggi;

i) raccolta dei rifiuti in frammenti minuti e chiusura in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile ed immediatamente sigillati;

l) etichettatura a norma di legge dei materiali di risulta;

m) allontanamento dal cantiere dei materiali rimossi il prima possibile;

n) giornaliera pulizia ad umido o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possono essere state contaminate da fibre di amianto.

4. Durante l'installazione della sopracopertura devono essere osservate le seguenti misure operative e di sicurezza:

a) impiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-amianto;

b) l'operazione dello spruzzo del prodotto incapsulante è effettuata da operatori muniti di indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione individuali secondo le disposizioni e le modalità dettate con apposite linee guida dall'Agenzia;

c) bonifica dei canali di gronda ai sensi del comma 3, lettera c), ovvero, in alternativa, trattamento del canale di gronda con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea sopracopertura;

d) qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, gli addetti devono eseguire tale operazione svitando i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture sulle lastre;

e) rimontaggio delle lastre movimentate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio, a seguito del lavoro di bonifica e di eventuale sostituzione del canale;

f) montaggio della nuova copertura, poggiandola su una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all'arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante. Montata l'orditura secondaria può essere steso un eventuale materassino isolante e quindi le nuove lastre di copertura;

g) tutte le operazione del presente comma sono effettuate con utensili provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto.

Art. 37.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica)

1. Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie locali, nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le aziende sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 54, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono all'Agenzia e alle competenti regioni e province autonome.

Art. 38.

(Criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati)

1. Le operazioni di certificazione della restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto devono essere eseguite da funzionari dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le spese relative al sopralluogo ispettivo e alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico del committente dei lavori di bonifica.

2. I criteri generali per la certificazione sono:

a) l'assenza di residui di materiali contenenti amianto all'interno dell'area bonificata;

b) l'assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata.

3. La verifica dei criteri di cui al comma 2 comporta l'ispezione preventiva dell'area e, qualora non risultino residui visibili di amianto, anche il campionamento dell'aria.

4. L'ispezione, che avviene mentre l'area è ancora confinata, prima della rimozione delle barriere, dell'unità di decontaminazione e della sigillatura di porte, finestre e impianto di ventilazione, deve essere quanto più accurata possibile e comprendere non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di piccole dimensioni.

5. I sigillanti devono essere utilizzati, dopo l'ispezione e prima del campionamento, per incapsulare residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili.

6. Il campionamento comporta il disturbo con mezzi meccanici di tutte le superfici accessibili, iniziando da quelle verticali. Negli ambienti interessati l'aria è mantenuta in movimento mediante ventilatori di potenza ridotta e devono essere predisposte tutte le misure necessarie per la protezione degli operatori e per il controllo della eventuale fuoriuscita di polvere.

7. Devono essere effettuati, indicativamente, due campionamenti per superfici fino a 50 metri, almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 metri e un ulteriore campionamento ogni 200 metri. Per aree bonificate maggiori di 600 metri il numero di campioni può essere ridotto. Nel caso di ambienti con molte stanze separate, sono effettuati campionamenti in ogni stanza.

Art. 39.

(Certificazione finale per la restituibilità
di ambienti bonificati)

1. I locali devono essere riconsegnati, a conclusione dei lavori di bonifica, con certificazioni finali attestanti che:

a) sono state eseguite valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediane l'uso della microscopia elettronica in scansione;

b) è presente una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore al valore limite di 2 ff/l.

2. I metodi analitici da utilizzare sono definiti con apposite linee guida dell'Agenzia da adottare entro sei mesi dall'istituzione della medesima.

Capo II

OBBLIGHI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Art. 40.

(Siti di interesse nazionale)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, le aree ove siano state svolte attività produttive ed estrattive di amianto.

2. Per la perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le regioni e gli altri enti locali interessati, assicurando la partecipazione del soggetto responsabile dell'inquinamento e del proprietario o gestore dell'area, se diverso dal soggetto responsabile.

3. La procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è attribuita alla competenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico e l'Agenzia. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti e dell'Istituto superiore di sanità, nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

4. L'autorizzazione del progetto di bonifica e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

5. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto comprende anche tale valutazione.

6. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 41.

(Procedura per l'affidamento delle attività di bonifica e riqualificazione dei siti)

1. Nel caso in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario o gestore del sito, gli interventi di bonifica sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'ENEA, nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

2. A tale fine, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in deroga alla procedura ordinaria definita dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa europea e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e riqualificazione delle aree interessate. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate;

b) durata del programma;

c) piano economico e finanziario dell'investimento.

3. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula, con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione del sito e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di messa in sicurezza definitiva e bonifica e il progetto di valorizzazione delle aree bonificate, che include il piano di sviluppo urbanistico del sito e il piano economico e finanziario dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In applicazione del comma 3 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione del sito, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.

5. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree da bonificare, i cui costi sono integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e riqualificazione del sito.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 2 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.

7. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.

8. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 3 e dai proprietari dei siti, qualora detti accordi siano finanziati e comprendano interventi di bonifica e risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito, definito ai sensi del comma 3.

Art. 42.

(Siti contaminati da amianto)

1. Nei siti contaminati da amianto, limitatamente alle aree che all'esito della caratterizzazione prevista dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi di bonifica sono a carico del responsabile dell'inquinamento e del proprietario o gestore dell'area, se diverso dal soggetto responsabile, e avvengono nel rispetto dei commi 2 e 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

a) ogni singolo intervento deve essere comunicato all'Agenzia, alla regione, al comune e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;

b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a prevenire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;

c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato, sul fondo scavo, il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste dal comma 3 e in contraddittorio con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. I costi delle analisi sono a carico del soggetto obbligato ai sensi del comma 1;

d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il soggetto obbligato ai sensi del comma 1 provvede al recupero o allo smaltimento, prima del campionamento del suolo superficiale e della prosecuzione dell'intervento; con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti di amianto, al conferimento nelle discariche di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nel sito;

e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle CSC, il soggetto obbligato ai sensi del comma 1 procede agli idonei interventi garantendo il rispetto delle CSC, prima di eseguire gli interventi di cui al comma 1;

f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito solo dopo essere stati analizzati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. I costi delle analisi sono a carico del soggetto obbligato ai sensi del comma 1.

