• C. 1202-915-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 23 marzo 2017); BRAGANTINI Matteo, Relatore - FABBRI Marilena, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1202 Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1202-915-A


PROPOSTE DI LEGGE
1202
d'iniziativa dei deputati
ARLOTTI, BARUFFI, BOLOGNESI, BRATTI, DE MARIA, MARCO DI MAIO, FABBRI, CARLO GALLI, GANDOLFI, GASPARINI, GHIZZONI, GOZI, INCERTI, IORI, LATTUCA, LENZI, MARCHI, MONTRONI, PAGANI, PETITTI, GIUDITTA PINI, RICHETTI, SARTI, ZAMPA
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione
Presentata il 13 giugno 2013
915
d'iniziativa dei deputati
GIANLUCA PINI, GIANCARLO GIORGETTI, CAPARINI, MOLTENI, MATTEO BRAGANTINI, FEDRIGA
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nonché distacco del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini e sua aggregazione alla provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione
Presentata il 9 maggio 2013
(Relatori: Matteo BRAGANTINI e FABBRI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 23 marzo 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1202. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 915 si veda il relativo stampato.
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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
NULLA OSTA


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il testo della proposta di legge C. 1202 Arlotti, recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

          preso atto che la proposta di legge, come recita il titolo, prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini;

          ricordato che il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione è disciplinato dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo caratterizzato dall'iniziativa dei comuni interessati e dall'approvazione da parte della maggioranza della popolazione dei predetti comuni espressa mediante referendum, nonché dal parere dei Consigli regionali interessati;

          rilevato che i referendum per il distacco dalla Regione Marche e l'aggregazione alla Regione Emilia-Romagna si sono svolti, con esito positivo, nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24-25 giugno 2007 e che è stata data comunicazione del risultato di tali referendum nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007;

          considerato che la Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha espresso il proprio parere favorevole con risoluzione del 17 aprile 2012 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 periodico-parte seconda);

          preso atto che non risulta invece espresso il parere del Consiglio regionale delle Marche;

          rilevato che la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015

e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere;

          richiamata la giurisprudenza costituzionale, in base alla quale «la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato» (sentenza n. 33 del 2011);

          rilevato che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2009, deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare sine die il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, non conciliabile con la natura della funzione consultiva;

          ritenuto conseguentemente che, in considerazione delle reiterate richieste di espressione del parere al Consiglio regionale delle Marche e del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, non sussistano ragioni ostative alla prosecuzione nell’iter legislativo;

          rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 2, di integrare il procedimento di nomina del commissario con il parere della provincia di Pesaro e Urbino, per simmetria con il parere della provincia di Rimini;

          rilevata infine l'opportunità, all'articolo 2, comma 2, al fine di evitare eventuali situazioni di stallo nella procedura di nomina del commissario, di fissare un termine per l'espressione dei pareri, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 2, comma 2, si valuti l'opportunità di integrare il procedimento di nomina del commissario con il parere della provincia di Pesaro e Urbino;

          b) al medesimo articolo 2, comma 2, si valuti l'opportunità di fissare un termine per l'espressione dei pareri ivi previsti, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi.


TESTO
della proposta di legge n. 1202
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TESTO
della commissione
Art. 1.
Art. 1.
(Distacco e aggregazione).

      1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

      Identico.

Art. 2.
Art. 2.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.

      1. Identico.

      2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1.

      2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

      3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

      3. Identico.

      4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      4. Identico.

 

      5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia-Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

      5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

      6. Identico.

 

      7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

      6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

      8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.