• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10912    ai sensi dell'articolo 9, comma 21 n. 78 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, si è previsto che «I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10912presentato daD'UVA Francescotesto diMercoledì 22 marzo 2017, seduta n. 764

   D'UVA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 9, comma 21 n. 78 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, si è previsto che «I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
   Il periodo di efficacia del blocco degli effetti economici derivanti dalle progressioni di carriera è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014 per effetto del decreto-legge n. 98 del 2011, mentre le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della normativa sopra citata hanno spiegato efficacia sino al 31 dicembre 2015 giusta previsione dell'articolo 1, comma 256 della legge n. 490 del 2014;
   tuttavia, sebbene la norma di cui al terzo periodo dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 preveda che le progressioni di carriera verificatesi durante il periodo di sospensione abbiano effetto ai fini giuridici, le pubbliche amministrazioni hanno, pressoché generalmente, negato che queste potessero essere considerate ai fini del calcolo del trattamento pensionistico se la cessazione del rapporto di lavoro fosse intervenuta durante il blocco;
   in particolare, l'interpretazione resa dalle Amministrazioni ha comportato, per quei lavoratori che – durante il medesimo periodo di blocco – abbiano prima conseguito una promozione e poi maturato l'età pensionabile, l'ingiusta applicazione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e della liquidazione della pensione, della qualifica antecedentemente rivestita;
   così, tra i tanti casi registrati, numerosi ufficiali della Marina militare andati in pensione prima della fine del «blocco normativo» si sono visti liquidare, con palese iniquità, un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello liquidato a colleghi di pari grado che hanno cessato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 2014;
   sul punto, si ha contezza di molteplici azioni giudiziarie incardinate innanzi ai tribunali competenti, alcune delle quali hanno già portato la questione innanzi alla Corte Costituzionale per evidenti contrasti che tale interpretazione pone con riguardo all'articolo 3 della Costituzione –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato per porre fine alle vistose iniquità prodotte, in tema di trattamenti pensionistici, dall'irragionevole interpretazione dell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 assunta dalle amministrazioni pubbliche. (5-10912)