3. Il campionamento del suolo superficiale deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;

b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;

c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;

d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di CSC;

e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

4. Nelle aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle CSC, gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e la relativa istruttoria, con indicazione delle modalità di esecuzione, deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento.

Art. 43.

(Censimento)

1. Ai fini del censimento dei siti di interesse nazionale e dei siti contaminati da amianto, nonché degli edifici pubblici e privati per i quali ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 13, commi 3 e 4, rimane fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 355 del 31 ottobre 1994.

Art. 44.

(Piani regionali e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano, entro il 31 dicembre di ogni anno, i piani di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica già previsti dall'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 40 e dei siti contaminati da amianto;

b) il censimento delle imprese che abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive e di quelle che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per realizzare la bonifica dei siti ove sia stata svolta attività estrattiva dell'amianto;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro con specifica priorità per i luoghi di lavoro prossimi alle fonti di inquinamento attraverso i presìdi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

i) il censimento degli edifici pubblici e privati per i quali ricorrono le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 3 e 4.

3. I piani di cui al comma 1 sono aggiornati in accordo con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non abbiano adottato il piano di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Agenzia e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, nomina un commissario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adempimento di tale obbligo. Il commissario, anche avvalendosi di ausiliari e delle risorse della regione inadempiente, provvede alla redazione del piano entro un anno dalla nomina.

5. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non aggiornino il piano di cui al comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il presidente dell'Agenzia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Art. 45.

(Informazione collettiva)

1. La regione promuove l'informazione collettiva volta a migliorare la conoscenza, la comprensione e la percezione della popolazione, dei rischi derivanti dall'esposizione all'amianto o di prodotti contenenti amianto, anche in luoghi quali abitazioni, scuole e siti collettivi. A tal fine le regioni promuovono campagne informative sulle malattie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i soggetti esposti ed ex esposti, nonché contro il fumo di tabacco ed ogni altro fattore incentivante, aventi un effetto sinergico con l'esposizione ad amianto, aumentando il rischio di contrazione delle malattie asbesto-correlate.

2. Le campagne informative di cui al comma 1 sono specificamente mirate alla collettività dei territori che presentano evidenze di rischio o di patologie derivanti dal medesimo contesto ambientale o lavorativo.

3. I contenuti delle campagne di cui al comma 2 devono essere facilmente comprensibili per la popolazione e devono consentire l’acquisizione di conoscenze in materia di prevenzione e di sicurezza per la tutela della salute, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, compreso l'effetto sinergico con il fumo di tabacco;

b) i tipi di prodotti che possono contenere amianto;

c) le attività che possono comportare un'esposizione all'amianto, nonché i controlli preventivi e le terapie praticabili.

4. È compito dei comuni promuovere l'informazione sui contenuti dei piani regionali di cui all'articolo 44 relativamente al territorio di propria competenza.

Art. 46.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato da eventi sismici e altre calamità naturali)

1. I materiali individuabili contenenti amianto, derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici o privati causato da eventi sismici e altre calamità naturali, ovvero in caso di incendio, deterioramento improvviso o danneggiamento, anche per caso fortuito, non sono classificati come rifiuti urbani secondo la classificazione del codice europeo dei rifiuti (CER) 20.03.99 e devono essere opportunamente raccolti e rimossi secondo le procedure previste dagli articoli 22 e 23, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) in caso, anche di solo sospetto, di lesione alle strutture queste devono essere immediatamente delimitate e confinate, e l'accessibilità deve essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza;

b) in caso di edifici lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre;

c) i materiali contenenti amianto in matrice compatta devono essere allontanati il prima possibile; l'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri rifiuti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, ovvero in un'area appositamente destinata, non interessata dal traffico di mezzi che possano provocare la frantumazione dell'amianto;

d) i materiali contenenti amianto in matrice friabile, sino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, devono essere depositati in un'area chiusa e inaccessibile agli estranei, ovvero in container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata;

e) gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori i dispositivi di protezione individuali, in particolare tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo e ogni altra misura conforme alle più recenti acquisizioni scientifiche e tecnologiche;

f) i dispositivi di protezione individuale, una volta usati, devono essere portati in un'apposita unità di decontaminazione e in via provvisoria in un'area chiusa e inaccessibile agli estranei, in attesa del successivo intervento di bonifica.

2. Per gli interventi di bonifica le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare, all'organo di vigilanza presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio, idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 57. L'organo di vigilanza valuta il piano entro ventiquattr’ore e individua un nucleo di operatori esperti che svolga attività di assistenza alle aziende e ai cittadini.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il presidente dell'Agenzia, definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto.

4. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici e dalle altre calamità naturali, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto, nonché i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici e dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, o da altri soggetti competenti, o comunque svolti su incarico dei medesimi comuni, e a pianificarne la rimozione.

5. Sulla base della quantificazione dei materiali contenenti amianto, il presidente della regione provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro di cui all'articolo 57, la rimozione dei materiali in tutto il territorio e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi sismici e delle altre calamità naturali.

6. I materiali contenenti amianto devono essere gestiti senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità previste dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute, che potrebbero essere frammiste alle macerie, sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza.

8. I gestori degli impianti garantiscono la gestione dei rifiuti pericolosi nel rispetto della normativa tecnica vigente, provvedendo al loro successivo smaltimento, e assicurano il personale di servizio durante l'esecuzione delle procedure.

9. Gli enti locali interessati dagli eventi sismici e dalle altre calamità naturali, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.

10. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti assicurano la vigilanza rispettivamente in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento, provvede la regione competente per il territorio in cui insistono i materiali contenenti amianto, salve le competenze attribuite al commissario straordinario eventualmente nominato in relazione al singolo evento.

Titolo III

TUTELA DELLA SICUREZZA
DEL LAVORO

Art. 47.

(Campo di applicazione)

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative che possono comportare, in via diretta e indiretta, per i lavoratori e per l'ambiente esterno, il rischio di esposizione ad amianto, quali controllo, custodia, manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Art. 48.

(Individuazione della presenza di amianto)

1. Il datore di lavora adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari o comunque a coloro i quali hanno la disponibilità giuridica dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali potenzialmente contenenti amianto prima di intraprendere lavori di:

a) costruzione;

b) manutenzione;

c) riparazione;

d) demolizione;

e) conservazione;

f) risanamento;

g) ristrutturazione;

h) trasformazione;

i) rinnovamento o smantellamento di:

1) opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

2) opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;

l) bonifica, sistemazione forestale, sterro, scavo, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegnere civile.

