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Atto a cui si riferisce:
S.1/00752 premesso che: il legislatore italiano, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, relativa ai...



Atto Senato

Mozione 1-00752 presentata da CLAUDIO MOSCARDELLI
giovedì 23 marzo 2017, seduta n.791

MOSCARDELLI, ASTORRE, RUTA, ORRU', MARGIOTTA, SPILABOTTE, SCALIA, PEZZOPANE, PADUA, FAVERO, ANGIONI, MORGONI, SOLLO, CUCCA, GRANAIOLA, Mauro Maria MARINO - Il Senato,

premesso che:

il legislatore italiano, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di facilitare la creazione di un libero mercato di servizi in ambito europeo;

l'articolo 12 della direttiva Bolkestein prevede che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri siano tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali;

in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein, il legislatore non ha inserito il commercio al dettaglio svolto su aree pubbliche fra i settori esclusi dall'applicazione della direttiva, ma, al contrario, ha stabilito che lo stesso sia sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, ossia all'obbligo di procedure selettive, alla limitazione della durata delle autorizzazioni, al divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente;

le norme del decreto legislativo n. 59 del 2010 relative al commercio su aree pubbliche, anche in ragione delle problematiche sollevate, non sono entrate pienamente in vigore. L'accordo sancito in data 5 luglio 2012, in sede di Conferenza unificata, ha stabilito una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;

l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha espressamente previsto che: "Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti";

considerato che:

l'introduzione dei nuovi obblighi ha generato una situazione di incertezza applicativa, soprattutto con riferimento al settore del commercio su aree pubbliche;

emerge la necessità di garantire criteri volti ad assicurare priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l'esperienza professionale acquisita e tengano conto delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti;

occorre adottare, entro brevi termini, iniziative per salvaguardare il settore del commercio su aree pubbliche nel quale operano 196.000 aziende, prevalentemente a conduzione familiare;

le amministrazioni comunali hanno in più occasioni espresso, anche tramite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le loro difficoltà operative ad assicurare la piena attuazione, nei tempi previsti, degli obblighi inerenti alla redazione e pubblicazione dei nuovi bandi per le concessioni,

impegna il Governo:

1) a predisporre una revisione del decreto legislativo n. 59 del 2010, finalizzata ad escludere il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dall'applicazione della direttiva Bolkenstein, ovvero ad individuare nuovi criteri per la concessione delle autorizzazioni che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori e dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante;

2) a prevedere, nelle more della revisione, l'allineamento delle scadenze di ogni concessione di commercio su aree pubbliche in essere alla data del 31 dicembre 2020.

(1-00752)