• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10907    risulta gli interroganti che, presso il tribunale militare di Verona, si è verificato un grave caso di illecito trattamento dei dati personali sensibili di natura sanitaria di un...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10907presentato daTURCO Tancreditesto diMercoledì 22 marzo 2017, seduta n. 764

   TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e SEGONI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   risulta gli interroganti che, presso il tribunale militare di Verona, si è verificato un grave caso di illecito trattamento dei dati personali sensibili di natura sanitaria di un dipendente civile, in quanto il vertice dell'ufficio magistratuale ha conservato dati ed informazioni di natura sanitaria relativi alle diagnosi accertate in sede di visite fiscali eseguite nei confronti di un dipendente civile dell'ufficio, assente dal servizio per malattia, a seguito dell'illecita trasmissione al tribunale militare di Verona dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente all'esecuzione delle visite fiscali;
   nel caso in esame, a seguito di puntuale segnalazione del lavoratore al Garante per protezione dei dati personali, si lamentava che L'Azienda sanitaria locale avesse illecitamente diffuso i dati sanitari relativi alle visite fiscali eseguite su ordine del tribunale militare di Verona che il medesimo avesse poi illecitamente conservato tali informazioni sanitarie ricevute;
   in forza d'istruttoria esperita dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 15 febbraio 2017, Prot. 5507, il Garante stesso ha accertato il trattamento illecito di dati personali di natura sanitaria del dipendente posto in essere dall'Azienda sanitaria locale per cui, «non risulta, pertanto, sussistere alcun presupposto legittimante la comunicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del Sig. [...] da parte di codesta Azienda al tribunale in indirizzo», nonché: «risulta dunque accertato che con la predetta e-mail del 31 maggio 2012 si determinata da parte di codesta Azienda un'illecita “comunicazione a terzi” di dati personali di natura sensibile, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, dei Sig. [...], priva del consenso dell'interessato o di altro idoneo presupposto legittimante. La predetta comunicazione di dati sensibili non risulta, quindi, conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, nei termini sopra indicati», il tutto con riserva di applicazione di sanzione amministrativa, ex articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, alla medesima amministrazione sanitaria e, con specifico riguardo alla conservazione da parte del tribunale militare di Verona dei dati sanitari illecitamente ricevuti dall'ASL, il medesimo provvedimento ha altresì accertato che: «non sussistono motivi per l'eventuale ulteriore conservazione da parte di codesto tribunale dei dati illecitamente comunicati»;
   ravvisato trattarsi del quarto provvedimento del Garante della privacy che ha accertato illeciti trattamenti dei dati personali comuni e sensibili di un dipendente posti in essere dai vertici magistratuali del tribunale militare di Verona, dopo quelli del 10 aprile 2014, n. 187, già oggetto di interrogazione del 7 agosto 2014, n. 5-03469, del 5 agosto 2015, già oggetto di interrogazione del 17 dicembre 2015, n. 5-07239, e del 19 aprile 2016, Prot. 11283, già oggetto di interrogazione del 15 febbraio 2017, n. 5-10594, sindacati tutti ancora in attesa di risposta –:
   di quali notizie disponga in relazione a quanto esposto in premessa;
   quali iniziative intenda promuovere per assicurare il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali dei dipendenti da parte del tribunale militare di Verona;
   se intenda valutare la sussistenza dei presupposti per promuovere iniziative ispettive presso il tribunale militare di Verona ai fini dell'esercizio di tutti i poteri di competenza in ordine alla serie di illeciti trattamenti dei dati personali dei dipendenti di cui in premessa. (5-10907)