2. In caso di incertezza, anche minima, sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente titolo.

3. Il datore di lavoro adotta ogni precauzione idonea ad abbattere il rischio del contatto delle polveri di amianto con l'uomo e con l'ambiente.

Art. 49.

(Valutazione dei rischi)

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro valuta tutti i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 50, 51, comma 1, 60, 61, comma 1, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. L'Agenzia provvede, con apposite linee guida, a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al comma 2.

Art. 50.

(Notifica)

1. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 47, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Decorsi dieci giorni dalla trasmissione della notifica senza alcuna osservazione dell'organo di vigilanza ovvero ricevuta entro tale termine comunicazione che nulla osta, il datore di lavoro può procedere all'esecuzione dei lavori.

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto;

g) rischi correlati all'attività da intraprendere.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

5. L'avvenuta conclusione dei lavori è comunicata dal datore di lavoro all'organo di vigilanza competente per territorio e per materia entro e non oltre trenta giorni.

Art. 51.

(Misure di prevenzione e protezione)

1. In tutte le attività di cui all'articolo 47, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 54, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile in rapporto all’attività;

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, non sia superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 54;

c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 57, comma 3, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 49, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) i processi lavorativi devono essere condotti con strumenti idonei a garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile e concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui deve essere apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di cui all’articolo 47, alla comunicazione di cui all'articolo 50, comma 5, è allegata una relazione, indirizzata all'organo di vigilanza competente per territorio e per materia, avente ad oggetto l'adozione delle misure previste dal comma 1.

Art. 52.

(Misure igieniche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 47, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

Art. 53.

(Controllo dell'esposizione)

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 54 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua con periodicità trimestrale la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro e nelle aree contigue alle zone di lavoro, tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 49. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato tramite microscopia elettronica a scansione (SEM), o con altro metodo determinato con linee guida dell'Agenzia.

Art. 54.

(Valore limite)

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Nei lavori di lunga durata il controllo del valore limite deve effettuarsi almeno con cadenza trimestrale e comunque ogni volta in cui:

a) si operino modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

b) si renda necessario in relazione al grado di evoluzione della tecnica;

c) siano occorsi infortuni significativi;

d) i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta immediatamente le misure appropriate per ricondurre il limite entro i valori indicati al comma 1. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo dopo l'adozione di misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 51, comma 1, lettera b). L'utilizzo dei DPI deve essere temporaneo e intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 57, comma 3, lettera d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, nonché con il medico competente, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Art. 55.

(Operazioni lavorative particolari)

1. Nel caso di operazioni lavorative nelle quali, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all’articolo 54, il datore di lavoro adotta tutte le misure espressione della massima sicurezza tecnologicamente possibile per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato DPI delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 51, comma 1, lettera b);

b) provvede ad informare i lavoratori e i loro rappresentanti anche mediante l'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori e i loro rappresentanti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività;

e) informa senza ritardo l'organo di vigilanza competente per territorio e per materia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 56.

(Provvedimento di sospensione)

1. Nel caso previsto dall'articolo 55, gli organi di vigilanza competenti per territorio e per materia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, possono adottare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa anche fuori dei casi previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato dall'organo che lo ha adottato previo accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro previste dalla presente legge e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 57.

(Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto)

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro il quale prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

3. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 54, delle misure di cui all'articolo 55, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e);

4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, entro e non oltre dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il termine di cui al periodo precedente l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo di preavviso di dieci giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

5. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 50.

6. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 3.

7. Il parere positivo espresso dall'organo di vigilanza fa salva comunque l'applicazione delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e sul trasporto e lo stoccaggio degli stessi.

Art. 58.

(Informazioni ai lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, nonché i potenziali rischi per l'ambiente derivanti dal trattamento dei materiali;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari per ridurre al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 54 e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto dal comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 54, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento dei valori limite e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare. Nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate, le quali devono essere conformi agli standard di massima sicurezza tecnologicamente possibile.

Art. 59.

(Formazione dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione adeguata, completa e aggiornata attraverso la frequenza di corsi con cadenza annuale.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione, nonché i rischi per la salute della collettività e per l'ambiente esterno;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 98, comma 1, lettera s).

Art. 60.

(Sorveglianza sanitaria)

1. I lavoratori addetti alle opere di ricerca, controllo, custodia, manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, di cui all'articolo 47, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni due anni, o con periodicità inferiore fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni comportamentali e mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale, in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è scientificamente documentata ed accreditata l'efficacia diagnostica.

Art. 61.

(Registro di esposizione e cartelle
sanitarie di rischio)

1. Per i lavoratori di cui all’articolo 47 per i quali, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre di amianto nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, sia stata accertata una esposizione superiore a quella prevista dall’articolo 51, comma 1, lettera b), e che si sono trovati nella condizioni di cui all’articolo 240 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il datore di lavoro informa il medico competente e li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'INAIL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 51, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL copia dei documenti di cui al comma l.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L'INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quarant’anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 62.

(Mesoteliomi)

1. Nei casi accertati di mesotelioma, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 63.

(Disposizioni sul lavoro marittimo)

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113, le autorità competenti vigilano affinché le linee guida nazionali per la gestione della sicurezza e della salute disciplinino le caratteristiche strutturali della nave e siano idonee ad abbattere i rischi derivanti dalla presenza di amianto.

2. È specificamente vietata la nuova istallazione su tutte le navi di materiale contenente amianto. La presente disposizione si applica a tutti i materiali utilizzati per la struttura, le macchine, gli impianti elettrici e le apparecchiature indicate nell'allegato I al decreto legislativo 5 giugno 2012, n. 93.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 maggio 1966, n. 538, le paratie situate all'interno delle zone verticali principali devono essere di tipo ad anima incombustibile e contenere al loro interno materiale incombustibile diverso dall'amianto.

Titolo IV

TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA

Art. 64.

(Prestazioni sanitarie per i soggetti esposti ed ex esposti)

1. I soggetti esposti ed ex esposti hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce e, in caso di patologia, di trattamenti sanitari specifici.

