• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10929    nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (+65 per cento rispetto al 2008/2009 e +14 per cento al 2014/2015) delle quali 369.678...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10929presentato daFEDRIGA Massimilianotesto diMercoledì 22 marzo 2017, seduta n. 764

   FEDRIGA, SIMONETTI e GUIDESI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (+65 per cento rispetto al 2008/2009 e +14 per cento al 2014/2015) delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (P.M.A.), con il 20 per cento proveniente dalla Cambogia, primo fornitore dell'Unione europea;
   l'Italia, primo produttore di riso in Europa, ha un territorio di 234.300 ettari. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole, con una estensione media di 55 ettari, gli addetti al settore sono 5.000. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato, per un volume di affari di circa 1 miliardo di euro;
   la legge n. 4 del 2001 prevede, allo scopo di garantire al consumatore finale una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non, l'obbligo di riportare nell'etichettatura degli stessi anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa europea; dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale;
   la medesima legge dispone che, per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione, mentre per quelli trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente, utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
   sempre ai sensi della legge n. 4 del 2001, le modalità per la predetta indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale debbano essere definite con decreti interministeriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata;
   il 17 marzo 2017 è stato approvato in Consiglio dei ministri lo schema di decreto attuativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta;
   a parere degli interroganti, tale provvedimento non comporta alcun vantaggio all'agricoltura sul piano economico, posto che si prevede l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento, se diverso dal responsabile del prodotto, e non l'origine della materia prima utilizzata;
   quali iniziative intenda adottare affinché in etichetta sia inserita anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, come richiesto dal mondo agricolo, e non solo lo stabilimento di produzione. (5-10929)