• C. 4376 EPUB Proposta di legge presentata il 21 marzo 2017

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4376 Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4376


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato
Presentata il 21 marzo 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge riproduce fedelmente il testo approvato dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015, con 269 voti a favore, 27 contrari e 79 astenuti, in merito ai limiti da porre all'utilizzazione del rito abbreviato (atto Camera n. 1129-A).
      Si trattava di un provvedimento di assoluto buonsenso, presentato da deputati del gruppo Lega Nord, diretto a escludere l'applicabilità del rito abbreviato e del conseguente sconto di pena di un terzo per alcuni reati di gravissimo allarme sociale, tra i quali il femminicidio. In particolare, la proposta di legge escludeva il rito abbreviato per i seguenti reati: strage; omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne; omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente; omicidio premeditato; omicidio per motivi abbietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone; tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi; sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione; sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio; sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio.
      La normativa vigente, infatti, prevede che anche in caso di delitti di sangue efferati sia da applicare uno sconto di pena per il solo fatto che l'imputato abbia fatto una scelta processuale che avrebbe il pregio per lo Stato di deflazionare il carico processuale evitando il processo ordinario. Assistiamo così, grazie al combinato disposto del bilanciamento delle circostanze e dell'applicazione dello sconto di pena del rito abbreviato, a condanne risibili di tredici o quattordici anni per l'uccisione dell'ex fidanzata, della moglie, della compagna o comunque di una povera vittima indifesa. Si tenga poi conto che, grazie ai benefìci previsti dalla legge n. 354 del 1975, recante norme sull'ordinamento penitenziario, dopo sette od otto anni troveremo il colpevole fuori dal carcere. È importante ricordare che la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato è insindacabile per il giudice.
      Per meglio comprendere tale affermazione occorre fare un breve excursus riassumendo ciò che è successo.
      Il testo approvato dalla Camera mirava a escludere il paradosso di premiare con uno sconto di pena colui che avesse compiuto un efferatissimo reato di sangue solo per aver effettuato una determinata scelta processuale.
      L'esigenza di presentare una nuova proposta di legge che riproduce un testo già approvato nasce dal fatto che quel testo è stato cancellato dal Senato non perché lo abbia modificato in maniera sostanziale o lo abbia addirittura respinto secondo le regole del bicameralismo perfetto, quanto, piuttosto, perché lo ha eliminato senza alcuna discussione, benchè si trattasse di un provvedimento approvato pressoché all'unanimità dalla Camera.
      Il 29 luglio 2015 la Camera ha approvato la citata proposta di legge atto Camera n. 1129-A. La Commissione giustizia del Senato, nonostante si trattasse di un testo avente ad oggetto una materia estremamente delicata e importante anche per l'opinione pubblica, ne ha avviato l'esame solo il 3 marzo 2016, peraltro abbinandolo a un altro provvedimento trasmesso dalla Camera (atto Senato n. 2067), il cui contenuto era ben più vasto avendo ad oggetto la riforma del processo penale, delle intercettazioni e dell'ordinamento penitenziario. In un secondo momento è stata abbinata anche la proposta di legge approvata dalla Camera (atto Senato n. 1844) di riforma della prescrizione. In tutto sono stati abbinati ben 37 progetti di legge.
      Il dibattito presso la Commissione giustizia del Senato si è incentrato unicamente sui testi di riforma del processo penale e della prescrizione, trasfusi con alcune modifiche in un testo unificato, approvato dall'Assemblea del Senato il 15 marzo scorso, e nel quale non vi è traccia di quanto approvato dalla Camera nel provvedimento sul rito abbreviato.
      Alla Camera dei deputati è stato quindi trasmesso un testo unificato nel quale è compresa solo formalmente la proposta di legge atto Camera n. 1129. Si tratta di una nuova proposta di legge, che ha un nuovo numero rispetto alle proposte di legge approvate dalla Camera in prima lettura sul processo penale, sulla prescrizione e sul rito abbreviato. Queste proposte di legge sono pertanto di fatto cancellate dall'ordine del giorno sia della Camera che del Senato.
      Con la presente proposta di legge si vuole dare alla Camera dei deputati la possibilità di reinserire nel circuito legislativo un testo che una Camera ha già approvato e l'altra Camera ha cancellato.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o 577, primo comma, numero 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

          «5-bis. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione»;

          c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

          6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

      2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

          «Art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.