2. Detti controlli sanitari devono comprendere specifici esami ed accertamenti in funzione del progresso tecnologico-scientifico.

3. L'espletamento delle attività di sorveglianza, assistenza ed accertamento dello stato di salute è posto a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Presidente dell'Agenzia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tipologie e le modalità di svolgimento e fruizione degli esami diagnostici di cui ai commi precedenti.

5. I dati e le informazioni raccolti ai sensi del presente articolo sono allegati al libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Art. 65.

(Esiti degli esami)

1. Le autorità competenti adottano, sulla base delle risultanze degli esami di cui all’articolo 64, anche su segnalazione dell'Agenzia, misure preventive e protettive per la collettività ed in particolare per coloro che risiedono in prossimità dei siti contaminati.

2. Ove gli accertamenti di cui all’articolo 64 abbiano evidenziato nei soggetti esposti in modo analogo, l'esistenza della medesima patologia, i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti effettuano una nuova valutazione per la verifica della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse negli ambienti di vita.

3. A seguito di accertata patologia, le aziende sanitarie locali ed i medici competenti inviano la documentazione e le informazioni ai centri operativi regionali (COR) al fine della successiva trasmissione all'INAIL per l'inserimento nel registro di cui all'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Art. 66.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori
direttamente esposti ed ex esposti)

1. Ai fini del diritto dei lavoratori ex esposti a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari, si applicano gli articoli 64 e 65. I lavoratori esposti fruiscono della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 60.

2. Sulla base di specifiche convenzioni tra l’INAIL e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, si provvede alle attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui agli articoli precedenti, nonché all'individuazione delle modalità di svolgimento e di fruizione delle stesse. I relativi oneri sono posti a carico dell'INAIL.

3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto ai sensi dell’articolo 74, nonché nell'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1, sono trasmessi al registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al registro di cui all'articolo 244, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché ai centri di raccolta dati regionali ove esistenti.

4. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

Art. 67.

(Registro dei soggetti ex esposti)

1. Presso ogni azienda sanitaria locale è istituito un registro dei soggetti ex esposti all'amianto secondo modalità definite con apposite linee guida da parte dell'Agenzia.

2. Il soggetto ex esposto che ritiene di aver avuto una pregressa esposizione di natura ambientale o professionale, ha facoltà di richiedere l'iscrizione al registro degli ex esposti ad amianto, corredando la richiesta della documentazione comprovante l'esposizione.

3. Al fine di individuare la popolazione dei soggetti ex esposti ed avviarli alle prestazioni sanitarie gratuite di cui agli articoli precedenti, l'esposizione si considera certa nel caso di comprovata malattia asbesto-correlata.

4. Il soggetto ex esposto anche in assenza di patologia può dimostrare l'avvenuta esposizione con qualsiasi atto, certificato o elemento da cui si desume il periodo e la durata dell'esposizione. Le aziende sanitarie locali ammettono il richiedente alle prestazioni sanitarie gratuite secondo i criteri, i requisiti e le procedure indicate con apposiste linee guida dell'Agenzia.

5. Il registro degli ex esposti è realizzato su supporto cartaceo e informatico.

6. I dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali sono autorizzati alla raccolta ed al trattamento dei dati nel rispetto della normativa del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare dell'articolo 94.

7. Le attività svolte, le informazioni acquisite e l'iscrizione nel registro non costituiscono atto di accertamento utile per la rivendicazione nei confronti di enti previdenziali del riconoscimento di esposizione all'amianto ai fini previdenziali e assicurativi.

Art. 68.

(Aggregazione dei dati)

1. I dati sono aggregati, con l’ausilio di strumenti informatici, in base all'anamnesi lavorativa ed ambientale di ciascun soggetto al fine di poter desumere la provenienza dei casi dal medesimo contesto ambientale o lavorativo.

2. I dati informativi così raccolti sono messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio e sono comunicati alle regioni entro il 31 marzo di ogni anno relativamente all'anno solare precedente, per l'integrazione dei piani regionali amianto, nonché per la promozione delle campagne informative generali e specifiche in relazione ai territori che presentano maggiori evidenze di rischio, di cui all'articolo 45, comma 2.

Art. 69.

(Registrazione dei tumori)

1. L'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

«1. L'INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali ed ambientali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti europei. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi del sistema nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 come disciplinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183, e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, da uffici e strutture interne dell'INAIL e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma integrano i flussi informativi verso il SINP.

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative o ambientali ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'INAIL, tramite i COR, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308.

3. Presso l'INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale o ambientale, con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma e di neoplasie derivanti da fibre asbestiformi sotto la denominazione di registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

4. L'INAIL rende disponibili all'Agenzia nazionale amianto, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dall'Agenzia nazionale amianto».

Titolo V

MISURE PREVIDENZIALI

Art. 70.

(Computo del periodo di esposizione)

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

2. Per il personale marittimo, il periodo di effettiva esposizione all'amianto va dedotto dal libretto di navigazione.

Art. 71.

(Coefficiente moltiplicatore)

1. Per tutti i lavoratori, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,25; il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno.

Art. 72.

(Situazioni legittimanti il beneficio pensionistico)

1. Il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento del beneficio previdenziale, ovvero abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL entro il medesimo termine;

b) siano in possesso di un certificato rilasciato dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto;

c) abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;

d) iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico.

Art. 73.

(Computo complessivo dei periodi
di esposizione)

1. Ai fini della determinazione del periodo di esposizione all'amianto di cui agli articoli 70 e 71, si computano i permessi, le festività, le ferie, i periodi di sospensione per malattia, infortunio sul lavoro e collocamento in cassa integrazione guadagni.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i lavoratori autonomi e i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità.

Art. 74.

(Competenza sull'accertamento)

1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

Art. 75.

(Facoltà di opzione)

1. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra tali benefici e quello previsto dall'articolo 71. Ai medesimi soggetti non si applica il beneficio di cui al citato articolo 71, qualora abbiano già usufruito delle anticipazioni o degli aumenti predetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 76.

(Rinuncia all'azione giudiziaria)

1. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa dai lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui all'articolo 71, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati.

Art. 77.

(Rinuncia al recupero di importi dovuti a seguito di sentenza di accertamento dell'indebito pensionistico)

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 71, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Art. 78.

(Atti di indirizzo)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo che, nell'ambito dei luoghi di lavoro e in relazione a siti, reparti e mansioni specificamente individuati, attestino l'esposizione all'amianto dei lavoratori che ivi abbiano esercitato la propria attività soltanto in caso di previsione normativa che attribuisca specifici benefici previdenziali.

Art. 79.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermi restando gli effetti e gli oneri derivanti dall'applicazione della medesima disposizione:

a) con le parole: «lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo» si intendono i lavoratori che abbiano operato nell'area del sito dove è avvenuta la sostituzione delle lastre di copertura del luogo di lavoro costituite da materiale contenente amianto;

b) con le parole: «senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione delle polveri di amianto» si intende che i lavoratori siano stati sforniti di mezzi individuali di prevenzione per tutta la durata delle operazioni.

Art. 80.

(Legittimazione passiva)

1. Nella controversia instaurata dal lavoratore per ottenere l'accertamento giudiziale del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva, il soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente tenuto ad erogare la prestazione pensionistica e non rileva che il periodo di esposizione all'amianto sia maturato quando il lavoratore era iscritto ad una diversa gestione previdenziale.

Art. 81.

(Norme speciali e Fondo per le vittime dell'amianto)

1. Rimane fermo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato;

b) decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, concernente l'indennità di rischio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) articolo 1, commi dal 242 al 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

e) articolo 1, commi 278 e 292, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Art. 82.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, primo comma, lettera a), le parole: «superiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 10 per cento». Resta ferma la rendita del 16 per cento ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) all'articolo 150, quinto comma, dopo le parole: «risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia» sono inserite le seguenti: «o non sia stata corrisposta la rendita di cui al primo comma, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte»;

c) le parole: «Ispettorato del lavoro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ispettorato nazionale del lavoro»;

d) le parole: «medico di fabbrica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «medico competente».

Titolo VI

INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA

Capo I

MISURE IN FAVORE DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Art. 83.

(Campo di applicazione)

1. Il presente capo, in applicazione degli articoli 32, 41 e 42 della Costituzione, disciplina le misure a sostegno dei privati e delle imprese ai fini di incentivare, accelerare e concludere in via definitiva la rimozione dell'amianto dal territorio nazionale per la tutela della salute, della sicurezza del lavoro e dell'ambiente.

Art. 84.

(Detrazione d'imposta)

1. Fermi restando l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di bonifica dall'amianto.

Art. 85.

(Attribuzione del credito d'imposta per gli interventi di bonifica dall'amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 2 nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono ammessi al credito d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di incapsulamento, confinamento, rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza del lavoro e specificamente degli adempimenti previsti dai titoli II e III della presente legge. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10 per cento delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, sono considerate eleggibili le spese per l'incapsulamento, il confinamento, la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;

c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Art. 86.

(Agevolazione concedibile e utilizzazione del credito d'imposta)

1. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.

3. L'ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

4. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o all’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

6. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

7. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.

8. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

9. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1º gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

10. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, le imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

11. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese le risorse sono stanziate su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e successivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -- fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.

Art. 87.

(Procedura di accesso e riconoscimento del credito d'imposta)

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2018, le imprese interessate presentano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica accessibile sul sito www.minambiente.it.

2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere specificato:

a) il costo complessivo degli interventi;

b) l'ammontare delle singole spese eleggibili;

c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;

d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata, pena esclusione, da:

a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'azienda sanitaria locale competente;

b) comunicazione all'azienda sanitaria locale di avvenuta ultimazione dei lavori e attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dall'azienda sanitaria locale;

c) attestazione dell'effettività delle spese sostenute;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti de minimis eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.

5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

Art. 88.

(Cause di revoca del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è revocato:

a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;

b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all'articolo 87, comma 3, contenga elementi non veritieri.

2. Il credito d'imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 89.

Art. 89.

(Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Art. 90.

(Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica dall'amianto)

1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2017 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 85, 86, 87, 88 e 89, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

MISURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 91.

(Disposizioni per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, legge 7 dicembre 2016, n. 232, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 1, al presente comma e al comma 6, fino al 31 dicembre 2018, i sindaci interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, da definire, insieme alla quantificazione delle risorse di cui ai commi 1 e 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili ai sensi del comma 6.

4. Le risorse previste dal comma 3 sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni nei tre mesi precedenti. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e, semestralmente, lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito internet dei due Ministeri.

5. Il mancato affidamento dei lavori entro un anno dalla data di assegnazione di cui al comma 4 comporta la revoca dei finanziamenti. Per le regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 4 sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine di cui al periodo precedente è prorogato di sessanta giorni. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 4 ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministro provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro due anni dalla data di assegnazione di cui al comma 4, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Capo III

MISURE PER LA RICONVERSIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE

Art. 92.

(Istituzione del Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse)

1. Al fine di favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.

Art. 93.

(Modalità di accesso al Fondo)

1. Possono accedere al cofinanziamento di cui all'articolo 92, comma 2, i progetti di cui al medesimo comma 2 che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

2. I progetti di cui all'articolo 92, comma 2, sono adottati al fine di assicurarne l'efficacia, mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nei suddetti progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L'accordo di programma sostituisce l'approvazione dei piani urbanistici necessari per il recupero delle aree industriali oggetto dei progetti.

3. Per la definizione e l'attuazione degli interventi compresi nei progetti di cui all'articolo 92, comma 2, le regioni possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 92, comma 2.

Art. 94.

(Progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse)

1. Ai fini di cui all'articolo 93, comma 1, i progetti cui all'articolo 92, comma 2, devono prevedere:

a) gli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;

b) la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e a servizi di interesse pubblico;

c) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;

d) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici;

e) l'utilizzo di una percentuale degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 92, comma 2, con priorità di assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

Art. 95.

(Agevolazioni per il recupero e la messa in sicurezza degli immobili ubicati nelle aree industriali dismesse)

1. Ai soggetti proprietari di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui all'articolo 92, comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione energetica degli immobili medesimi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Alle persone fisiche proprietarie di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui all'articolo 92, comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Alle imprese proprietarie di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui all'articolo 92, comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

Art. 96.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri oneri derivanti dall’attuazione del presente capo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Titolo VII

AGENZIA NAZIONALE AMIANTO

Art. 97.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale amianto)

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale amianto.

Art. 98.

(Compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, nell'ambito del campo di applicazione della presente legge, provvede a:

a) acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 43 e i piani regionali e delle province autonome previsti dall'articolo 44;

b) curare la formazione e l'aggiornamento anche mediante apposite convenzioni con INAIL, università, Istituto speriore di sanità, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), istituti di ricerca, del personale ispettivo e tecnico, ivi compreso quello dipendente dalle aziende sanitarie locali, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS e dall'INAIL, nonché a predisporre, avvalendosi dell'INAIL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno specifico piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale addetto al controllo e alla vigilanza dell'attività di bonifica;

c) predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto, in relazione alle necessità d'uso e ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

e) definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) predisporre, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;

g) coordinare su tutto il territorio nazionale la vigilanza esercitata dagli organi competenti, ivi compresa la vigilanza nei settori speciali e in materia ambientale, assicurativa, previdenziale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di assicurare l'uniformità di intervento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;

h) emanare circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo e linee guida nelle materie indicate da specifiche disposizioni della presente legge;

i) indicare entro il 30 settembre di ogni anno gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, ispezioni e controlli da realizzare da parte degli organi competenti entro il 31 dicembre dell'anno successivo nonché ad effettuare il monitoraggio sulla loro realizzazione;

l) svolgere le attività informative di promozione della cultura della prevenzione in materia di danni derivanti dall'uso dell'amianto presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate;

m) raccogliere in una banca dati gli elementi emergenti dai censimenti, dalla mappatura dei rischi e dai piani regionali al fine di effettuare analisi e ricerche; redigere un piano nazionale sull'amianto, coordinare l'attività di vigilanza ed emanare specifiche direttive anche con riferimento alle procedure analitiche e alle metodiche per la valutazione del rischio;

n) proporre ai ministri competenti, alle regioni, alle città metropolitane e ai comuni l'adozione di atti normativi o amministrativi in relazione alle emergenze evidenziate dal censimento, dai piani regionali amianto, dal piano nazionale amianto o da atti dell'autorità giudiziaria;

o) svolgere ogni ulteriore attività di impulso, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive;

p) riferire ai ministri competenti, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle rispettive amministrazioni o enti;

q) raccogliere, anche mediante la costituzione di specifiche unità di studio, i dati scientifici e giurisprudenziali circa la causalità, la prevedibilità e la prevenibilità delle malattie asbesto-correlate;

r) costituire e tenere l'albo dei consulenti tecnici e dei periti specializzati di cui al comma 2;

s) programmare specifici corsi di formazione professionale e rilasciare i titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione, di smaltimento e di bonifica dall'amianto;

t) costituire e tenere il registro degli operatori in possesso del titolo di abilitazione alla rimozione, smaltimento e bonifica dall'amianto;

u) ricevere notizie e segnalazioni di illeciti previsti dalla presente legge;

v) predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo in materia di amianto da trasmettere al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al presidente dell'INPS e al presidente dell'INAIL;

z) ogni altra competenza prevista dalla presente legge o attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. È istituito, presso l'Agenzia, l'albo dei periti e consulenti tecnici specializzati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia predispone gli adempimenti amministrativi per la tenuta dell'albo e detta i requisiti per l'iscrizione allo stesso in ragione dell'esperienza professionale, dei titoli scientifici e della partecipazione a procedimenti civili o penali nella qualità di perito o consulente tecnico, nonché della frequenza di corsi di specializzazione e aggiornamento in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, organizzati dagli ordini professionali, dalle università o dall'INAIL.

3. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, istituti ed enti di ricerca anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 99.

(Composizione)

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

-- il presidente;

-- il Consiglio;

-- il Collegio dei revisori.

2. Il presidente è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Agenzia ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al presidente dell'Agenzia spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Il presidente è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

4. Il Consiglio è composto dal presidente e da cinque esponenti delle professioni scelti tra docenti universitari, magistrati o dirigenti pubblici con competenze nella materia disciplinata dalla presente legge nonché da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Art. 100.

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. Il presidente dell'Agenzia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per l'avvio dell'attività dell'Agenzia stessa, che contempla il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 98, specificando che il personale in servizio presso l'Agenzia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro due mesi dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il presidente formula proposte al Consiglio per l'adempimento dei compiti attribuiti all'Agenzia. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti e in caso di parità il voto del presidente vale il doppio.

4. Il presidente può avvalersi della collaborazione di esperti scelti tra esponenti delle professioni, dell'università e della comunità scientifica ovvero tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98, comma 2, nonché del parere non vincolante di:

a) un esperto di tecnologia industriale, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) un esperto di materiali e di prodotti industriali, designato dal Ministro dello sviluppo economico;

c) un esperto di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designato dal Ministro della salute;

d) un esperto di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del CNR;

h) un esperto dell'ENEA;

i) un esperto dell'INAIL;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) un rappresentante delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 98, il presidente dell'Agenzia provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 101.

(Coordinamento)

1. Il presidente, nella materia oggetto della presente legge, individua forme di coordinamento tra l'Agenzia, gli organi di vigilanza e l'autorità giudiziaria che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Agenzia di dettare le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 si tiene conto delle esigenze dell'autorità giudiziaria di svolgere le attività processuali in materia di amianto e specificamente di effettuare accertamenti tecnici, consulenze e perizie funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

3. Gli esiti del coordinamento dell'attività ispettiva sono trasmessi all'autorità giudiziaria e alle amministrazioni o enti competenti.

Art. 102.

(Disposizioni per l'operatività dell'Agenzia)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, nomina un Comitato operativo presieduto dal presidente dell'Agenzia e formato da un esperto della Presidenza del Consiglio dei ministri, un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un esperto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un esperto del Ministero della salute, un esperto dell'INAIL e un esperto dell'INPS.

2. Il Comitato svolge le attività di cui al comma 3 per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell'Agenzia e comunque per un periodo non superiore a due anni.

3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) coadiuva il presidente dell'Agenzia nella definizione degli atti di indirizzo dell'attività di coordinamento;

b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Agenzia e le amministrazioni di cui al comma 1, ai fini dell'avviamento e di una corretta ed efficace gestione e definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni;

c) adotta, in raccordo con il presidente, misure finalizzate a garantire l’uniformità dell'attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale;

d) monitora le attività dell'Agenzia, trascorsi dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalità ed efficacia di azione.

4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 103.

(Norme di attuazione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il presidente dell'Agenzia emana con proprio decreto, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero risultino innocui in esito agli accertamenti dell’Istituto superiore di sanità.

Titolo VIII

SANZIONI, DISPOSIZIONI PROCESSUALI E ABROGAZIONI

Art. 104.

(Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 10)

1. Il titolare degli obblighi di cui all'articolo 10 è punito:

1) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2500 euro a 6400 euro per la violazione degli articoli 11, 13 commi 1, 4 e 6, 14, comma 1, 15, comma 1, 17, comma 1, 18, 20, commi 2 e 3, 21, 22, 23, 24, 25, commi 2 e 3, 27, 28 commi 1, 3, 4 e 5, 30, comma 2, 31, 32, 33, 34, 35, comma 6, 36, 39, comma 1;

2) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 euro a 4.000 euro per la violazione degli articoli 12, comma 2, 13, commi, 3 e 5, 17, comma 2, 26, 29, 35, commi, 1, 2, 3, 4 e 5;

3) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 euro a 2.000 euro per la violazione degli articoli 13, comma 2, e 14, commi 4 e 5.

Art. 105.

(Sanzioni per il responsabile del rischio amianto)

1. Il responsabile del rischio amianto è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 14, comma 1.

Art. 106.

(Sanzioni per il rappresentante legale dell'impresa)

1. Il rappresentante legale dell'impresa è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 8.000 euro per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 16, comma 4, e 37, comma 1.

Art. 107.

(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 49, commi 1 e 3;

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro per la violazione degli articoli 48, comma 1, 50, commi 1 e 4, 51, 52, 53, comma 1, 54, 55, 57, commi 1, 2, e 3, 58, 59, 60, commi 1, 2 e 3, e 61, comma 1;

b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 euro a 2.000 euro per la violazione degli articoli 50, commi 2 e 3, e 57, commi 4 e 6;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.800 euro per la violazione degli articoli 53, comma 3, e 61, commi 2 e 3.

3. Nel caso in cui le violazioni siano commesse in aziende con un numero di lavoratori superiore a 15 le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 108.

(Sanzioni per il preposto)

1. Il preposto è punito con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 euro a 1.600 euro per la violazione degli articoli 48, comma 1, e 54.

2. Nel caso in cui le violazioni siano commesse in aziende con un numero di lavoratori superiore a 15 le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 109.

(Sanzioni per il medico competente)

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 euro a 1.200 euro per la violazione degli articoli 60, comma 4 e 61, comma 3.

2. Nel caso in cui le violazioni siano commesse in aziende con un numero di lavoratori superiore a 15 le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 110.

(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 450 euro.

Art. 111.

(Sanzioni in materia di attività riguardanti l'amianto nel territorio nazionale)

1. Chiunque immette sul mercato, commercializza, estrae, lavora, utilizza, tratta, installa, importa, esporta, produce amianto o prodotti contenenti amianto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 50.000 euro.

Art. 112.

(Sospensione dell'attività d'impresa)

1. L'Agenzia può disporre la sospensione delle attività delle imprese interessate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quando riceve comunicazione dell'avvio di un procedimento penale per il reato di cui all’articolo 111.

Art. 113.

(Sanzioni per inosservanza dei valori limite)

1. Il soggetto obbligato all'adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui agli articoli 5, 6 e 7, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.

2. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal comma 1, l'Agenzia dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Art. 114.

(Sanzioni per inosservanza degli obblighi di sicurezza)

1. L'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza già previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.

2. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal comma 1, l'Agenzia dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Art. 115.

(Sanzioni per inosservanza degli obblighi di informazione)

1. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 16, comma 5, si applica l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 2.500 euro a 8.000 euro.

2. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal comma 1, l'Agenzia dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Art. 116.

(Omissione di comunicazione in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 365 del codice penale, chiunque, avendo nell'esercizio di un pubblico servizio, di una pubblica funzione o di una professione sanitaria prestato il suo ufficio, funzione, assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto commesso in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali procedibile d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 328 del codice penale, la stessa pena si applica al titolare dell'obbligo di trasmissione, aggiornamento e tenuta dei dati destinati a confluire nei Centri operativi regionali (COR), che omette o ritarda la trasmissione, l'aggiornamento o la tenuta degli stessi.

Art. 117.

(Circostanza aggravante per combustione illecita di amianto)

1. Le pene previste dall'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aumentate di un terzo nel caso in cui le condotte ivi previste abbiano ad oggetto materiali contenenti amianto.

Art. 118.

(Modifica dell'articolo 157 del codice penale)

1. All’articolo 157, sesto comma, del codice penale, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 434, 437 e 449, 575, 582, 589, secondo e quarto comma, 590, terzo e quarto comma, commessi in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale».

Art. 119.

(Modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le sanzioni amministrative per i delitti previsti dall'articolo 25-septies si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di consumazione del reato».

Art. 120.

(Modifica dell'articolo 221 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 221 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 434, 437, 449, e 452-quater, primo comma, numero 3), del codice penale, in relazione ai quali il danno o il pericolo derivano dall'esposizione ad amianto, nonché nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 452-ter, 575, 582, 589, secondo e quarto comma, 590, terzo e quarto comma, del codice penale, per malattie asbesto derivate, il giudice a pena di nullità sceglie il perito fra i professionisti di comprovata esperienza nell'ambito tecnico-scientifico sul quale verte la perizia. Nella scelta, il giudice si serve dell'apposito albo istituito presso l'Agenzia nazionale amianto».

Art. 121.

(Modifica dell'articolo 225 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 225 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 434, 437, 449, e 452-quater, primo comma, numero 3), del codice penale, in relazione ai quali il danno o il pericolo derivano dall'esposizione ad amianto, nonché nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 452-ter, 575, 582, 589, secondo e quarto comma, 590, terzo e quarto comma, del codice penale, per malattie asbesto derivate, il pubblico ministero a pena di nullità sceglie il consulente tecnico fra i professionisti di comprovata esperienza nell'ambito tecnico-scientifico sul quale verte la consulenza. Nella scelta, il pubblico ministero si serve dell'apposito albo istituito presso l'Agenzia nazionale amianto».

Art. 122.

(Modifica dell'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 582 e 590, terzo e quarto comma, del codice penale, per malattia asbesto derivata, nonché nei procedimenti per il delitto cui all'articolo 452-ter del codice penale, quando si proceda per il delitto di lesioni personali come conseguenza dell'esposizione ad amianto, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa del reato e della perizia sulle cause delle lesioni della persona offesa.

1-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 575 e 589, secondo e quarto comma, del codice penale, per malattia asbesto derivata, nonché nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 452-ter del codice penale, quando si proceda per il delitto di omicidio come conseguenza dell'esposizione ad amianto, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio a una perizia sulla causa della morte della persona offesa.

1-quinquies Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 434, 437, 449 e 452-quater, comma 1, numero 3), del codice penale, in relazione ai quali il danno o il pericolo derivano dall'esposizione ad amianto il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio alla perizia sulle cause del danno o del pericolo, sull'entità dell'esposizione e sugli effetti lesivi per l'ambiente e per le persone».

Art. 123.

(Modifica dell'articolo 405 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 405, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Il termine è di un anno se si procede per i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), per i delitti di cui agli articoli 434, 437, 449, 452-ter e 452-quater, comma 1, numero 3), del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 575, 582, 589, secondo e quarto comma, 590, terzo e quarto comma, del codice penale, commessi in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali».

Art. 124.

(Consulenza tecnica d'ufficio nel rito del lavoro)

1. Nelle cause per esposizione ad amianto del lavoratore, il giudice del lavoro che intende avvalersi del consulente tecnico di ufficio deve procedere alla nomina dello stesso tra i professionisti iscritti all'albo di cui all'articolo 98, comma 2, istituito presso l'Agenzia.

Art. 125.

(Disposizioni per l'ammissione delle vittime dell'amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato)

1. L'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale e dei reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 582, 590, del codice penale commessi in relazione all'esposizione all'amianto, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. La stessa disposizione si applica anche ai familiari delle persone offese dai reati di cui agli articoli 575 e 589 del codice penale commessi in danno di soggetti esposti all'amianto».

Art. 126.

(Clausola finanziaria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo le disposizioni che espressamente prevedono oneri finanziari.

Art. 127.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 1° luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

2. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire le maggiori entrate necessarie alla copertura degli oneri di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2017, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

Art. 128.

(Abrogazioni espresse)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'allegato I, punto 3, lettera d), della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215;

c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257;

d) l'articolo 4, comma 29, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

e) l'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

g) l'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

h) il punto 2.1. dell'allegato A al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 luglio 2004, n. 248;

i) l'articolo 1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

l) l'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

n) gli articoli dal 246 al 261 e 264-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

o) l'articolo 7-ter, comma 14, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

p) l'articolo 20, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

q) la parte A-1 del capitolo II-1 dell'allegato I al decreto legislativo 5 giugno 2012, n. 93;

r) l'articolo 1, commi 112 e 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Sono altresì soppresse:

a) la parola: «amianto» all'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517;

b) la parola: «amianto» della tabella A allegata al regolamento di cui alla classe XV, lettera E, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

c) la parola: «amianto» al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;

d) le parole: «Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici devono, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro tubi di cemento-amianto» all'articolo 13, lettera I), della legge 25 novembre 1962, n. 1684;

e) le parole: «di cemento amianto,» e la parola «-amianto» all'articolo 13, lettere G) e I), della legge 25 novembre 1962, n. 1684;

f) le parole: «articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257: commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto» all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

g) le parole: «Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto legge 27 marzo 1992, n. 257 -- articoli 4 e 5» alla tabella C allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

h) le parole: «di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257,» dell'articolo 112, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

i) le parole: «249 commi 1 e 3» all'articolo 262, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) le parole: «248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3, e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3 e 260, comma 1» dell'articolo 262, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

m) le parole: «250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7» dell'articolo 262, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

n) le parole: «253, comma 3, e 260, commi 2 e 3» dell'articolo 262, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

o) le parole: «, 248, comma 1, e 254» dell'articolo 263, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. All’articolo 94, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl)», sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Art. 129.

(Disposizioni finali)

1. Rimangono ferme le seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 2, lettera d), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

b) sezione XIII della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1950, n. 453;

c) sezione XIII della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 578;

d) sezione XIII della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

e) legge 27 dicembre 1975, n. 780;

f) articolo 5, commi 4, 10 e 11, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

g) tabelle A e B allegate alla legge 29 dicembre 1990, n. 405;

h) articolo 11 della legge 27 marzo 1992, n. 257;

i) tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500;

l) decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

m) tabella F dell'allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 538;

n) articolo 41 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

o) articolo 2, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;

p) tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725;

q) tabella n. 14 allegata alla legge 21 settembre 1995, n. 399;

r) allegati A e B al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114;

s) tabella F allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550;

t) legge 5 gennaio 1996, n. 25;

u) tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1996, n. 663;

v) tabella n. 2 e tabella n. 14 allegata alla legge 23 dicembre 1996, n. 664;

z) tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 79;

aa) tabella n. 2 e tabella n. 14 dell'allegato alla legge 27 ottobre 1997, n. 372;

bb) articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

cc) articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93;

dd) regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

ee) articolo 2, comma 5, e articolo 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

ff) allegato II al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

gg) articolo 4, comma 237 allegato 1 alla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

hh) articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

ii) l'articolo 11 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;

ll) articolo 1, comma 440, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

mm) articolo 1, commi 20 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

nn) allegato II al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

oo) allegati VIII e X al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

pp) articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

qq) articolo 2-quinques, comma 2, lettera d), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;

rr) articolo 11, commi 9, 10, 11, 11-bis e 11-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

ss) punto 4 dell’allegato VII, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

tt) numero 12 della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2014, n. 151;

uu) articoli 27 e 33-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

vv) articolo 1, commi 50 e 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

zz) articolo 1, comma 2, lettera b), e commi 3 e 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

aaa) articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Tutti i rinvii all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono da intendersi riferiti all'articolo 71 della presente legge.

3. I decreti ministeriali e i relativi allegati emanati in attuazione delle norme della legge 27 marzo 1992, n. 257, rimangono in vigore fino all'adozione di linee guida o specifici atti sostitutivi da parte dell'Agenzia.